Administrative fine annulled for lack of factual findings

52.1999.273Altro tribunale24 nov 1999Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court upheld the appeal of an unnamed construction company against a CHF 5,000 administrative fine imposed by the CV-LEPIC for allegedly practicing as a building contractor without registration. The court held that the record did not sufficiently establish that the company had actually carried out work on the site or what commitments it had assumed. Because the commission had not taken essential evidence from the architect, owners, works director, or other relevant persons, the fine was annulled and the case remanded for new investigation and decision. No court fee was charged, and the State was ordered to pay CHF 400 in compensation.

Massima Omnilex

Art. 17 cpv. 2 LEPIC; art. 65 PAmm: admissibility and remand for incomplete investigation. Standing is recognized when the appellant is the sole proprietorship directly affected by the administrative sanction. Where the facts relevant to a punitive administrative decision are not sufficiently established, the reviewing court need not itself cure the evidentiary deficiencies; under art. 65 PAmm it may annul the challenged decision and remit the matter to the issuing authority for complementary evidence and new adjudication. The authority must investigate ex officio the decisive facts before imposing a fine; reliance on indirect indications alone is insufficient when the essential circumstances are specifically disputed (consid. on evidentiary shortcomings and remand).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.273

Data decisione, Autorità: 24.11.1999, TRAM

Incarto n. 52.1999.00273

Lugano 24 novembre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

__________, patr. da: avv. __________,

contro

la decisione 28 settembre 1999 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.-- per esercizio abusivo della professione di impresario costruttore;

vista la risposta 27 ottobre 1999 della CV-LEPIC, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 1. marzo 1999 lo studio d'architettura __________ ha notificato al municipio di __________ di aver deliberato all'impresa di costruzioni __________ ed alla __________ di __________ le opere da capomastro della casa d'abitazione monofamiliare che sarebbe stata edificata sulla part. n. __________ RF di __________ ed __________;

che il 17 marzo 1999 la CV-LEPIC ha ordinato la sospensione dei lavori in quanto eseguiti da imprese non iscritte all'albo professionale;

che con decisione di ugual data la CV-LEPIC ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico dell'impresa di costruzioni __________ per aver violato la LEPIC, esercitando la professione di impresario costruttore senza essere iscritta all’albo;

che contro questo provvedimento la prevenuta è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di "stralciare il rapporto di contravvenzione", poiché, a suo dire, non avrebbe mai iniziato i lavori sul cantiere in oggetto, né avrebbe avuto intenzione di iniziarli;

che l'8 aprile 1999 __________ ed __________ hanno a loro volta chiesto al Presidente della CV-LEPIC di sospendere il procedimento, affermando di essere stati ingannati dalla ricorrente in merito alla sua idoneità ad eseguire i lavori;

che il 25 agosto 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltratagli dall'impresa qui ricorrente;

che, senza ulteriori atti procedurali, il 28 settembre 1999 la CV-LEPIC ha inflitto alla ditta __________ una multa di fr. 5'000.-- per aver infranto l'art. 4 LEPIC, esercitando la professione di impresario costruttore senza essere iscritta all'albo;

che contro questa decisione la condannata è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla per carenza d'accertamenti;

che il ricorso è avversato dalla CV-LEPIC, che sollecita l'assunzione delle prove necessarie per dimostrare il buon fondamento della comunicazione inviata dallo studio di architettura __________ al municipio di __________;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 cpv. 2 LEPIC;

che all'insorgente va riconosciuta la legittimazione a ricorrere, poiché questi si identifica con la ditta individuale oggetto del provvedimento impugnato;

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che non è in effetti compito specifico del Tribunale cantonale amministrativo quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori; lo si deduce chiaramente dall'art. 65 PAmm, che in caso di accertamenti incompleti gli consente di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza a quo;

che secondo l'art. 4 LEPIC i lavori di sopra- e sottostruttura possono essere eseguiti soltanto da imprese iscritte all'albo previsto dall'articolo precedente;

che la violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- e/o la radiazione dall'albo (art. 16 LEPIC);

che nell'evenienza concreta la CV-LEPIC ha punito l'insorgente per aver esercitato abusivamente la professione di impresario costruttore iniziando lavori di sottostruttura sul cantiere aperto per la costruzione della casa d'abitazione dei coniugi __________ a __________;

che le deduzioni della commissione si fondano essenzialmente sulla comunicazione inviata dallo studio d'architettura __________ al municipio di __________, per informarlo che le opere da capomastro erano state deliberate alla ditta ricorrente ed alla __________ di __________ e che a quel momento erano già iniziati i lavori per il getto della platea e l'elevazione del piano cantina;

che tali deduzioni sono parzialmente confermate dallo scritto inviato dai coniugi __________ al Presidente della CV-LEPIC;

che al di là di queste indirette risultanze, recisamente contestate dall'insorgente, gli atti non forniscono alcuna indicazione utile a stabilire se l'impresa di costruzioni __________ abbia effettivamente operato sul cantiere dei coniugi __________, quali siano stati gli impegni eventualmente assunti e quali lavori siano semmai stati eseguiti;

che la CV-LEPIC non ha esperito alcun accertamento in merito; non ha interpellato né il progettista, né i proprietari della casa, né il direttore dei lavori, né altri che potessero fornire indicazioni utili a dimostrare il fondamento degli addebiti rivolti all'insorgente;

che siffatto modo di procedere, manifestamente lesivo dei più elementari principi che regolano l'attività giurisdizionale in ambito amministrativo e penale, non merita tutela alcuna;

che il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla CV-LEPIC per nuova decisione, previa assunzione delle prove mancanti;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che le ripetibili vanno invece a carico dello Stato siccome parte soccombente;

visti gli art. 3, 4, 15, 16, 17 LEPIC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 28 settembre 1999 della CV-LEPIC è annullata;.

1.2. gli atti sono rinviati alla CV-LEPIC per nuova decisione previa istruttoria.

  1. Non si preleva tassa di giustizia.

  2. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

administrative fineevidentiary deficiencyremandprofessional registrationex officio investigationparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible and the company had standing

Decisione estratta

The appeal was admissible; the appellant was the sole proprietorship targeted by the challenged measure.

Motivazione estratta

Jurisdiction derived from Art. 17(2) LEPIC; standing was recognized because the appellant identified with the individual business subject to the decision, and the appeal was timely.

Questione giuridica chiave

Whether the fine for abusive exercise of the profession could stand despite incomplete factual findings

Decisione estratta

The fine could not stand because the factual basis was insufficient and the commission had made no necessary investigations.

Motivazione estratta

The file did not reliably establish that the company had actually operated on the construction site, what commitments it had assumed, or what work had been performed; the commission failed to hear key persons, so the decision rested on inadequate inquiry.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be decided on the file or remanded for further investigation

Decisione estratta

The impugned decision had to be annulled and the matter remanded to the CV-LEPIC for a new decision after the missing evidence was taken.

Motivazione estratta

Under Art. 65 PAmm, the court is not meant to cure investigative deficiencies by itself; where findings are incomplete, it may annul and remit the matter to the lower authority.

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