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Numero d'incarto:
52.1999.263
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00263
Lugano
12 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 settembre 1999 di
__________,
Contro
la decisione 15 settembre 1999, no. 3809, del
Consiglio di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso
inoltrato dal ricorrente avverso la risoluzione 25 maggio 1999, no. 183, con
la quale il municipio di __________ gli ha negato il rilascio del verbale completo
della riunione tenutasi il 15 marzo 1999;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15
marzo 1999 __________ ha avuto un incontro con il municipio di __________ al
fine di discutere di alcune problematiche;
che con l'accordo del ricorrente, la riunione
è stata interamente registrata su nastro magnetico, al fine di permettere la
redazione di un verbale completo e quale prova a futura memoria;
che il 20 maggio 1999 l'insorgente ha preso
visione presso la cancelleria comunale del verbale della riunione redatto dal segretario
comunale;
che ritenendolo incompleto, egli ha
rifiutato di entrarne in possesso;
che con lettera 20 maggio 1999 __________ ha
chiesto all'autorità municipale il rilascio del verbale completo della
riunione; la richiesta è stata respinta con risoluzione 25 maggio 1999;
che con ricorso 1. giugno 1999 il ricorrente
ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendo di
ordinare al municipio di __________ di trascrivere integralmente il verbale
della riunione, o per quanto d'interesse all'insorgente, e di consegnargliene
una copia;
che dopo aver ascoltato la registrazione,
l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il verbale redatto dal segretario
comunale era completo e che era divenuta priva d'oggetto la domanda di consegna
dello stesso, in quanto pendente causa ne era stata consegnata una copia al
ricorrente;
che il Governo ha dunque "evaso ai
sensi dei considerandi" il gravame, respingendo in sostanza le
richieste dell'insorgente;
che contro tale pronuncia __________ è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l'annullamento e chiedendo l'accoglimento delle richieste da lui formulate in
precedenza, al fine d'ottenere un verbale corretto e completo;
che tra le diverse censure sollevate, il
ricorrente lamenta pure una violazione del diritto di essere sentito, in quanto
l'autorità giudicante ha ascoltato la registrazione dell'incontro 15 marzo 1999
in sua assenza, contrariamente a quanto da lui esplicitamente richiesto;
che all'accoglimento del ricorso si è
opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad
identica conclusione è giunto il municipio di Iragna con delle motivazioni, di
cui si dirà, ove occorresse, nel seguito.
Considerato, in
diritto
che la competenza
a statuire nel merito della vertenza è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC; il
ricorso, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è
dunque ricevibile in ordine (art. 209 lett. b e 213 cpv. 2 LOC) e può essere
evaso sulla base delle prove in atti;
che il Governo ha ritenuto che il municipio
di Iragna non poteva opporsi al rilascio del verbale dell'incontro, in quanto
il ricorrente vanterebbe un interesse personale e diretto, avendo partecipato
all'incontro;
che gli art. 29 Cost. (4 Cost., ora
abrogato) e 20 PAmm riservano tale facoltà unicamente alle parti coinvolte in
un procedimento di diritto amministrativo sia esso contenzioso o meno (cfr. STA
17 giugno 1997 in re G.);
che nel caso concreto le tavole processuali
non sono sufficienti per determinare se esista un tale procedimento di diritto
amministrativo;
che non spetta a questo tribunale sopperire
alle carenze istruttorie delle istanze inferiori (art. 65 PAmm);
che già per questo motivo si giustifica
annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'Esecutivo cantonale
per nuova decisione;
che la risoluzione qui impugnata avrebbe in
ogni caso dovuto essere annullata per altro motivo;
che giusta l'art. 19 cpv. 2 PAmm in
relazione con l'art. 185 cpv. 1 CPC le parti hanno il diritto di
assistere all'assunzione delle prove; tale facoltà può essere limitata, qualora
ciò sia necessario per garantire segreti industriali o commerciali della parte
interessata; tale diritto comprende anche la facoltà di pronunciarsi su documenti
probatori che sono stati acquisiti agli atti senza previo contraddittorio (RDAT
1986, no. 21);
che nella fattispecie il Consiglio di Stato
ha preso conoscenza del contenuto della cassetta in atti in assenza del ricorrente;
che nulla impediva a tale autorità di
procedere all'ascolto del nastro in presenza del ricorrente, il quale avrebbe
così potuto chiarire quali punti sarebbero stati omessi nel verbale contestato;
che il Governo non ha neppure concesso la
possibilità all'insorgente di esprimersi a posteriori sull'istruttoria esperita
e neppure ha motivato tale modo di procedere nella propria decisione, malgrado
il ricorrente avesse espressamente richiesto che l'audizione della cassetta
avvenisse in sua presenza;
che l'insorgente non ha pertanto avuto la
possibilità di prendere posizione in merito alle prove assunte e che così
facendo l'Esecutivo cantonale ha violato il suo diritto di essere sentito;
che pertanto il ricorso va accolto e gli
atti ritornati al Consiglio di Stato, affinché rimedi alle omissioni in cui è
caduto; esso sarà dunque tenuto dapprima a verificare se il ricorrente può
effettivamente vantare un diritto all'esame degli atti; in caso di risposta
affermativa esso dovrà poi ascoltare il nastro magnetico in presenza del ricorrente
ed a concedergli la possibilità d'indicare quali passaggi della discussione non
sarebbero stati riportati nel verbale contestato;
che visto l'esito del ricorso non si
prelevano né tasse né spese; considerato che l'insorgente non si è avvalso del
patrocinio di un avvocato, non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 208 cpv. 1, 209 lett. b e 213
cpv. 2 LOC; 1 segg. PAmm in particolare gli art. 19 cpv. 2 PAmm in relazione
con l'art. 185 cpv. 1 CPC e 20 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La
decisione 15 settembre 1999, no. 3809, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. Gli
atti sono ritornati al Consiglio di Stato, affinché proceda ai sensi dei
considerandi.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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