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Numero d'incarto:
52.1999.289
Data decisione, Autorità:
17.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00289
Lugano
17 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 novembre 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 13 ottobre 1999 del Consiglio di Stato,
(no. 4239) che annulla da decisione 19 maggio 1999 con cui il municipio di
__________ ha negato ad __________ e __________ il permesso di sopraelevare
uno stabile del nucleo (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
10 novembre 1999 del
municipio di __________;
-
17 novembre 1999 di
__________ e __________;
-
17 novembre 1999 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
gennaio 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________
il permesso di sopraelevare una casa d'abitazione di due piani, situata nel
nucleo di __________ (part. n. __________ RFD; zona NVB), allo scopo di creare
un nuovo piano abitabile, trasformando il piccolo appartamento di due locali
del primo piano in un appartamento di cinque locali con doppi servizi disposto
su due livelli.
La facciata NW dell'edificio, alta tra m
4.35 e 5.75, verrebbe innalzata sino ad un'altezza di m 7.55 (Dh: + m 3.20, rispettivamente + m 1.80). Sul lato SE, la sopraelevazione
varierebbe invece tra m 1.80 e m 2.80.
Alla domanda si è fra gli altri opposta
__________, proprietaria dello stabile contiguo (part. n. 849 RFD), ritenendo
che l'ampliamento disattendesse l'art. 36b cifra 1 NAPR, che vieta di snaturare
l'edificio ed il suo ambiente.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 19 maggio 1999 il
municipio ha respinto la domanda di costruzione, ritenendola in contrasto con l'art.
36b NAPR, che ammette soltanto ampliamenti limitati ai reali bisogni tecnici e
funzionali e tali da non snaturare l'edificio e il suo ambiente.
C. Con
giudizio 13 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato la decisione, accogliendo
il ricorso contro di essa inoltrato da __________ e __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che
l'ampliamento fosse contenuto entro limiti ragionevoli, dettati dall'esigenza
di rendere più confortevoli le condizioni di abitabilità dell'appartamento del
primo piano e che l'aumento della volumetria non fosse atto a snaturare l'edificio
interessato e l'ambiente circostante.
Il Consiglio di Stato ha pertanto rinviato
gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta alle condizioni
d'uso.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti la Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. __________ rimprovera in
sostanza al Consiglio di Stato di aver accertato la fattispecie in modo
inesatto e di aver travalicato i limiti del potere di cognizione che gli
compete in ordine all'applicazione del diritto comunale. L'edificio da ampliare
sarebbe attualmente strutturato come casa monofamiliare. L'intervento dovrebbe
suddividerlo in due appartamenti. L'ampliamento sarebbe quindi sostanziale ed
eccederebbe i limiti posti dall'art. 36b NAPR.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Il municipio evita di prendere chiaramente
posizione.
I resistenti __________ e __________
sollecitano a loro volta il rigetto dell'impugnativa, contestando
dettagliatamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria del fondo contermine e già
opponente, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza assumere le prove offerte dalle parti, che non appaiono
suscettibili di procurare a questo questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi di rilievo (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione, oltre ad essere nota a questo tribunale, emerge invero
chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate all'incarto.
- Le
condizioni di edificabilità del nucleo di __________ sono definite dall'art.
36a NAPR. Quelle degli altri nuclei (__________, __________, __________,
__________ e __________) sono invece sancite dalla norma seguente (art. 36b
NAPR).
Nel nucleo di __________ (zona NVA) gli
interventi devono essere realizzati nei limiti delle volumetrie esistenti (art.
36a cifra 2 NAPR). Piccoli ampliamenti, definiti come aggiunte, sono tuttavia
concessi limitatamente a reali bisogni tecnici o funzionali dello stabile e a
condizione che non snaturino l'edificio e il suo ambiente (art. 36a cifra 2.1
NAPR). Negli altri nuclei (zona NVB), fra cui quello di __________ che qui
interessa, gli interventi non sono invece limitati alle volumetrie esistenti.
Ampliamenti, ovvero aumenti della volumetria di edifici esistenti, sono ammessi
a condizione che siano "limitati a reali bisogni tecnici o
funzionali" e che siano "tali da non snaturare l'edificio e il
suo ambiente" (art. 36b cifra 2. d NAPR).
Entrambe le norme mirano a salvaguardare
l'aspetto architettonico del nucleo. La prima esige infatti che gli interventi
si adeguino ai valori ambientali tradizionali. L'altra impone invece di salvaguardare
i valori architettonici tradizionali. L'unica differenza che le
contraddistingue è data in pratica dall'entità degli aumenti volumetrici
ammissibili, che nel nucleo di __________ risulta maggiormente limitata. In
entrambi i casi gli ampliamenti sono comunque ammessi soltanto se dettati da "reali
bisogni tecnici o funzionali" e a condizione che siano "tali
da non snaturare l'edificio e il suo ambiente".
