Patriziato accounts: government may correct but no formalistic excess

52.1999.302Altro tribunale17 feb 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A patriziato member appealed the approval of the 1998 accounts, claiming an investment account was missing because CHF 5,000 in legal costs relating to the port project had been wrongly booked in the operating account. The Administrative Court held that no investment account was needed for 1998 because no investment expenditure occurred that year, but the CHF 5,000 had indeed to be allocated to the investment account. It further held that the Consiglio di Stato could correct the accounts directly in its appellate capacity and that a remittal for a formal reapproval by the assembly would be pointless formalism. The appeal was therefore dismissed, with costs charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 106 let. b LOP; art. 59 PAmm: the investment account need only be included in the annual accounts if investment expenditure was actually incurred in the relevant year. Costs accessory to an investment, including awarded legal costs stemming from the project, must be attributed to that investment account. The Cantonal Government, acting as appellate authority, may correct the accounts directly where the correction follows from the appeal proceedings; a remittal to the assembly is not required if this would amount to mere formalism. Distinction maintained between supervisory intervention and appellate correction; the former may entail final decisions under Art. 145 LOP, but the latter remains reviewable.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1999.302

Data decisione, Autorità: 17.02.2000, TRAM

Incarto n. 52.1999.00302

Lugano 17 febbraio 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 novembre 1999 di

__________,

Contro

la decisione 20 ottobre 1999 (n. 4369) del Consiglio di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 23 marzo 1999 dell'insorgente contro la deliberazione 7 marzo 1999 con cui l'assemblea patriziale di __________ ha approvato i conti consuntivi 1998;

viste le risposte:

  • 24 novembre 1999 del Consiglio di Stato;

  • 10 dicembre 1999 del Patriziato di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. L'assemblea patriziale di __________ è stata convocata in seduta ordinaria il giorno 7 marzo 1999 per deliberare, tra l'altro, sull'approvazione dei conti consuntivi dell'esercizio 1998 (trattanda n. 2). Durante l'evasione di questo oggetto la cittadina __________ ha presentato una serie di domande, cui hanno dato risposta il presidente ed il cassiere. L'interessata si è dichiarata soddisfatta delle risposte. I conti sono indi stati approvati con la necessaria maggioranza: 15 voti favorevoli, 2 astenuti, fra cui __________, e nessun voto contrario.

B. Con ricorso 23 marzo 1999 __________ è insorta contro la menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato. In sintesi l'insorgente ha denunciato l'omessa presentazione del conto degli investimenti prescritto all'art. 106 lett. b LOP, il quale avrebbe dovuto illustrare tutte le uscite concernenti il porto patriziale, compreso l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili pagate dal patriziato nel 1998 ai proprietari confinanti, che si erano aggravati con successo contro la licenza edilizia rilasciata per tale infrastruttura, erroneamente annoverato tra i costi del conto economico. L'insorgente ha pertanto postulato l'annullamento della deliberazione assembleare e la retrocessione degli atti all'ufficio patriziale affinché presentasse dei conti consuntivi completi e corretti.

C. Con risoluzione 20 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il gravame. Per quanto concerneva le spese della progettazione del porto esso ha rilevato che per l'allestimento dell'esame sull'impatto ambientale era stato votato un credito specifico di fr. 15'000.-- nel 1992, già interamente ammortizzato. Per le altre spese di progettazione era invece stato votato un credito di fr. 30'000.-- nel 1995, consumato per fr. 27'500.-- ed ammortizzato per fr. 3'500.--: si giustificava pertanto l'attivazione a bilancio del porto per fr. 24'000.--; per l'esercizio 1998 il patriziato non aveva tuttavia incontrato spese di progettazione, per cui non necessitava l'allestimento di un conto degli investimenti. Il Governo ha invece ritenuto che le ripetibili pagate alle controparti nel 1998 dovessero essere caricate, in quanto spese accessorie di un investimento, nel relativo conto (degli investimenti), che andava di conseguenza allestito. Per semplificare l'eliminazione di tale vizio, il Governo ha proceduto d'ufficio ad una modifica dei conti. Esso ha stralciato dai costi del conto economico l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili, riducendo di conseguenza il disavanzo d'esercizio di pari somma; quest'ultima è invece stata aggiunta all'attivo del bilancio sotto la voce porto, riducendo nella stessa misura la perdita d'esercizio.

D. Con ricorso 9 novembre 1999 __________ si è aggravata al Tribunale amministrativo contro il giudicato governativo. L'insorgente lamenta una contraddizione tra il riconoscimento della necessità di allestire il conto degli investimenti e la rettifica d'ufficio dei consuntivi operata da parte del Consiglio di Stato, che di fatto ignora tale necessità e che nel contempo ingerisce nelle competenza dell'assemblea di approvare i conti.

