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Numero d'incarto:
52.1999.308
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00308
Lugano
10 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 novembre 1999 di
__________,
patr. da: studio legale __________,
Contro
la decisione 27 ottobre 1999 con cui la Commissione
di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione
di impresario costruttore (CV-LEPIC) le ha inflitto una multa di fr. 5'000.-
per violazione di tale legge;
vista la risposta 1°dicembre
1999 della CV-LEPIC, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso
del 1997 la Fondazione __________ (__________) ha chiesto al municipio di
__________ il permesso di riattare un vecchio stabile ad uso abitativo, situato
nel nucleo del paese (part. n. __________ RF), del quale è comproprietaria assieme
agli avv. __________. Oltre che dai comproprietari, la domanda di costruzione
era sottoscritta dalla __________ e dall'ing. __________, comparenti in veste
di progettisti. I costi dell'intervento erano preventivati in fr. 450'000.--.
B. L'8 aprile
1999 la sottocommissione regionale del luganese della commissione paritetica
cantonale dell'edilizia e del genio civile ha constatato che sul cantiere
aperto in quello stabile erano presenti tre operai, titolari di altrettanti
permessi di lavoro per frontaliere, rilasciati all'Azienda forestale ed agricola
__________. Lo stesso giorno la succitata commissione ha chiesto al municipio
di __________ di indicarle il nome dell'impresa che stava eseguendo i lavori di
sovrastruttura. Copia della richiesta è stata trasmessa alla CV-LEPIC, che a
sua volta ha sollecitato ragguagli alla fondazione qui ricorrente,
prospettandole l'avvio di un procedimento contravvenzionale per esercizio
abusivo della professione di impresario costruttore. La fondazione si è limitata
a contestare la legittimità degli accertamenti esperiti.
C. Il 19
maggio 1999 la CV-LEPIC ha notificato alla fondazione qui ricorrente un rapporto
di contravvenzione, con il quale le ha addebitato di eseguire lavori edilizi
senza essere iscritta all'albo delle imprese di costruzione.
La prevenuta ha eccepito la competenza della
CV-LEPIC, obiettando di effettuare questi lavori per conto proprio. Non trattandosi
di prestazioni effettuate a titolo professionale per conto di terzi, non
sarebbero stati dati a suo avviso gli estremi della violazione rimproveratale.
D. Preso atto
delle obiezioni sollevate dalla __________, il 27 ottobre 1999 la CV-LEPIC le
ha inflitto una multa di fr. 5'000.-- per esercizio abusivo della professione
di impresario costruttore.
La commissione ha in sostanza ritenuto che
la fondazione fosse da considerare alla stregua di un'impresa di costruzione a
tutti gli effetti. Non essendo iscritta all'albo delle imprese di costruzione,
sarebbero dati gli estremi dell'infrazione addebitatale. L'esecuzione di lavori
edilizi in casa propria e per conto proprio non costituirebbe un'esimente.
E. Contro la
predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente rileva in sostanza di eseguire
i lavori con manodopera propria, avvalendosi della collaborazione della ditta
__________, alla quale ha affidato la posa del nuovo tetto e la direzione
lavori per le opere degli artigiani e degli aiuti edili.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone la CV-LEPIC, rilevando che la legge sottopone all'obbligo
dell'autorizzazione anche l'esercizio di attività di impresario costruttore per
conto proprio. Operando con manodopera ed attrezzature proprie, la fondazione
prevenuta sarebbe da equiparare ad un'impresa di costruzione ai sensi dell'art.
1 cpv. 2 LEPIC.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17 cpv. 2
LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente
gravata dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Considerata la natura delle
contestazioni da risolvere, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall'insorgente (testi,
interrogatorio avv. __________, richiamo atti dalla commissione paritetica) non
appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
- 2.1.
Giusta l'art. 1 cpv. 2 LEPIC, sono considerate imprese di costruzione le
persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali che, con
attrezzature ed organico proprio, eseguono lavori di sopra- e sottostruttura.
Non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.
