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RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.277
Data decisione, Autorità:
05.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00277
Lugano
10 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 ottobre 1999 di
__________,
Contro
la decisione 29 settembre 1999 del Consiglio di
Stato (n. 4036) che annulla la decisione 19 aprile 1999 del Consiglio
parrocchiale relativa alla mancata conferma di __________ quale segretario e
fabbriciere per il triennio 1999-2002;
viste le risposte:
-
2 novembre 1999 di
__________;
-
3 novembre 1999 di
__________;
-
4 novembre 1999 di
__________;
-
10 novembre 1999 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1979 il
consiglio parrocchiale della parrocchia di __________ di __________ ha
conferito al resistente __________ la carica di fabbriciere parrocchiale. Nel
1990 gli ha conferito anche quella di segretario parrocchiale.
Le cariche sono state confermate ad ogni
rinnovo dei poteri parrocchiali.
B. Il 29 marzo
1999 si è tenuta la seduta costitutiva del consiglio parrocchiale eletto dall'assemblea
per il triennio 1999 - 2002. Designati il presidente ed il vicepresidente, a
maggioranza, il consiglio ha deciso di scindere la carica di segretario da
quella di fabbriciere. All'unanimità ha poi risolto di confermare il resistente
in quest'ultima carica, riservandosi comunque di interpellarlo in merito. La
decisione non è mai stata formalmente notificata all'interessato, che,
interpellato dal presidente, ha manifestato aperta ostilità nei suoi confronti
per il modo con cui gestiva gli affari parrocchiali.
C. Nella
seduta del 19 aprile 1999 il consiglio parrocchiale ha deciso a maggioranza di
disdire il rapporto di lavoro con il resistente e di nominare __________ alla
carica di segretaria parrocchiale ed __________ a quella di fabbriciere.
Contro questa decisione __________ è insorto
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Con
giudizio 29 settembre 1999, reso senza interpellare né la nuova segretaria, né
il nuovo fabbriciere, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso.
Dopo aver rilevato che il rapporto d'impiego
del ricorrente era retto dal diritto pubblico e non da quello privato, il
Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che in assenza di disposizioni volte
a definire la durata in carica dei dipendenti della parrocchia facessero stato
le disposizioni della LOC sulla conferma in carica dei dipendenti comunali.
Dipartendosi da questa premessa, il Governo ha poi ritenuto che non fossero
dati i presupposti per negare al ricorrente la conferma in carica.
E. Contro il
predetto giudizio governativo la parrocchia di __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
Poste in evidenza le difficoltà del rapporto
fra il nuovo amministratore parrocchiale residente ed il resistente __________,
l'insorgente nega che si possa far capo per analogia alle disposizioni della
LOC per definire il rapporto d'impiego fra la parrocchia ed il segretario. A
suo avviso, queste cariche non conferirebbero ai loro titolari alcun diritto ad
essere riconfermati.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone __________, contestando dettagliatamente le tesi
dell'insorgente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
__________ e __________ condividono invece
il ricorso, sottolineando la crassa violazione del diritto di essere sentito
posta in essere del Consiglio di Stato, omettendo di chiamarli in causa.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 28 LLCC e
208 cpv. 1 LOC.
La legittimazione attiva della parrocchia è
certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Data la natura delle questioni poste a
giudizio, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- Con la
decisione 19 aprile 1999, qui in esame, il consiglio parrocchiale non ha soltanto
disdetto il rapporto d'impiego del resistente __________, ma ha anche nominato
i qui comparenti __________ e __________ alla carica di segretaria, rispettivamente
di fabbriciere parrocchiali. Annullando tale decisione senza nemmeno interpellare
i diretti interessati e senza nemmeno notificare loro il giudizio, il Consiglio
di Stato è incorso in una manifesta violazione del diritto di essere sentito.
__________ e __________, ai quali questo
Tribunale ha notificato il giudizio governativo, hanno chiesto in sede di
risposta l'accoglimento del ricorso della parrocchia.
La violazione denunciata dai comparenti è
certa, poiché è evidente che il Governo, prima di annullare la decisione in
oggetto, avrebbe dovuto dar loro la possibilità di esprimersi sul gravame
inoltratogli da __________. Essa non implica tuttavia necessariamente
l'annullamento del giudizio impugnato, poiché i comparenti hanno comunque avuto
modo di far compiutamente valere le loro ragioni in questa sede.
- Giusta gli
art. 17 LLCC e 29 RLLCC il consiglio parrocchiale elegge nel proprio seno il
presidente, e dentro o fuori di esso un segretario. Esso nomina pure uno o più
fabbricieri e il sagrestano. La durata in carica di questi uffici è fissata dal
regolamento parrocchiale (art. 30 RLLCC).