Il Consiglio di Stato ed il patriziato di __________ hanno postulato la reiezione del gravame.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale è data (art. 146 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 147 lett. a LOP). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  2. Con riferimento alla realizzazione del porto, il Consiglio di Stato ha negato la necessità di integrare i consuntivi 1998 con il conto degli investimenti previsto all'art. 106 lett. b LOP sia per quanto concerneva il credito specifico relativo all'allestimento dell'esame sull'impatto ambientale, votato nel 1992, sia per quanto atteneva alle altre spese di progettazione autorizzate mediante stanziamento di credito nel 1995. Nel primo caso perché la spesa era già stata completamente ammortizzata; nel secondo caso perché non si erano invece verificate spese concernenti tale investimento durante l'esercizio 1998. Tale assunto è corretto. Su questo punto il giudizio governativo merita pertanto tutela. La ricorrente sembra invero criticare, del resto, solo la seconda conclusione, quando afferma che il Consiglio di Stato ha accertato la necessità di allestire un conto degli investimenti già a partire dall'esercizio 1995: questo non significa però che tale conto dovesse essere presentato anche in un esercizio ove non si erano verificate simili spese, come quello del 1998. In materia di contabilità patriziale non sussiste difatti una disposizione analoga all'art. 21 cpv. 2 lett. c del regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987, secondo cui il consuntivo deve essere completato da un elenco dei crediti votati con gli importi utilizzati e quelli ancora disponibili. Il Consiglio di Stato ha tuttavia riconosciuto la necessità di integrare il consuntivo 1998 con il conto degli investimenti prescritto all'art. 106 lett. b LOP per il motivo che a tale conto andava necessariamente attributo l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili pagate nel 1998 dal patriziato a seguito dell'annullamento della licenza edilizia concernente il porto. Il Governo ha dunque accolto, su questo punto, le censure sollevate dalla ricorrente nel gravame 23 marzo 1999. Questa si duole però del fatto che il Consiglio di Stato, anziché annullare l'approvazione dei consuntivi e retrocedere gli atti all'ufficio patriziale affinché sottoponesse all'assemblea il consuntivo corredato dal conto degli investimenti e corretto nel risultato, abbia disposto direttamente una modifica d'ufficio dei conti approvati dall'assemblea: esso ha tolto dai costi del conto economico l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili, riducendo il disavanzo d'esercizio di tale somma; questa è stata addizionata all'attivo del bilancio sotto la voce porto, con la conseguenza di ridurre nella stessa misura la perdita d'esercizio. Il Consiglio di Stato ha giustificato il suo operato, dettato da finalità di semplificazione, appellandosi "anche" alla sua funzione di autorità di vigilanza sui patriziati (art. 130 segg. LOP; cfr. risoluzione impugnata, consid. 5, pag. 10; ma in particolare risposta 24 novembre 1999, lett. C, pag. 2). Quando il Governo interviene in tale veste le sue decisioni sono definitive, ovvero non appellabili al Tribunale amministrativo (art. 145 LOP). Ammettendo tale ipotesi a questo giudice verrebbero precluse, nel concreto caso, tanto la possibilità di sindacare la scelta del Consiglio di Stato di sostituirsi all'assemblea patriziale nell'approvazione dei conti quanto - soprattutto - la facoltà di verificare se tali conti, così come approvati dal Governo, ossequino fedelmente i disposti legali, ma in particolare l'art. 106 lett. b LOP, che prescrive la presentazione del conto degli investimenti, e siano pertanto completi. In realtà, tuttavia, il Consiglio di Stato non ha effettivamente dovuto far capo "anche" alle prerogative che gli competono quale autorità di vigilanza per apportare le modifiche in rassegna, poiché vi poteva già procedere direttamente, senza violare il diritto, come autorità di ricorso (art. 59 PAmm). Assodata la ricevibilità della contestazione della possibilità, per il Governo, di modificare i consuntivi, che appare tuttavia legittima, può poi essere ulteriormente tutelata la semplice precisazione vincolante disposta nel giudizio impugnato secondo cui i consuntivi dell'esercizio 1998 avrebbero dovuto essere corredati dal conto degli investimenti a causa della spesa per ripetibili in rassegna. La richiesta, formulata dall'insorgente in questa sede, di effettiva stesura del menzionato conto onde potervi iscrivere quella sola spesa, pecca - a questo punto - di formalismo fine a sé stesso e non può pertanto essere ascoltata.

  3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm). L'insorgente è inoltre tenuta a rifondere al patriziato, assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 106, 130 segg., 145, 146 LOP, 2, 3, 28, 31 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giudizio, di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente, la quale è altresì condannata a versare al patriziato di __________ e un importo di fr. 300.-- per ripetibili.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

patriziatoaccountinginvestment accountappealformalismgovernment correctioncourt costslegal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the 1998 accounts had to include an investment account under Art. 106 let. b LOP

Decisione estratta

No investment account was required for 1998 as no relevant investment expenditure occurred that year; however, the government correctly held that the CHF 5,000 costs for legal costs had to be attributed to the investment account.

Motivazione estratta

The court distinguished between earlier budgeted project costs and expenses actually incurred in 1998. It held that a separate investment account need not be presented for a year with no such expenditure, but the CHF 5,000 awarded as ripetibili linked to the port project had to be booked as an investment-related cost.

Questione giuridica chiave

Whether the Consiglio di Stato could amend the approved accounts directly instead of annulling the approval and remitting the matter

Decisione estratta

Yes. Acting as appellate authority under Art. 59 PAmm, the government could correct the accounts directly; the appellant could not successfully insist on a remittal for a purely formal step.

Motivazione estratta

The court rejected the argument that the government had intervened only as supervisory authority. Because the correction was permissible in appeal proceedings, the direct adjustment did not unlawfully usurp the assembly's role and the request for a remittal was formalistic.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the government decision should be upheld

Decisione estratta

No; the appeal was dismissed insofar as admissible.

Motivazione estratta

The challenged decision was substantially correct and the requested remittal would serve no useful purpose.

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