L'esercizio della professione di impresario
costruttore, soggiunge l'art. 2 LEPIC, è soggetto ad autorizzazione. Non
soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC, l'esecuzione, a titolo professionale,
di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere
eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della
costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti (art. 4 cpv. 2 LEPIC).
2.2. L'autorizzazione all'esercizio della
professione di impresario costruttore è un permesso di polizia. Essa è infatti
volta a salvaguardare tipici beni di polizia, quali la sicurezza e la buona
fede nei rapporti commerciali, dai rischi derivanti dall'attività di imprenditori
che non offrono sufficienti garanzie di preparazione e di capacità in ordine ad
un'esecuzione a regola d'arte di lavori di sopra- e sottostruttura. Attraverso
gli obblighi sanciti dall'art. 6 lett. d - f LEPIC, l'autorizzazione persegue
inoltre finalità d'ordine sociale.
2.3. Soggetto ad autorizzazione secondo la
LEPIC è unicamente l'esercizio professionale di attività lavorative finalizzate
alla realizzazione di opere del genio civile. Non soggiace invece all'obbligo
del permesso l'esercizio non professionale di tali attività.
La LEPIC si ripropone in effetti di disciplinare
unicamente l'esercizio della professione di impresario costruttore: lo si
deduce chiaramente dall'art. 2 LEPIC, oltre che dalla denominazione stessa
della legge. La legge in esame non intende regolare l'esecuzione in quanto tale
di lavori di sopra- e sottostruttura, obbligando chiunque intenda realizzare
opere del genio civile a far capo ad un'impresa di costruzione autorizzata.
Assoggettata all'obbligo del permesso è soltanto l'esecuzione di tali lavori a
titolo professionale. Questa impostazione è confermata dall'eccezione di cui
all'art. 4 cpv. 2 LEPIC, che esime da tale obbligo l'esecuzione, a titolo
professionale, di lavori di modesta importanza.
2.4. L'esercizio di attività lavorative è
considerato professionale ai sensi della legge che lo assoggetta ad un permesso
di polizia quando è volto al conseguimento di un reddito (Marti, Wirtschaftsfreiheit,
pag. 40, N. 64; Häfelin/Haller, Schweiz. Bundesstaatsrecht, 4. ed., N. 1383):
finalità, questa, che - di regola - si traduce nell'erogazione di prestazioni
di lavoro, nell'esecuzione di opere o nello svolgimento di mandati a favore di
terzi contro pagamento di una mercede.
E contrario, non è considerato professionale
l'esercizio di attività lavorative caratteristiche di una certa professione che
non risulta finalizzato al conseguimento di un reddito. Il medico che cura sé
stesso non esercita invero la professione ai sensi della legislazione
sanitaria. Né esercita la professione di medico chi pratica l'automedicazione.
Analogamente, non esercita la professione ai sensi della legge sull'avvocatura
il legale che difende sé stesso davanti a tribunali civili o penali. Tantomeno
esercita la professione di avvocato chi si difende in sede giudiziaria senza
avvalersi del patrocinio di un legale iscritto all'albo. Non diversamente,
anche l'impresario costruttore che esegue lavori del genio civile civile per
conto proprio e senza scopo di lucro non esercita la professione ai sensi della
LEPIC. Parimenti, non esercita la professione di impresario costruttore secondo
questa legge chi esegue lavori di sopra- o sottostruttura in regia autonoma,
con o senza maestranze ed attrezzature proprie. Il semplice fatto di eseguire
lavori del genio civile non è sufficiente per considerare professionale
l'attività lavorativa svolta.
- Giusta
l'art. 16 LEPIC, la violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla
CV-LEPIC con l'ammonimento, con la multa fino a fr. 100'000.-- o con la
radiazione dall'albo delle imprese di costruzione (cpv. 1).
