AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.312
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00312
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 novembre 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 27 ottobre 1999, no. 4478 del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
15 ottobre 1999, no. 2115, con la quale la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre per il periodo di un anno (revoca a scopo di
ammonimento);
vista la risposta 1. dicembre
1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
classe 1960, ha interessato più volte le autorità amministrative in ambito di
circolazione stradale.
19.07.1979: revoca di 6
mesi e mezzo per aver circolato quale allievo conducente senza essere accompagnato
ed aver perso la padronanza di guida, urtando un muro ed inoltre per aver
circolato nuovamente malgrado il ritiro della licenza e senza essere accompagnato;
24.01.1980: ottenimento
della licenza di condurre, cat. B;
02.10.1980: revoca di 6 mesi;
circolando con un'autovettura difettosa ed a velocità inadeguata, perdeva la
padronanza di guida, invadeva la corsia di contromano e terminava contro un
albero;
15.03.1982: revoca di 6
mesi per aver circolato a 133 km/h, laddove vige il limite di 80 km/h;
07.09.1982: revoca a tempo
indeterminato per essersi posto alla guida malgrado gli era stata revocata la
licenza e superando il limite di velocità di 35 km/h nell'abitato;
24.07.1984: riammissione
alla guida dopo il superamento di un esame psico-tecnico e di nuovi esami
teorici e pratici;
15.04.1986: revoca di 6
mesi per aver circolato a velocità eccessiva, mettendo in pericolo tre ciclisiti
e per aver eseguito una svolta laddove è demarcata la linea di sicurezza;
inoltre era alla guida di un autoveicolo superante il peso massimo consentito
rispetto alla licenza di condurre di cui era titolare; la riammissione alla
guida è stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico;
25.08.1986: revoca a tempo
indeterminato per aver concesso la guida della propria vettura ad un minorenne
sprovvisto della licenza di condurre, il quale è incorso in un incidente;
inoltre ha circolato con autovetture superanti il peso massimo consentito
iscritto sulla sua licenza;
04.02.1993: riammissione
alla guida dopo il superamento di un esame psico-tecnico e di nuovi esami
teorici e pratici; autorizzato solo il conseguimento di una licenza per la
guida di veicoli con peso a vuoto inferiore a 800 kg;
18.06.1993: decisione di
annullamento della limitazione imposta il 4 febbraio 1993;
08.02.1996: revoca di 6
mesi per aver circolato a velocità eccessiva (131 km/h invece di 80 km/h) ed
aver effettuato un'incauta ed irregolare manovra di sorpasso oltre la linea di
sicurezza; qualche tempo dopo è inoltre stato nuovamente colto a circolare
oltre il limite di velocità consentito (120 km/h invece di 100 km/h);
B. a) Con
decisione 11 luglio 1997 il ricorrente è stato condannato al pagamento di una
multa di 500.-- per aver oltrepassato il 28 marzo 1997 una zona adeguatamente segnalata,
dove era successo un incidente, a velocità inadeguata ed eccessiva, transitando
tra i veicoli accidentati e la colonna rallentata degli altri veicoli con conseguente
messa in pericolo della circolazione e dei protagonisti dell'incidente. La
decisione è stata fondata sugli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90
cifra 1 LCStr e 15 cpv. 1 OSStr. La risoluzione, confermata su ricorso da
questo tribunale con giudizio 10 novembre 1997, è cresciuta in giudicato.
b) Il 17 dicembre 1997 l'insorgente è stato
informato dalla Sezione della circolazione che erano dati gli estremi per
adottare nei suoi confronti una misura amministrativa di revoca della licenza
di condurre. Con scritto 15 gennaio 1998 tale autorità gli ha poi ordinato di
sottoporsi ad una perizia psico-tecnica presso lo psicologo del traffico lic.
psic. __________.