Come giustamente rileva il Consiglio di
Stato, per ampliamento dettato da reali bisogni tecnici o funzionali occorre
intendere un intervento indispensabile ai fini di un'ulteriore utilizzazione
dello stabile. Determinanti non sono le esigenze personali e soggettive dei
proprietari pro tempore, ma le necessità oggettive derivanti dalla destinazione
dell'edificio. Possono quindi essere autorizzati soltanto gli interventi effettivamente
indispensabili per assicurare la continuazione dell'utilizzazione dell'immobile
e per adeguarne la fruibilità agli attuali standard abitativi. Un'estensione
sostanziale delle preesistenti possibilità di utilizzazione è di principio
esclusa.
Il concetto di "reale bisogno
tecnico o funzionale" è di natura indeterminata (Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 66 B I seg.). In quanto tale, esso riserva
all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione
del suo contenuto precettivo. Nella misura in cui è riferito ad una norma del
diritto autonomo comunale, l'autorità superiore è tenuta a rispettare questo
margine d'interpretazione. Essa può scostarsi dall'interpretazione data dal municipio
soltanto quando questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva
dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile
violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una
decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un
potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale.
Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di
ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto sostenibile di
quella attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 96 I 369 seg, consid. 4).
- Nell'evenienza
concreta, lo stabile dei resistenti è attualmente composto da due appartamenti:
uno a pianterreno, comprendente un soggiorno, una cucina, un bagno e tre camere
da letto, ed uno, più piccolo, al primo piano, comprendente una cucina, un
bagno, due camere da letto ed un sottotetto non abitabile, utilizzato come
ripostiglio. Con il controverso intervento i resistenti si ripropongono di
realizzare un terzo livello abitabile, comprendente un bagno e tre camere, annesso
all'appartamento del primo piano, che verrebbe ristrutturato, ricavando un
ampio locale soggiorno dal vano ripostiglio
Il municipio ha ritenuto che l'ampliamento
previsto travalicasse i limiti posti dall'art. 36b cifra 2 lett. d NAPR.
L'autorità comunale ha in particolare ritenuto che l'aggiunta non fosse
sorretta da reali esigenze funzionali e che snaturasse l'edificio preesistente.
Nella misura in cui ha negato l'esistenza di
esigenze funzionali oggettivamente fondate, suscettibili di giustificare la
sopraelevazione di un intero piano dello stabile preesistente, la tesi del municipio,
per quanto opinabile, era senz'altro sostenibile. Che l'appartamento del primo
piano sia piccolo è incontestabile. Che non risponda alle esigenze di un
moderno standard abitativo è senz'altro possibile. Negare che questa oggettiva
inadeguatezza sia atta a giustificare un ampliamento che porta in pratica a
raddoppiare la superficie abitabile non appariva tuttavia insostenibile. La
valutazione espressa dal municipio in ordine alla sussistenza di reali bisogni
funzionali non procedeva da un esercizio abusivo della latitudine di giudizio
che il corrispondente concetto giuridico indeterminato impone di riconoscere
all'autorità comunale. Affermare che le esigenze di ammodernamento non siano di
entità tale da giustificare un ampliamento che sovverte in misura radicale le
caratteristiche dell'appartamento del primo piano, raddoppiandone la
volumetria, rientrava senz'altro nei limiti di un'interpretazione difendibile
del presupposto relativo ai bisogni funzionali, di cui all'art. 36 b NAPR di
__________. L'interpretazione del municipio si fondava in definitiva sulla più
che ragionevole considerazione che per rendere funzionale l'appartamento non
occorre affatto raddoppiarne la capienza.
Orbene, sostituendo, senza validi motivi, la
propria interpretazione del concetto di "reali bisogni funzionali"
a quella che il municipio gli aveva attribuito, il Consiglio di Stato ha
violato il diritto. Esso si è in particolare arrogato un potere di cognizione
che contraddice l'autonomia comunale.
Già per questo motivo il ricorso deve essere
accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la
decisione di diniego della licenza.
- La tassa
di giustizia e le ripetibili vanno poste a carico dei resistenti in quanto soccombenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 36b NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 13 ottobre 1999 del Consiglio
di Stato (n. 4239) è annullata.
1.2. la decisione 19 maggio 1999 del municipio
di Barbengo è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno
fr. 1'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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