E' punibile il contravventore, anche se
esegue i lavori in subappalto, sia esso l'impresario, il committente, il
progettista o il direttore dei lavori (cpv. 3). Passibile di sanzioni, per
espressa disposizione di legge, è anche il committente che affida l'esecuzione
di lavori di sopra- o sottostruttura a imprese di costruzione sprovviste della
necessaria autorizzazione. Non è invece punibile, poiché non ha veste di committente,
chi esegue tali lavori con dipendenti propri e per proprio conto.
Punibili secondo l'art. 16 LEPIC sono infine
le persone giuridiche per le infrazioni commesse da loro organi e incaricati
nell'esercizio della loro funzione (cpv. 4).
- 4.1.
Nell'evenienza concreta, la CV-LEPIC rimprovera alla fondazione ricorrente di
aver violato la legge in questione, esercitando la professione di impresario
costruttore senza la necessaria autorizzazione. Il reato ascritto
all'insorgente è quindi quello di esercizio abusivo della professione di
impresario costruttore e non quello di aver affidato i lavori ad un'impresa
sprovvista di tale permesso.
La CV-LEPIC ha fondato l'intero procedimento
contravvenzionale sul presupposto - non accertato - che gli operai attivi sul
cantiere fossero alle dirette dipendenze della ricorrente.
Questo Tribunale è vincolato all'accusa
mossa alla ricorrente. Non può modificarla. Il suo compito è limitato alla
verifica del fondamento della sanzione impugnata. Non mette quindi conto di
accertare se la ricorrente non abbia eventualmente violato la legge, affidando,
in veste di committente, l'esecuzione di lavori di sopra- e sottostruttura ad
un'impresa priva della necessaria autorizzazione, ovvero all'azienda agricola
degli altri due comproprietari, come talune risultanze degli atti sembrano
indicare.
4.2. Stabiliti i limiti del presente
giudizio, si deve negare che la ricorrente abbia esercitato abusivamente la
professione di impresario costruttore. Assumendo - semmai li ha assunti - tre
operai frontalieri per eseguire importanti lavori di sovrastruttura nello
stabile di cui è comproprietaria, la fondazione non ha svolto attività
professionali soggette ad autorizzazione secondo la LEPIC. Pur avendo operato
con modalità tipiche di un'impresa di costruzione, la ricorrente non ha
esercitato alcuna attività professionale ai sensi della legge suddetta. Anche
ammettendo che abbia assunto i tre operai, la __________ non ha infatti svolto
attività imprenditoriali per conto di terzi e non ha nemmeno esplicato attività
lavorative finalizzate al conseguimento di un reddito. A torto ritiene la
CV-LEPIC che ai fini del perfezionamento dell'infrazione basti il fatto che la
ricorrente abbia eseguito lavori di soprastruttura con dipendenti propri.
Soggetto ad autorizzazione è soltanto l'esercizio della professione di
impresario costruttore. Punibile secondo la LEPIC è quindi soltanto l'esercizio
di tale attività che viene svolto a titolo professionale senza la necessaria
autorizzazione. Ipotesi di reato, questa, che in concreto non si verifica,
poiché la ricorrente, stando alla fattispecie stabilita dalla CV-LEPIC, ha eseguito
le opere di genio civile per conto proprio e senza alcun fine di lucro.
La conclusione non muta se si considera che
la direzione dei lavori è stata affidata alla ditta __________, che si è a sua
volta avvalsa della collaborazione di un ingegnere. Tale circostanza non
modifica in effetti la situazione della ricorrente. Non permette in particolare
qualificare diversamente le attività lavorative che ha svolto per conto proprio
con l'aiuto degli operai che secondo la CV-LEPIC avrebbe assunto.
Non essendo ravvisabile nella fattispecie in
esame alcun elemento atto a suffragare l'ipotesi di un esercizio professionale
di attività imprenditoriali soggette alla LEPIC, la ricorrente va di
conseguenza prosciolta dagli addebiti che le sono stati rivolti.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la
decisione della CV-LEPIC, siccome lesiva del diritto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece poste a carico
dello Stato secondo la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2 , 4, 15, 16, 17 LEPIC; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 27 ottobre 1999
della CV-LEPIC è annullata.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà fr. 600.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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