C. a) Nel
frattempo il 7 novembre 1997 __________ è stato condannato al pagamento di una
multa di fr. 1'000.-- per aver circolato il 13 settembre 1997 nell'abitato di
__________ a velocità eccessiva ed inadeguata, producendo rumore evitabile ed
omettendo di allacciarsi la cintura di sicurezza, di portare con sé la licenza
di condurre e di fare modificare entro il termine prescritto l'indirizzo sulle
licenze. La risoluzione è stata fondata sugli art. 10 cpv. 4, 32 cpv. 1, 42
cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 e 99 cifra 3 LCStr; 3a cpv. 1, 4 cpv. 1,
33 e 96 ONC; 14 cpv. 6; 25 cpv. 3, 74 cpv. 6 e 143 cifra 3 OAC. La decisione
non è stata impugnata.
b) Con scritto 3 febbraio 1998 la Sezione
della circolazione ha comunicato al ricorrente che le infrazioni descritte qui
sopra sarebbero state valutate nell'ambito della procedura amministrativa
aperta per i fatti del marzo 1997.
D. a) Il 2
maggio 1998 il ricorrente è stato sorpreso a circolare a velocità ampiamente
eccessiva e pericolosa sull'autostrada tra __________ e Lugano-Nord. Nel primo
tratto è stata accertata una velocità variante tra 158 km/h e 185 km/h, nel
secondo di 185-201 km/h ed in seguito tra 190 km/h e 212 km/h. Il procuratore
pubblico ha proposto una pena di 15 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per tre anni, per violazione degli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC. La pena è stata confermata
il 25 maggio 1999 dal pretore ed in seguito dalla corte di cassazione e di
revisione penale il 25 agosto 1999.
b) Nel frattempo il 12 maggio 1998 la
Sezione della circolazione, ha informato il ricorrente che nei suoi confronti
si prospettava l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza
di condurre e che di conseguenza gli era data la possibilità di esprimersi in
proposito.
E. a) Il 25
maggio 1998 la Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza
di condurre a titolo cautelativo ed a tempo indeterminato in applicazione degli
art. 16 cpv. 1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC. Richiamato il procedimento aperto nei
suoi confronti per i fatti accaduti il 28 marzo 1997 ed il 13 settembre 1997,
tale autorità ha ritenuto dati i presupposti per la pronuncia di una tale
misura in considerazione dei fatti accaduti il 2 maggio 1998, rilevando che
malgrado l'ordine ricevuto il 3 febbraio 1998 egli non si era ancora sottoposto
alla perizia psico-tecnica. L'autorità ha inoltre precisato che un eventuale
riesame della situazione sarebbe stato concesso solo sulla base delle
risultanze dell'esame peritale. Il 31 maggio 1998 la polizia ha proceduto al
ritiro della licenza di condurre dell'insorgente.
b) A seguito degli incontri avuti agli inizi
di giugno 1998 con il ricorrente, il 19 giugno 1998 il lic. psic. __________ ha
presentato il suo referto alla Sezione della circolazione.
Il 21 agosto 1998 il ricorrente ha inoltrato
un'istanza volta alla modifica della decisione 25 maggio 1998, chiedendo la
restituzione della licenza di condurre. Con risoluzione 15 ottobre 1998 la
Sezione della circolazione ha invece deciso di modificare la decisione 25
maggio 1998, nel senso che a __________ era revocata la licenza di condurre per
un periodo di un anno a partire dal 31 maggio 1998. La decisione è stata
fondata sugli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c LCStr e 33 cpv. 2 OAC.
F. a) Con
ricorso 2 novembre 1998 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di
annullare la decisione 15 ottobre 1998 ed in via provvisionale di conferire
effetto sospensivo al gravame.
b) Con decisione 5 novembre 1998 la
Presidente del Consiglio di Stato ha restituito all'impugnativa l'effetto
sospensivo. Il 27 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha poi respinto il
gravame. Alla luce delle infrazioni commesse dal ricorrente e tenuto conto dei
suoi antecedenti in ambito stradale, il Governo ha ritenuto adeguata e
legittima la misura adottata dal Dipartimento.
G. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:
·
in via principale di annullare la decisione
dell'Esecutivo cantonale e di ritornargli gli atti per nuova decisione dopo
assunzione delle prove indicate dal ricorrente;
·
in via subordinata di annullare le decisioni del
Consiglio di Stato e del Dipartimento;
·
in via più subordinata di annullare la decisione
del Consiglio di Stato e di riformare la decisione 15 ottobre 1998 della Sezione
della circolazione nel senso che gli venga inflitto solo un ammonimento;
·
in via ancor più subordinata di annullare la
decisione del Consiglio di Stato e di riformare la decisione 15 ottobre 1998
della Sezione della circolazione nel senso che gli venga revocata la licenza di
condurre per una durata di 6 mesi.
L'insorgente lamenta innanzitutto una
violazione del diritto di essere sentito, in quanto il Governo ha assunto agli
atti le sentenze 25 maggio del Pretore di Lugano e 25 agosto 1999 della CCRP
senza informarlo né dandogli la possibilità di esprimersi al proposito ed
inoltre poiché l'Esecutivo cantonale non ha accolto le sue richieste di
assumere diverse prove, senza neppure motivare il proprio diniego. Sostiene che
il Consiglio di Stato non poteva attenersi semplicemente alle constatazioni di
fatto contenute nei giudizi penali, che lo condannerebbero per infrazioni da
lui non commesse. Il Governo non avrebbe inoltre tenuto in debita
considerazione quanto proposto dal perito, ossia di pronunciare nei confronti
dell'insorgente unicamente un ammonimento con la comminatoria che alla prossima
infrazione si sarebbe proceduto alla revoca definitiva della licenza. Chiede
infine di essere convocato per un'udienza pubblica, in occasione della quale
saranno sentiti i testi da lui indicati.
H. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, il quale si è riconfermato
nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
I. Il 30
maggio 2000 si è tenuta un'udienza pubblica, nel corso della quale sono stati
sentiti gli agenti che avevano constatato le infrazioni del 28 marzo e 13
settembre 1997, che hanno riconfermato gli accertamenti operati, come pure il
passeggero che accompagnava il ricorrente il 28 marzo 1997. In particolare il teste
ha asserito che l'insorgente è transitato normalmente sul luogo della
collisione. Ha poi ammesso di non aver mai redatto la dichiarazione 6 maggio
1997 indirizzata alla __________, nella quale vengono descritti i fatti in
parola e che porta il suo nome, ed ha pure sottolineato che la firma riportata
in calce non è la sua, come è stato dimostrato in udienza per mezzo di una semplice
comparazione. Il ricorrente ha infine ammesso di aver redatto di persona la
lettera, sostenendo tuttavia di non averla sottoscritta.
L. In sede di
conclusioni l'insorgente si è riconfermato nelle argomentazioni contenute nel
proprio gravame ed ha precisato di essere attualmente alle dipendenze de
__________, in qualità di conducente ausiliario di autoveicoli a tempo
indeterminato (cfr. dichiarazione 25 maggio 2000).
M. a) Su
richiesta di questa corte __________ ha precisato che il rapporto d'impiego è
stato interrotto il 12 novembre 2000 e che un'ulteriore assunzione per
rimpiazzi saltuari presso i servizi di Bellinzona o Lugano non era esclusa.
Essa ha inoltre affermato di essere stata contattata dal titolare dell'ufficio
postale di __________, il quale ha comunicato loro di aver assunto il ricorrente
a partire dal 1. gennaio 2001 in qualità di ausiliario per il servizio di distribuzione.
b) Con scritto 7 dicembre 2000 l'insorgente
ha prodotto una dichiarazione del responsabile dell'ufficio postale di
__________, secondo cui il primo avrebbe presentato la propria candidatura per
un posto di lavoro quale fattorino di distribuzione. Essi sarebbero interessati
alla sua assunzione a partire dal 1. gennaio 2001. Ritenuto che la licenza di condurre
rivestirebbe un ruolo fondamentale nello svolgimento di tale servizio, essi si
vedrebbero costretti a scegliere un altro candidato qualora al ricorrente
venisse revocata la licenza.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10
LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona legittimata
a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, integrati dalle risultanze dei complementi istruttori esperiti a
cui si è accennato poc'anzi (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non viene invece dato
seguito alle ulteriori richieste di assunzione di prove formulate dal
ricorrente (richiamo di tutti gli incarti concernenti la persona del ricorrente
dalla Sezione della circolazione, dall'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento e dal Ministero pubblico; richiamo dei rapporti di
omologazione dell'apparecchio radar utilizzato il 2 maggio 1998, verbali
relativi alla sostituzione dei pneumatici del veicolo utilizzato il 2 maggio
1998 dalla polizia), in quanto le stesse non porterebbero alcun nuovo elemento
di rilievo per il giudizio. Appare evidente che negli intenti del ricorrente le
stesse servirebbero unicamente per confutare gli accertamenti fattuali operati
in sede penale. Ritenuto tuttavia che tali accertamenti sono vincolanti anche
per questa corte (cfr. infra consid. 3), e che non sussistono indizi tali
da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, si prescinde dall'assunzione
di tale prove.
