AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.31
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00031
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 gennaio 1999 di
contro
la decisione del Consiglio di Stato 14 gennaio 1999 (n. 53) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 7 settembre 1998 del municipio di __________, con la quale è stata respinta la domanda a posteriori per la costruzione di 14 manufatti ad uso deposito-ripostiglio al mappale n. __________ di __________, posto fuori zona edificabile;
viste le risposte:
2 febbraio 1999 del municipio di __________;
10 febbraio 1999 del Consiglio di Stato;
25 febbraio 1999 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame dell'impatto ambientale.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e __________ sono proprietari del fondo n. __________ di 8408 mq posto in località __________ nel comune di __________, che fa parte delle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) del piano direttore cantonale e della zona agricola del piano regolatore comunale.
Essi lo hanno acquistato nel 1985 e da allora lo hanno adibito alla coltivazione familiare di piante e ortaggi, dandone anche in locazione piccole porzioni ad altre famiglie per il medesimo scopo. Una porzione di ca. __________ mq è stata affittata ad un giardiniere per il deposito di scarti vegetali.
A dipendenza della destinazione data al fondo, nel corso degli anni sono stati edificati sulla sua superficie 14 manufatti destinati a deposito-ripostiglio, rispettivamente a rifugi per il tempo libero.
Va precisato che a suo tempo __________ e __________ hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla posa di una casetta in legno per uso personale.
B. Il 9 giugno 1998 il municipio di __________ ha emanato due decisioni con le quali ha:
a) ordinato a __________ e __________ di sospendere i lavori di edificazione e posa dei ripostigli e dei depositi per gli attrezzi da giardinaggio poiché eseguiti senza avere ottenuto la necessaria licenza edilizia, precisando che l'autorizzazione a suo tempo rilasciata concerneva unicamente la posa di una casetta di legno per uso personale;
b) fatto obbligo a __________ e __________ di presentare al __________ domanda di costruzione in sanatoria per i manufatti costruiti abusivamente, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato.
Il 23 giugno 1998 i ricorrenti __________ hanno quindi inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria per l'edificazione di 14 casette agricole e orti giardini.
C. a) Al rilascio della licenza edilizia si è opposto, con scritto 19 agosto 1998, il Dipartimento del territorio, al quale il municipio di __________ ha trasmesso gli atti per l'esame di sua competenza. A mente dell'autorità cantonale l'intervento edilizio in questione sarebbe in contrasto con i principi pianificatori applicabili in materia di utilizzazione dei sedimi posti fuori dalle zone edificabili ed in particolare con gli art. 24 LPT, 71, 72 e 75 LALPT.
Sempre secondo il Dipartimento l'occupazione della part. 222 per il giardinaggio familiare e l'hobby, così come la costruzione di depositi-ripostiglio, oltre a non essere conformi con la destinazione agricola prevista per il fondo dal PR, sono pure in contrasto con gli interessi agricoli atti alla salvaguardia del territorio, trattandosi di un fondo che fa parte delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) del Piano direttore.
b) Visto il preavviso del Dipartimento del territorio, con risoluzione 7 settembre 1998, il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione.
D. Avverso la predetta risoluzione municipale, con ricorso 19 settembre 1999, __________ e __________ si sono aggravati avanti al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento e chiedendo il rilascio della licenza edilizia in sanatoria. In quella sede i ricorrenti hanno sostenuto di avere in buona fede ignorato che il fondo n. __________ si trovasse in zona SAC e che pertanto, ignari delle ripercussioni di tale azzonamento, lo hanno acquistato, hanno chiesto e ottenuto l'allacciamento alla rete idrica e lo hanno edificato. A loro avviso un eventuale ordine di allontanamento dei manufatti pregiudicherebbe in modo sproporzionato i loro interessi e quelli delle persone affittuarie del fondo.
E. Con risoluzione 14 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, giudicando i ripostigli ed il deposito per scarti vegetali sorti sul fondo n. __________ non conformi alla zona di utilizzazione agricola prevista dal PR di __________, in quanto realizzati non per favorire uno sfruttamento agricolo del fondo, bensì esclusivamente in funzione della particolare destinazione data dai proprietari al terreno (orti e aree di svago familiari). Secondo l'Esecutivo cantonale l'edificazione dei manufatti in questione non potrebbe nemmeno essere autorizzata a titolo eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT, ritenuto che sarebbe in contrasto con preponderanti interessi pubblici legati alla conservazioni dei migliori terreni agricoli del Cantone (SAC), di cui è parte il mappale n. __________.
F. Contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza di costruzione.
Rievocati i fatti, riprendono e sviluppano sostanzialmente le argomentazioni già sollevate davanti alla precedente autorità di ricorso. Spiegano che, allorquando decisero di acquistare il terreno, né il venditore né l'Ufficio dei registri li informarono che il fondo si trovava in zona SAC, rispettivamente delle limitazioni poste a livello pianificatorio per lo sfruttamento del fondo.
L'autorizzazione rilasciata dal municipio di __________ per l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua avrebbe ulteriormente alimentato la loro buona fede, portandoli a credere che il terreno potesse essere destinato alla creazione di orti e giardini. Sarebbe poi del tutto incomprensibile che nel 1989 sia stata rilasciata dal Dipartimento un'autorizzazione ad impiantare sul medesimo fondo un vigneto, mentre oggi viene proibita la piantagione di alberi da frutta.
Rilevano inoltre che dal 1986 in poi sarebbe sempre stato pacificamente tollerato dall'autorità che il terreno venisse affittato per la piantagione in serra e per la coltivazione di ortaggi, rispettivamente vi si erigessero delle recinzioni per separare le piantagioni delle varie famiglie e per proteggere le coltivazioni da invasioni esterne.
I ricorrenti rendono noto che non sussiste più alcun deposito per scarti vegetali, in quanto il relativo contratto di locazione è venuto a scadere.
__________ e __________ evidenziano infine che, qualora il diniego della licenza dovesse essere confermato da questo Tribunale, è loro intenzione richiedere al municipio di __________, all'Ufficio Registri e al Dipartimento dell'Economia il risarcimento per il danno che potrebbero subire a seguito del mancato rilascio della postulata autorizzazione.
G. Il ricorso è avversato dal municipio di __________, dal Consiglio di Stato e dall'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame dell'impatto ambientale, che ne postulano il rigetto.
H. Questo Tribunale ha richiesto al municipio di __________ la documentazione relativa all'autorizzazione a suo tempo rilasciata ai qui ricorrenti per la posa di una casetta di legno ad uso personale, al fine di accertare se anche tale manufatto fosse oggetto della domanda di costruzione in sanatoria.
Il suddetto accertamento istruttorio è stato determinato dal fatto che il Municipio di __________ ha considerato la licenza di costruzione in oggetto come relativa a 13 manufatti (cfr. avviso di pubblicazione 15 luglio 1998 e Trasmissione atti domanda di costruzione 16 luglio 1998), sebbene la stessa si riferisse esplicitamente a 14 (cfr. planimetria 22.06.1998).
Delle risultanze di tale accertamento si dirà nei considerandi in diritto.
Considerato in diritto
La legittimazione attiva dei ricorrenti è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito d'ufficio da questo Tribunale (art. 18 PAmm).
La stessa va concessa solo se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo ed è soddisfatto se l'edificio o l'impianto dev'essere realizzato fuori dal territorio edificabile per motivi che possono essere d'ordine tecnico, o inerenti all'esercizio, o relativi alla natura del terreno. Il vincolo può essere positivo ed essere dettato dall'esigenza di una determinata ubicazione, oppure negativo ed essere imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione (cfr. DTF 114 Ib 186 seg. e rinvii).
Solo la funzione oggettiva dell'opera progettata può giustificare la concessione di una deroga, non per contro la destinazione dichiarata dall'istante.
Inoltre non devono esservi interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione. Il criterio che presiede alla valutazione degli interessi in gioco richiesta dall'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT ruota attorno alle finalità e ai principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 cons. 3 e 114 Ib 268 cons. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione segnatamente i principi volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT).
__________ e __________ hanno acquistato il fondo nel corso del 1985 per la coltivazione casalinga di frutta e verdura.
Successivamente il fondo è stato dotato di una rete idrica e quindi affittato a terzi quale orto anche a terzi, i quali hanno realizzato dei ripostigli per attrezzi e per la lavorazione dei piccoli appezzamenti. Parte del fondo (circa 625 mq) era utilizzata fino all'inizio del corrente anno quale deposito per scarti vegetali.
Dalla documentazione trasmessa dal municipio di __________ emerge che la casetta di legno di proprietà dei qui ricorrenti, per la posa della quale, in data 6 marzo 1986, essi hanno ottenuto un'autorizzazione a titolo provvisorio sulla base degli art. 10-13 LE, non è oggetto della domanda di costruzione a posteriori qui in esame (cfr. planimetria allegata alla notifica 19 febbraio 1986 e planimetria allegata alla domanda di costruzione a posteriori 23 giugno 1998).
La domanda di costruzione a posteriori concerne quindi i 14 manufatti realizzati successivamente a quello di proprietà dei qui ricorrenti, per i quali essi hanno ottenuto l'autorizzazione municipale.
