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Numero d'incarto:
52.1999.302
Data decisione, Autorità:
17.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00302
Lugano
17 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 novembre 1999 di
__________,
Contro
la decisione 20 ottobre 1999 (n. 4369) del Consiglio
di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 23 marzo 1999
dell'insorgente contro la deliberazione 7 marzo 1999 con cui l'assemblea patriziale
di __________ ha approvato i conti consuntivi 1998;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'assemblea
patriziale di __________ è stata convocata in seduta ordinaria il giorno 7
marzo 1999 per deliberare, tra l'altro, sull'approvazione dei conti consuntivi
dell'esercizio 1998 (trattanda n. 2). Durante l'evasione di questo oggetto la
cittadina __________ ha presentato una serie di domande, cui hanno dato
risposta il presidente ed il cassiere. L'interessata si è dichiarata
soddisfatta delle risposte. I conti sono indi stati approvati con la necessaria
maggioranza: 15 voti favorevoli, 2 astenuti, fra cui __________, e nessun voto
contrario.
B. Con ricorso
23 marzo 1999 __________ è insorta contro la menzionata deliberazione innanzi
al Consiglio di Stato. In sintesi l'insorgente ha denunciato l'omessa presentazione
del conto degli investimenti prescritto all'art. 106 lett. b LOP, il quale
avrebbe dovuto illustrare tutte le uscite concernenti il porto patriziale,
compreso l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili pagate dal patriziato nel
1998 ai proprietari confinanti, che si erano aggravati con successo contro la
licenza edilizia rilasciata per tale infrastruttura, erroneamente annoverato
tra i costi del conto economico. L'insorgente ha pertanto postulato
l'annullamento della deliberazione assembleare e la retrocessione degli atti
all'ufficio patriziale affinché presentasse dei conti consuntivi completi e
corretti.
C. Con
risoluzione 20 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi
il gravame. Per quanto concerneva le spese della progettazione del porto esso
ha rilevato che per l'allestimento dell'esame sull'impatto ambientale era stato
votato un credito specifico di fr. 15'000.-- nel 1992, già interamente ammortizzato.
Per le altre spese di progettazione era invece stato votato un credito di fr.
30'000.-- nel 1995, consumato per fr. 27'500.-- ed ammortizzato per fr.
3'500.--: si giustificava pertanto l'attivazione a bilancio del porto per fr.
24'000.--; per l'esercizio 1998 il patriziato non aveva tuttavia incontrato
spese di progettazione, per cui non necessitava l'allestimento di un conto
degli investimenti. Il Governo ha invece ritenuto che le ripetibili pagate alle
controparti nel 1998 dovessero essere caricate, in quanto spese accessorie di
un investimento, nel relativo conto (degli investimenti), che andava di conseguenza
allestito. Per semplificare l'eliminazione di tale vizio, il Governo ha
proceduto d'ufficio ad una modifica dei conti. Esso ha stralciato dai costi del
conto economico l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili, riducendo di conseguenza
il disavanzo d'esercizio di pari somma; quest'ultima è invece stata aggiunta
all'attivo del bilancio sotto la voce porto, riducendo nella stessa misura la
perdita d'esercizio.
D. Con ricorso
9 novembre 1999 __________ si è aggravata al Tribunale amministrativo contro il
giudicato governativo. L'insorgente lamenta una contraddizione tra il riconoscimento
della necessità di allestire il conto degli investimenti e la rettifica d'ufficio
dei consuntivi operata da parte del Consiglio di Stato, che di fatto ignora
tale necessità e che nel contempo ingerisce nelle competenza dell'assemblea di
approvare i conti.
Il Consiglio di Stato ed il patriziato di
__________ hanno postulato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza
del Tribunale è data (art. 146 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 147 lett. a LOP). Il gravame
è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Con
riferimento alla realizzazione del porto, il Consiglio di Stato ha negato la
necessità di integrare i consuntivi 1998 con il conto degli investimenti
previsto all'art. 106 lett. b LOP sia per quanto concerneva il credito
specifico relativo all'allestimento dell'esame sull'impatto ambientale, votato
nel 1992, sia per quanto atteneva alle altre spese di progettazione autorizzate
mediante stanziamento di credito nel 1995. Nel primo caso perché la spesa era
già stata completamente ammortizzata; nel secondo caso perché non si erano
invece verificate spese concernenti tale investimento durante l'esercizio 1998.