-
Il
ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto
di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia
emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare
all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di
determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia
17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è
retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo
principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi
suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove
necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia
212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito,
all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato
delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti, la cui assunzione non condurrebbe
verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II
398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980, pag. 7; Borghi, GAT, n. 364). In base
alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può
quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne
ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 n. 50, 1990 n. 43).
2.2. Il Consiglio di Stato ha richiamato
agli atti le sentenze 25 maggio del Pretore di Lugano e 25 agosto 1999 della
CCRP, senza informarne il ricorrente né dandogli la possibilità di esprimersi
al proposito. Tale modo di agire non configura una violazione del diritto di
essere sentito, ritenuto che si tratta di documenti conosciuti dall'insorgente
e che sono stati redatti nell'ambito di un procedimento penale promosso nei
suoi confronti e sfociato in sentenze cresciute in giudicato.
2.3. Neppure la mancata assunzione delle
prove offerte dal ricorrente rappresenta una violazione del suo diritto di
essere sentito. In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle
prove offerte il Governo poteva infatti rifiutare di assumere le prove da lui
notificate. Si deve tuttavia riconoscere che l'autorità esecutiva non ha
motivato il proprio rifiuto, limitandosi a riportare al consid. 8 della
decisione impugnata che non era "necessaria un'ulteriore assunzione di
prove" ed al consid. 5 che i fatti accertati in sede penale sono
vincolanti anche per il giudizio amministrativo. La decisione del Consiglio di
Stato non va quindi esente da critiche. Tuttavia, considerato che in ogni caso
tali prove non avrebbero portato ulteriori elementi di rilievo per il giudizio
(cfr. cifra 1) e che il ricorrente ha potuto riformulare la sua richiesta
davanti a questo tribunale, che gode in materia di revoca della licenza di
condurre a scopo d'ammonimento di pieno potere cognitivo, la carenza di motivazione
può considerarsi sanata.
- 3.1.
L'autorità amministrativa competente ad ordinare misure di revoca o di ammonimento
non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato. Deve attenervisi anche qualora la
stessa sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente
qualora si fondi unicamente su un rapporto di polizia ed eventuali testimoni
siano stati uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto.
L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad
ulteriori accertamenti quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della
gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in
un provvedimento amministrativo e ciò malgrado abbia omesso, nell'ambito della
procedura penale, di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121
II 217 riportata anche in JdT 1996, pag. 698). Il ricorso contro una decisione
di multa non costituisce un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a
dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere
pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere
violato la legge e non si trova d'accordo con la procedura penale ed il
relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre
interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno
ancora seguire.
Considerata la gravità delle infrazioni
rimproverategli l'insorgente non poteva ignorare quali fossero le conseguenze.
Inoltre per quanto concerne i fatti del 2 maggio 1998 la Sezione della circolazione
lo aveva avvertito che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere
con l'adozione di tale misura (v. lettera 12.05.1998). Visto che il decreto
d'accusa emesso dal procuratore pubblico per questi fatti gli è stato
notificato il 1. marzo 1999, egli aveva dunque la possibilità di ricorrere
contro tale risoluzione e ciò non solo fino alla CCRP, bensì anche fino al
Tribunale federale.