5.1. All'interno delle zone agricole è ammessa la costruzione di edifici o impianti solo se sono in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del suolo (DTF 116 Ib 134; DFGP/UFP, Commentario alla LPT, ad art 16 no. 1). Le opere devono cioè servire all'economia agricola o perlomeno facilitare lo sfruttamento del suolo (DTF 112 Ib 262).
Agricola è considerata soltanto quell'utilizzazione per la quale il suolo svolge un ruolo indispensabile come fattore primario di produzione (DFGP/UFP, op. cit., ad art 16 no. 9; DTF 117 Ib 503).
Costruzioni ed impianti quali stalle, fienili, silos, depositi per attrezzature tecniche, ecc. sono conformi alla zona di utilizzazione agricola soltanto se utilizzati principalmente per la produzione agricola o se destinati a consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento (DTF 103 Ib 114); essi devono inoltre essere adeguati, in particolare per ciò che concerne la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni obbiettivi di tale attività e non dettati da meri motivi personali o di comodità (DTF 114 Ib 131; cfr. STA 52.96.110 del 10 giugno 1997 in re M.E.).
5.2. L'art. 34 NAPR dei comuni del __________ stabilisce che la zona agricola, indicata nel piano del paesaggio, comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola (cifra 1). Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi soltanto se indispensabili per l'attività agricola (cifra 2). Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e del diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio (cifra 3). L'ubicazione e l'aspetto degli impianti deve conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.
5.3. Nella fattispecie in esame emerge dagli atti che il fondo in questione è utilizzato, non per una normale gestione agricola, ma per giardinaggio familiare e hobby sia dai proprietari, sia da diversi affittuari.
I 14 manufatti, utilizzati per il deposito di attrezzi, materiale vario e di svago, così come gli impianti per l'allacciamento e la distribuzione dell'acqua e le recinzioni, sono stati realizzati in funzione della particolare destinazione data dai proprietari al fondo, cioè orti e aree di svago familiari. La loro realizzazione non risponde quindi a precise esigenze legate alla destinazione agricola del fondo, ma si fonda su motivi personali dei proprietari.
Una normale gestione agricola del fondo avrebbe al limite richiesto l'erezione di un solo deposito senza la posa di una moltitudine di recinzioni.
Di conseguenza i 14 manufatti in questione non possono essere ritenuti conformi alla zona di utilizzazione in cui è inserita la particella dedotta in edificazione e la licenza di costruzione a posteriori non può quindi essere autorizzata in base all'art. 22 LPT.
6.1. L'intervento in questione non può fruire di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
Alla costruzione dei 14 manufatti si oppongono innanzitutto interessi preponderanti. In particolare dette costruzioni contrastano insanabilmente con gli indirizzi pianificatori risultanti dal PD e dal PR.
L'art. 24 NAPR dispone infatti che nuove costruzioni ed impianti sono ammessi soltanto se indispensabili per l'attività agricola e che le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e al diritto cantonale di applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.
Il fondo in questione fa inoltre parte delle superfici per l'avvicendamento delle coltura (SAC) previste dal Piano direttore cantonale (scheda 3.1 e art. 4 lett. a e 14 cpv. 3 LALPT). Le SAC comprendono i terreni di prima priorità con qualità agronomiche e rilievi idonei all'agricoltura. Esse devono garantire l'approvvigionamento alimentare del Paese in caso di difficoltà nelle importazioni e devono pertanto essere mantenute allo stato originale, rispettivamente lo stato coltivo non deve essere modificato.
Nel caso in esame la realizzazione dei 14 manufatti, così come la realizzazione della rete idrica e la posa di recinzioni, sono indubbiamente interventi tali da modificare e pregiudicare il sedime agricolo pregiato in questione, mutandone la destinazione.
Essi contrastano quindi con l'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio agricolo. Ne consegue che l'interesse al mantenimento di una superficie agricola di primaria importanza si oppone in modo insuperabile al rilascio dell'autorizzazione richiesta (DTF 112 Ib 36 ss).
In secondo luogo nel caso di specie non è adempiuta la condizione dell'ubicazione vincolata, dal momento che la costruzione dei 14 manufatti al di fuori della zona edificabile non è stata dettata da bisogni oggettivi derivanti da un utilizzo agricolo del suolo, ma semplicemente da meri motivi personali che non hanno alcun rilievo nel presente ambito.
La costruzione dei 14 manufatti non può infatti essere autorizzata, non essendo conforme all'utilizzazione della zona nella quale è stata realizzata e non sussistendo in concreto i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio di un'autorizzazione a costruire fuori zona.
Il fatto, sostenuto dai ricorrenti, di aver in buona fede ignorato che il fondo in oggetto fa parte delle SAC non permette di mutare queste conclusioni. L'ignoranza della legge nuoce.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 70, 71, 72 e 75 LALPT; 1ss LE; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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