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Numero d'incarto:
52.1999.266
Data decisione, Autorità:
29.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00266
Lugano
29 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 settembre 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 8 settembre 1999 del Consiglio di Stato (no. 3750) che dichiara
irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza
edilizia 7 luglio 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________
per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare sulla part. No.
__________ RF;
viste le risposte:
-
6 ottobre 1999 del Consiglio di
Stato;
-
13 ottobre 1999 del municipio di
__________;
-
14 ottobre 1999 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 20 maggio 1999
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una
casa d'abitazione monofamiliare in località __________ (part. no. __________
RF; zona ZE1);
che l'accesso alla casa era previsto sul lato N del fondo, a
partire dall'antistante strada di servizio comunale, in corrispondenza di uno
slargo facente funzione di piazza di giro;
che alla domanda si è opposto __________, proprietario della
part. n. __________ RF, separata dal fondo del resistente da un fondo largo 26
m, appartenente a terzi, (part. n. __________ RF) e da una strada larga 4 m
(part. n. __________ RF) che serve le part. n. __________, __________,
__________ e __________ RF, alle quali appartiene in proprietà coattiva;
che l’opponente obiettava, fra l’altro, che l'accesso era
contrario alla risoluzione 20 ottobre 1997 con cui il municipio aveva autorizzato
il frazionamento dell’originaria part. n. __________ RF alla condizione che
l'accesso alle risultanti part. n. __________, __________ e __________ RF
avvenisse attraverso la strada in coattiva di cui si è detto sopra;
che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il 7 luglio 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo la predetta opposizione;
che, contemporaneamente, il municipio ha revocato la risoluzione
20 ottobre 1997 su cui l’opponente aveva fondato le sue contestazioni;
che con giudizio 8 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato
la licenza in questione, dichiarando irricevibile per carenza di legittimazione
attiva il ricorso contro di essa inoltrato da __________;
che, entrando abbondanzialmente nel merito della vertenza, il
Governo ha comunque ritenuto che l’accesso autorizzato non prestasse il fianco
a critiche di sorta;
che contro il predetto giudizio governativo __________ si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento
della controversa licenza e sollecitando il rinvio degli atti al municipio "affinché
rilasci una nuova licenza conformemente a quanto postulato nella risoluzione 20
ottobre 1997 in vigore al momento dell'inoltro della domanda di costruzione";
che, rivendicata la potestà ricorsuale, l’insorgente contesta
l’accesso previsto sul lato N del fondo, ritenendolo contrario alla risoluzione
20 ottobre 1997; atto, questo, che il municipio avrebbe revocato senza validi
motivi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono il municipio di
__________ ed il beneficiario della licenza, contestando partitamente le tesi
dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che nella misura in cui contesta il giudizio di irricevibilità
reso dal Consiglio di Stato, l'insorgente è senz'altro legittimato a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone
che l'insorgente appartenga a quella imitata e qualificata cerchia di persone
collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
sufficientemente stretto ed intenso, atto a distinguere la sua situazione da
quella della collettività: l'insorgente deve inoltre essere portatore di un
interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato
per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca (DTF 121 II 43 seg.; 120 Ib
59; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 21 LE, N. 935);
che nell'evenienza concreta il ricorrente è proprietario di
un fondo (part. n. 294 RF), situato a 30 m dal confine S del fondo dedotto in
edificazione;
che oggetto dell'impugnativa è unicamente la determinazione
con cui il municipio ha autorizzato la formazione di un accesso sul lato N
della part. n. __________ RF, anziché imporre al resistente di far capo
all'accesso esistente sul lato S del fondo, in proprietà coattiva con le part.
n. __________, __________, __________ e __________ RF;
che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il
ricorrente rientra nel limitato e qualificato novero di persone la cui situazione
appare connessa all’oggetto della decisione impugnata da una relazione che dal
profilo della sua intensità permette di riconoscergli la qualità per agire in
giudizio;
che l’esigua distanza che separa i fondi delle parti (30 m)
permette invero di distinguere la situazione del ricorrente da quella del resto
della collettività;
che forti perplessità sussistono per contro in merito alla tutelabilità
dell’interesse fatto valere dall’insorgente;
che l’interesse dell’insorgente ad evitare che la sicurezza e
la fluidità del traffico vengano pregiudicate da un numero eccessivo di accessi
oltre ad essere di carattere generale appare tutto sommato un pretesto volto a
celare interessi d’altra, non meglio identificabile natura;
che non si capisce invero quale interesse possa avere il ricorrente
ad incrementare il traffico sull’esistente strada coattiva;
che, visto comunque come anche un interesse di mero fatto basti
a fondare la legittimazione attiva, ben si giustifica entrare nel merito della
vertenza;
che giusta l’art. 47 cpv. 3 LStr (RL 7.2.1 2) due o più
proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell’interesse
della sicurezza e della fluidità del traffico;
che la norma riserva all’autorità decidente un ampio margine
discrezionale, censurabile da parte dell’autorità di ricorso unicamente nella
misura in cui siano ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto sotto
il profilo dell’abuso di potere;
che nella rinuncia del municipio a prevalersi della facoltà
conferitagli dalla norma in questione per esigere che il resistente faccia capo
alla strada in coattiva per accedere al suo fondo non è ravvisabile alcun abuso
di potere; la situazione dei luoghi fa anzi apparire preferibile la formazione
di un nuovo accesso in corrispondenza dello slargo che la strada comunale
presenta vicino al lato N del fondo del resistente;
che la risoluzione municipale 20 ottobre 1997, di cui si è
detto in narrativa, non osta d’altro canto al rilascio della controversa licenza
edilizia;
che tale provvedimento, inidoneo per sua natura ad impedirne
il rilascio, è stato infatti revocato con atto rimasto inimpugnato;
che, ancorché fondata in quanto riferita al giudizio di irricevibilità
reso dal Consiglio di Stato, l’impugnativa non può comunque essere accolta nel
merito;
che la tassa di giustizia e le ripetibili vanno poste a
carico del ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 47 LStr; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 600.- al comune di
__________ e fr. 600.- al resistente __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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