Non avendo impugnato presso le istanze
superiori le decisioni di condanna pronunciate a suo carico, __________ ne ha
riconosciuto il contenuto. Pertanto alla luce della predetta giurisprudenza gli
è ora preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già
definitivamente accertati in ambito penale.
3.2. Va d'altra parte rilevato che i due
agenti assunti a verbale in occasione della pubblica udienza hanno riconfermato
gli accertamenti operati. __________, agente della polizia comunale di
__________ dal 1992 al 1999, era operatore radar e dunque persona certamente
pratica e qualificata per valutare la velocità dei veicoli. Per quanto concerne
i fatti del 28 marzo 1997 va innanzitutto sottolineata la gravità dell'agire
del ricorrente, il quale ha inoltrato all'assicurazione __________ ed in
seguito alle autorità giudiziarie una dichiarazione falsa. Le risultanze
dell'audizione del teste __________, che accompagnava il ricorrente al momento
dell'infrazione, e dell'agente __________ non fanno che confermare l'esattezza
degli accertamenti operati in sede penale (cfr. cifra 3.1.). Il teste
__________ ha sì affermato che il ricorrente sarebbe transitato sul luogo della
collisione in modo normale, tuttavia non è stato in grado di precisare se
l'amico avesse o meno forzato il passo per immettersi in colonna. La
deposizione dell'agente accertatore si è invece distinta per la sua precisione.
Va infine rilevato che l'attenzione che quest'ultimo prestava alla circolazione
era certamente superiore rispetto a quella di un passeggero di un veicolo in
transito.
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha
gravemente compromesso la sicurezza della circolazione stradale (art. 16 cpv. 3
LCStr).
La revoca della licenza a titolo
d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di
un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva
(art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33
cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore
a un mese se la licenza dev'essere revocata a causa di un'infrazione che ha
compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16
cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
- Secondo il
Tribunale federale (DTF 109 Ib 304) qualora sono dati più motivi che giustificano
una revoca della licenza di condurre, è applicabile per analogia l'art. 68 CP.
L'amministrato ha diritto ad un giudizio complessivo dei rimproveri mossigli e
di conseguenza che la durata del provvedimento venga commisurata al complesso
delle infrazioni da lui commesse (cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 3, Berna 1995, n. 2454).
Nella sentenza pubblicata in DTF 124 II 99
l'alta Corte federale ha inoltre puntualizzato la sua giurisprudenza, rilevando
che chi in autostrada supera di 35 km/h o più la velocità ammessa commette
un'infrazione grave, per cui si giustifica la revoca della licenza di condurre
giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza esame delle circostanze concrete,
ossia anche se il conducente gode di buona reputazione.
- 6.1. Per
quanto concerne i fatti del 2 maggio 1998 __________ ha circolato ad una
velocità massima di 190 km/h, già dedotto il limite di tolleranza. Egli ha
dunque superato di ben 70 km/h la velocità prescritta. Tale violazione si situa
largamente al di sopra del limite che il Tribunale federale ha tracciato per
delimitare le infrazioni di media da quelle di elevata gravità. Anche solo considerando
tale eccesso di velocità, tralasciando dunque i fatti accaduti in marzo e
settembre 1997, s'impone la revoca della licenza di condurre.
Le infrazioni commesse il 28 marzo ed il 13
settembre 1997 hanno pure creato un grave pericolo per la circolazione
stradale. Lo zigzagare tra i veicoli coinvolti in un incidente e quelli che correttamente
sono in attesa di poter oltrepassare tale luogo denota una totale mancanza di
scrupoli e di riguardo nei confronti degli altri utenti della strada. La
pericolosità di tale manovra è stata tale, che molto probabilmente solo per
mera fortuna è stato evitato il peggio. Lo stesso dicasi per i fatti risalenti
al 13 settembre 1997, allorquando l'insorgente ha circolato nell'abitato di
__________ a velocità ampiamente eccessiva, quantificata in 90-100 km/h, ed
inoltre su suolo stradale bagnato. Egli ha così messo deliberatamente in pericolo
non solo l'incolumità di altri conducenti, ma anche la sicurezza dei pedoni,
che notoriamente sono gli utenti più deboli della strada.