L'art. 29 del regolamento della parrocchia
di __________ (Rparr) stabilisce che il consiglio parrocchiale si riunisce in
seduta costitutiva entro 15 giorni dalla sua elezione (cpv. 1). In questa seduta
esso provvede alla nomina del presidente, del vicepresidente (lett. a) e del
segretario (lett. b), rispettivamente alla ratifica o alla nomina del
fabbriciere e del sagrestano (lett. c).
A differenza del previgente regolamento (art.
13 Rparr 1948), che limitava espressamente a tre anni la durata in carica di questi
uffici, quello in esame nulla dispone al riguardo. In questo silenzio il
Consiglio di Stato ha ravvisato una lacuna di legge, che dovrebbe essere
colmata facendo capo alle regole della LOC che disciplinano il rapporto
d'impiego dei dipendenti comunali. Applicabile al caso sarebbe in particolare
l'art. 127 cpv. 2 LOC, che sancisce la presunzione della conferma in carica, qualora
il municipio non notifichi loro, entro quattro mesi dalle elezioni, la
decisione di licenziarli.
La tesi del Consiglio di Stato non può
essere condivisa, poiché il silenzio del regolamento parrocchiale sulla durata
in carica del segretario, del fabbriciere e del sagrestano è soltanto apparente
e non è comunque configurabile alla stregua di una lacuna di legge in senso
proprio.
Analogamente all'art. 127 LOC, anche il
regolamento parrocchiale si fonda in effetti sul presupposto che le cariche in
questione non sono a tempo indeterminato, ma scadono in concomitanza con la
fine del periodo amministrativo. Lo si deduce chiaramente dal fatto che la
norma demanda al consiglio parrocchiale il compito di eleggere, rispettivamente
nominare, in occasione della sua seduta costitutiva, non solo il presidente ed
il vicepresidente, ma anche il segretario, il fabbriciere ed il sagrestano. Lo
stesso Consiglio di Stato fonda le sue deduzioni su questo assunto. Le regole
della LOC sulla conferma in carica dei dipendenti comunali, da esso richiamate,
presuppongono invero una scadenza quadriennale della carica (art. 125 LOC). Salvo
diversa disciplina (art. 135 cpv. 3 LOC), i dipendenti comunali, a differenza
di quelli cantonali (art. 7 LORD), non sono nominati a tempo indeterminato.
Dato per acquisito che gli uffici in
questione scadono in concomitanza con la fine del periodo amministrativo, si
deve negare che nell'assenza di una norma che presuma la conferma in carica dei
dipendenti parrocchiali siano ravvisabili gli estremi di una lacuna di legge
suscettibile di richiamare l'applicazione per analogia dell'art. 127 cpv. 2
LOC. Una lacuna di legge può essere ammessa soltanto quando la legge non è
altrimenti applicabile: dev'essere data un'incongruenza contraria al disegno perseguito
dalla legge (cd. planwidrige Unvollständigkeit, cfr. Rhinow Krähenmann, Schweizeriche
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N 23 B I). Ipotesi, questa, che in
concreto non ricorre minimamente, poiché nulla esige che i dipendenti parrocchiali
di cui si discute siano posti al beneficio delle stesse garanzie accordata
dalla LOC ai dipendenti comunali alla scadenza del periodo amministrativo. La
particolare natura di queste cariche, fondate sullo spirito di servizio alla
comunità, giustifica ampiamente un trattamento diverso.
Non esistendo alcuna lacuna da colmare, si
deve necessariamente concludere che queste cariche scadono ipso iure alla fine
del periodo amministrativo senza lasciare spazio di sorta per un'applicazione
dell'art. 127 cpv. 2 LOC a titolo di norma di diritto suppletorio.
Prova ne è che il segretario ed il
fabbriciere della parrocchia qui ricorrente sono sempre stati espressamente
confermati in carica all'inizio di ogni legislatura: non solo dopo l'entrata in
vigore dell'attuale regolamento parrocchiale, ma già in base al precedente
(cfr. verb. cons. parr. 12.02.1981; 02.05.1984; 24.08.1987; 08.03.1990;
25.03.1993; 25.03.1996).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
il giudizio governativo impugnato siccome lesivo del diritto e ripristinando la
decisione del consiglio parrocchiale limitatamente alla nomina della nuova
segretaria e del nuovo fabbriciere. La decisione di disdire il "rapporto
di lavoro" del resistente, erroneamente fondata sul diritto civile, non va
ripristinata, poiché le cariche da questi ricoperte sono giunte a scadenza al
termine del periodo amministrativo 1996-1999.
La tassa di giustizia va posta a carico del
resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 17, 29 LLCC; 127, 208 LOC; 30 RLLCC; 29
Rparr __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la
decisione 29 settembre 1990 del Consiglio di Stato (n. 4036) è annullata.
1.2. la decisione 19
aprile 1999 del consiglio parrocchiale della parrocchia di __________ di
__________ è ripristinata limitatamente alle nomine della nuova segretaria e
del nuovo fabbriciere.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico del resistente __________.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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