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Numero d'incarto:
52.1999.309
Data decisione, Autorità:
23.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00309
Lugano
23 novembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 novembre 1999 dell'
rappr. da __________
contro
la decisione 9 novembre 1999 dell'Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale (OSC) che la esclude dal concorso indetto per la
fornitura di generi alimentari alla stessa OSC, alla __________ di __________
e al __________ di __________ per l'anno 2000;
vista la risposta 18 novembre 1999 dell'OSC Mendrisio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 19
ottobre 1999 l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) ha pubblicato
sul Foglio Ufficiale un concorso per la fornitura di generi alimentari per
l'anno 2000 alla stessa OSC, alla __________ e al __________ di __________;
che il bando di concorso prescriveva, tra
l'altro, che "per evitare l'annullamento dell'offerta" i
partecipanti dovevano indicare sulla busta, oltre alla dicitura "Concorso
generi alimentari", il nome e l'indirizzo della ditta;
che l'__________ (__________) ha inoltrato
un'offerta per la fornitura di 2700 kg di zucchero in bustine al prezzo di fr.
1.80 al kg;
che la busta contenente l'offerta inoltrata
dall'__________ recava la dicitura "Concorso per generi
alimentari", ma non il nome e l'indirizzo della ditta;
che con decisione 9 novembre 1999 l'OSC ha
"annullato" l'offerta dell'__________ a causa di questa omissione;
che contro questa decisione l'__________ è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere riammessa
la concorso;
che l'insorgente allega di aver tralasciato l'indicazione
prescritta, in considerazione del fatto che l'__________ è un'associazione e
non una ditta;
che l'OSC chiede la conferma della decisione
impugnata senza particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 15 CIAP e 4 DLACIAP:
l'importo globale delle forniture messe a concorso supera infatti il valore
soglia di fr. 383'000.- fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, notoriamente, le condizioni di gara
costituiscono la legge stessa del concorso; la loro stretta osservanza si
impone ai fini di assicurare la parità di trattamento fra concorrenti;
che l'OSC ha in concreto escluso l'offerta
dell'__________, poiché la ricorrente ha disatteso la condizione che imponeva
ai concorrenti di indicare sulla busta il mittente dell'offerta;
che le giustificazioni addotte
dall'insorgente non inficiano la legittimità della decisione impugnata: nella
misura in cui svolge un'attività commerciale, anche l'__________ è infatti una
ditta con tanto di ragione sociale;
che le contestazioni sollevate
dall'insorgente con riferimento all'utilità ed alla rilevanza di questa
indicazione vanno disattese; se l'__________ non intendeva assoggettarvisi,
poiché la considerava priva di significato, avrebbe dovuto insorgere contro
questa condizione impugnando tempestivamente il bando di concorso;
che il ricorso, palesemente infondato, va
quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giustizia di fr. 200.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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