Nell'arco di poco più di un anno egli si è
dunque ripetutamente reso responsabile di gravi infrazioni alle norme che
disciplinano la circolazione stradale. Considerata la gravità dei reati
ascrittigli, la misura pronunciata dalla Sezione della circolazione appare del
tutto corretta e legittima.
6.2. Va pure confermata la durata del
provvedimento qui in discussione. La durata della revoca della licenza di
condurre è di almeno sei mesi, se dalla scadenza dell'ultima revoca al giorno
in cui è stata commessa la nuova infrazione non sono ancora trascorsi due anni
(art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr). Considerato che il ricorrente ha terminato di
scontare l'ultima revoca il 10 aprile 1996 e che parte dei fatti qui in discussione
(segnatamente quelli del marzo e del settembre 1997) sono intercorsi prima
dello scadere dei due anni, la Sezione della circolazione non poteva prescindere
dall'applicazione di tale norma. Ritenuta inoltre la vicinanza temporale dei
tre avvenimenti e soprattutto l'estrema gravità dei reati commessi dal
ricorrente, ben si giustifica fissare la durata della revoca della licenza di
condurre a dodici mesi. Tale misura tien già largamente conto delle risultanze
della perizia 19 giugno 1998 allestita dal lic. psic. __________, che aveva proposto
la pronuncia di un semplice ammonimento da subordinare alla condizione che
un'ulteriore infrazione sarebbe stata sanzionata con la revoca definitiva della
licenza. D'altronde lo stesso perito nel suo scritto 24 novembre 1998 (cfr.
pag. 13) ha ammesso, che la misura adottata dalla Sezione della circolazione è
mite per rapporto alle infrazioni da lui commesse ed ai suoi antecedenti.
Considerata la chiara normativa vigente in materia, la Sezione della
circolazione non poteva certo dar seguito al suggerimento del perito. Del resto
l'applicazione della legge spetta all'autorità amministrativa competente e non
al perito.
- Il ricorrente
fa valere di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali.
7.1. La giurisprudenza riconosce la
necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo
meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato
(DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli
comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Berna 1995, n. 2441
e segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale
di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di
proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente
è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a
seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno
professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere
esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi
importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità
cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente
necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale
(DTF 123 II 572 consid. 2c).
7.2. Per __________, che nella sua vita ha
svolto svariati mestieri (pittore, venditore, sorvegliante notturno) la
necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi
dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In
particolare, la situazione dell'insorgente non è certamente paragonabile a
quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero
reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il
caso di un autista professionale. Neppure il ventilato posto di lavoro presso
l'ufficio postale di __________ giova in questa sede al ricorrente. Infatti
consiste solo in una possibilità che non si è ancora concretizzata. Risulta
inoltre egli dovrebbe occuparsi della distribuzione della posta, ossia svolgere
le mansioni di postino. Si tratta dunque di un'attività che non necessita della
licenza di condurre nel senso sopradescritto, malgrado quanto sostenuto dal
responsabile dell'ufficio postale in parola. Va inoltre evidenziato che il ricorrente
ha comunque la possibilità di far capo per gli spostamenti all'utilizzo di
mezzi pubblici o di un ciclomotore, nonché di ricorrere all'aiuto di conoscenti.
In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli
inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di
condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura,
voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle
norme della circolazione stradale. Inconvenienti che possono comunque essere
ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato.
- Sulla
scorta di tali considerazioni, il provvedimento di revoca pronunciato nei confronti
di __________ appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della
revoca in un anno, la Sezione della circolazione non ha violato il principio di
proporzionalità. Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 4 Cost., 68 CP, 3, 10 cpv. 4,
16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32, 42 cpv. 1,
57 cpv. 5 lett. a, 90 e 99 cifra 3 LCStr; 3a cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett.
d e cpv. 5, 33 e 96 ONC; 14 cpv. 6; 25 cpv. 3, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2, 74 cpv. 6
e 143 cifra 3 OAC; 15 cpv. 1 OSStr, 10 LALCStr, 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.-- e le spese di fr. 80.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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