Tale assunto è corretto. Su questo punto il giudizio governativo merita
pertanto tutela. La ricorrente sembra invero criticare, del resto, solo la
seconda conclusione, quando afferma che il Consiglio di Stato ha accertato la necessità
di allestire un conto degli investimenti già a partire dall'esercizio 1995: questo
non significa però che tale conto dovesse essere presentato anche in un esercizio
ove non si erano verificate simili spese, come quello del 1998. In materia di
contabilità patriziale non sussiste difatti una disposizione analoga all'art.
21 cpv. 2 lett. c del regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei
comuni del 30 giugno 1987, secondo cui il consuntivo deve essere completato da
un elenco dei crediti votati con gli importi utilizzati e quelli ancora
disponibili. Il Consiglio di Stato ha tuttavia riconosciuto la necessità di
integrare il consuntivo 1998 con il conto degli investimenti prescritto
all'art. 106 lett. b LOP per il motivo che a tale conto andava necessariamente
attributo l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili pagate nel 1998 dal patriziato
a seguito dell'annullamento della licenza edilizia concernente il porto. Il
Governo ha dunque accolto, su questo punto, le censure sollevate dalla
ricorrente nel gravame 23 marzo 1999. Questa si duole però del fatto che il
Consiglio di Stato, anziché annullare l'approvazione dei consuntivi e retrocedere
gli atti all'ufficio patriziale affinché sottoponesse all'assemblea il consuntivo
corredato dal conto degli investimenti e corretto nel risultato, abbia disposto
direttamente una modifica d'ufficio dei conti approvati dall'assemblea: esso ha
tolto dai costi del conto economico l'importo di fr. 5'000.-- per ripetibili,
riducendo il disavanzo d'esercizio di tale somma; questa è stata addizionata
all'attivo del bilancio sotto la voce porto, con la conseguenza di ridurre
nella stessa misura la perdita d'esercizio. Il Consiglio di Stato ha
giustificato il suo operato, dettato da finalità di semplificazione,
appellandosi "anche" alla sua funzione di autorità di
vigilanza sui patriziati (art. 130 segg. LOP; cfr. risoluzione impugnata,
consid. 5, pag. 10; ma in particolare risposta 24 novembre 1999, lett. C, pag.
2). Quando il Governo interviene in tale veste le sue decisioni sono
definitive, ovvero non appellabili al Tribunale amministrativo (art. 145 LOP).
Ammettendo tale ipotesi a questo giudice verrebbero precluse, nel concreto
caso, tanto la possibilità di sindacare la scelta del Consiglio di Stato di
sostituirsi all'assemblea patriziale nell'approvazione dei conti quanto -
soprattutto - la facoltà di verificare se tali conti, così come approvati dal Governo,
ossequino fedelmente i disposti legali, ma in particolare l'art. 106 lett. b
LOP, che prescrive la presentazione del conto degli investimenti, e siano
pertanto completi. In realtà, tuttavia, il Consiglio di Stato non ha
effettivamente dovuto far capo "anche" alle prerogative che
gli competono quale autorità di vigilanza per apportare le modifiche in
rassegna, poiché vi poteva già procedere direttamente, senza violare il
diritto, come autorità di ricorso (art. 59 PAmm). Assodata la ricevibilità della
contestazione della possibilità, per il Governo, di modificare i consuntivi,
che appare tuttavia legittima, può poi essere ulteriormente tutelata la semplice
precisazione vincolante disposta nel giudizio impugnato secondo cui i
consuntivi dell'esercizio 1998 avrebbero dovuto essere corredati dal conto
degli investimenti a causa della spesa per ripetibili in rassegna. La
richiesta, formulata dall'insorgente in questa sede, di effettiva stesura del
menzionato conto onde potervi iscrivere quella sola spesa, pecca - a questo
punto - di formalismo fine a sé stesso e non può pertanto essere ascoltata.
-
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio
è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm). L'insorgente è inoltre tenuta
a rifondere al patriziato, assistito da un legale, delle adeguate ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 106, 130 segg., 145, 146 LOP, 2, 3,
28, 31 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa
di giudizio, di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente, la quale è
altresì condannata a versare al patriziato di __________ e un importo di fr.
300.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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