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Numero d'incarto:
52.1999.294
Data decisione, Autorità:
01.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00294
Lugano
- marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 novembre 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 14 ottobre 1999 del municipio di
__________ che le infligge una multa di fr. 1'000.-- per il disturbo della
quiete pubblica arrecato dall'__________;
vista la risposta 11 novembre
1999 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
settembre 1999 la Polizia cantonale ha segnalato al municipio di __________ che
alle 00.40 del 28 agosto 1999 un musicista si esibiva all'interno del bar
__________, producendo musica ad un volume sicuramente non idoneo all'orario,
che si propagava all'esterno dell'esercizio pubblico attraverso le finestre
aperte.
Il 23 settembre 1999 il municipio ha notificato
a __________, gerente del locale, un rapporto di contravvenzione per aver disturbato
la quiete pubblica e violato gli art. 53 LEsPub, 89 e 104 Regolamento comunale
(RC).
La prevenuta in contravvenzione si è
giustificata adducendo che quella sera era stato festeggiato un compleanno e
che il pianista aveva "esagerato un po' con il volume della musica".
Preso atto delle giustificazioni addotte, il
14 ottobre 1999 il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa
di fr. 1'000.-- per i fatti addebitatile con il rapporto di contravvenzione.
B. Contro la
predetta risoluzione __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Rievocata la fattispecie, l'insorgente
contesta la competenza del municipio a perseguire penalmente le infrazioni alla
LEsPub sulla base delle disposizioni della LOC e del RC.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, contestando dettagliatamente le tesi
dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- Prima di
eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
Notoriamente, il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo è stabilito secondo il sistema enumerativo e non per clausola
generale. Le decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni
speciali sono quindi deducibili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto
nei casi in cui la possibilità di ricorrervi è espressamente prevista dalla
legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm).
- A norma dell'art.
208 LOC, contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato,
i cui giudizi, salvo diversa disposizione di legge, sono ulteriormente
deducibili davanti a questo tribunale.
Le decisioni dei dipartimenti sono a loro
volta impugnabili davanti al Consiglio di Stato, a meno che la legge preveda il
ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo (art. 60 cpv. 2 PAmm).
Nel solco di questa impostazione, l'art. 71
cpv. 1 LEsPub stabilisce che contro le decisioni dei municipi e del
dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, fatto salvo quanto dispone l'art.
72. Le decisioni del Consiglio di Stato concernenti il rilascio, il rifiuto, la
sospensione o la revoca di patenti, di certificati di capacità e di autorizzazioni
a gestire un esercizio pubblico sono ulteriormente impugnabili davanti al
Tribunale cantonale amministrativo. Le altre sono invece definitive (art. 71
cpv. 3 LEsPub).
L'art. 72 LEsPub, riservato dall'art. 71
cpv. 1, dispone invece che le decisioni rese dai municipi e dal dipartimento in
materia contravvenzionale sono direttamente deducibili davanti a questo tribunale.
Questa norma si riallaccia all'art. 66 LEsPub, che commina multe da 20.-- a
10'000.-- fr. per le infrazioni alla LesPub. Essa è inoltre correlata all'art.
67 LesPub, che attribuisce all'autorità concedente il potere di punire le
infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e di
deroghe, riservando al dipartimento la competenza di perseguire ogni altra
infrazione.
Nella misura in cui prevede la possibilità
di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del
dipartimento in materia contravvenzionale, l'art. 72 LEsPub è perfettamente
congruente con l'ordinamento giuridico cantonale. Non lo è invece affatto nella
misura in cui prevede la possibilità di dedurre, direttamente davanti a questo
tribunale le multe inflitte dai municipi in base alla LEsPub. Entro questi
limiti, l'art. 72 LEsPub introduce infatti un'eccezione del tutto
ingiustificata all'ordinamento sancito dalla LOC, che prevede la possibilità di
impugnare questi provvedimenti dapprima davanti al Consiglio di Stato e
soltanto in seguito davanti a questo tribunale (art. 148 cpv. 3 LOC).
La portata di questa incongruenza, che
sarebbe auspicabile eliminare in quanto fonte di continui equivoci, è comunque
limitata, poiché la LEsPub attribuisce ai municipi soltanto la competenza di
perseguire penalmente le infrazioni in materia di permessi speciali (art. 30
seg. LEsPub) e di orari di apertura e chiusura (art. 37 seg. LEsPub),
riservando al dipartimento il perseguimento di ogni altra infrazione.
- Nell'evenienza
concreta, la ricorrente impugna davanti a questo tribunale una multa che il
municipio le ha inflitto per violazione dell'art. 89 RC, tutelante la quiete
notturna, e dell'art. 104 RC, disciplinante l'uso di strumenti ed apparecchi
musicali negli esercizi pubblici. Pur richiamando l'art. 53 LEsPub, che si
limita a sancire la responsabilità del gerente, la multa non si fonda sulla LEsPub,
ma sul regolamento comunale. Il municipio rimprovera infatti alla ricorrente di
aver violato disposizioni del RC sulla tutela della quiete pubblica. Non le
addebita di aver infranto prescrizioni di permessi speciali o disatteso i
limiti degli orari di apertura e chiusura fissati da sue decisioni. La
procedura è quindi retta dagli art. 145 seg. LOC.
Ne discende che il provvedimento avrebbe
dovuto essere impugnato davanti al Consiglio di Stato (STA 12.1.99 in re comune
di Giubiasco; 25.8.99 in re comune di Chiasso): istanza, davanti alla quale
andavano fatte valere anche le censure sollevate in relazione alla competenza
dell'autorità comunale a reprimere turbative derivanti dalla gestione di un
esercizio pubblico.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato irricevibile
e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm).
Non essendo l'esito attribuibile ad
un'erronea indicazione dei rimedi di diritto, la tassa di giustizia è posta a
carico dell'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 66, 67, 71, 72 LEsPub; 3, 4, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
§. Gli
atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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