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Numero d'incarto:
52.1999.313
Data decisione, Autorità:
22.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00313
Lugano
22 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 novembre 1999 del
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 27 ottobre 2000 del Consiglio di Stato
(n. 4472) che annulla la decisione 26 luglio 1999 con cui il municipio di
__________ ha negato alla __________ il permesso di aprire un locale notturno
in uno stabile commerciale situato nella zona industriale (part. n.
__________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14
aprile 1999 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
trasformare in locale notturno l'ala N di un capannone, adibito a "spaccio
di rappresentanze industriali", che sorge nella zona industriale (I)
di Mendrisio, in prossimità del centro commerciale denominato __________. La
richiedente ha precisato che il locale avrebbe avuto una capienza di 100-120
posti e che l'attrazione sarebbe stata costituita da un gruppo di sei
danzatrici in topless. Agli avventori sarebbero stati messi a
disposizione i 110 posteggi che di giorno servono ai clienti del vicino centro
commerciale.
La domanda non ha suscitato opposizioni ed è
stata preavvisata favorevolmente dal Dipartimento del territorio.
B. Con
decisione 26 luglio 1999 il municipio ha negato il permesso, ritenendo che il
locale notturno si ponesse in contrasto con la funzione industriale assegnata
alla zona dal vigente PR 77 e con quella prevista dal PR 97 in via di adozione.
L'autorità comunale ha inoltre rilevato che l'intensificazione dell'uso dei
posteggi avrebbe ingenerato ripercussioni negative per tutta la zona. Ha infine
paventato la nascita di attività connesse alla prostituzione.
C. Con
decisione 27 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
Pur riconoscendo che la destinazione del
locale non era conforme alla funzione industriale assegnata alla zona, il
Governo ha nondimeno ritenuto che le immissioni ingenerate imponessero di
ubicarlo in una zona come quella in esame, nella quale sono ammesse attività
moleste. Zona, nella quale il municipio ha peraltro autorizzato l'insediamento
di numerosi stabilimenti commerciali. Questa conclusione sarebbe avvalorata
dalla previsione del PR 97 di attribuire alla zona anche una funzione commerciale.
I posteggi sarebbero sufficienti e le
preoccupazioni del municipio per le ripercussioni derivanti dalla nascita di
attività collaterali non giustificherebbero il diniego del permesso.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il comune di Mendrisio si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione
annullata.
Riassunti i fatti salienti, l'insorgente
ribadisce e sviluppa in questa sede le tesi addotte senza successo in prima
istanza. Il locale notturno, rileva, si porrebbe in contrasto insanabile con la
funzione industriale assegnata alla zona di utilizzazione. Le immissioni
moleste che ne deriveranno non lo renderebbero conforme alla funzione della
zona. Né giustificherebbe questa conclusione il fatto che il municipio abbia autorizzato
la realizzazione di un centro commerciale. Il contrasto, conclude l'insorgente,
non verrebbe peraltro rimosso nemmeno dall'attribuzione alla zona di una funzione
commerciale prospettata dal PR pendente per approvazione davanti al Consiglio
di Stato.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono la
__________ ed i proprietari dell'immobile, che sollecitano la conferma del
giudizio impugnato, richiamandosi al principio della parità di trattamento ed
alla prassi instaurata dal municipio in tema di rilascio di permessi di
costruzione per l'insediamento di attività commerciali nella zona industriale.
F. Il 2
novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR, che per quanto
qui interessa permette, a determinate condizioni, di insediare nella zona
industriale anche attività commerciali.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del comune ricorrente è certa. L'impugnativa, tempestiva, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione è ampiamente nota a questo tribunale.
- 2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, la licenza edilizia è rilasciata solo se
gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di
utilizzazione. La norma in questione, ripresa dall'art. 67 LALPT, sancisce il
principio della conformità di zona; principio, che permette di autorizzare
unicamente interventi edilizi la cui destinazione si integra convenientemente
nelle finalità perseguite dalla funzione attribuita dal PR alla zona in cui
sorgono (RDAT 1994 II n. 56; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 n. 29;
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 67 LALPT, n. 472).
2.2. A norma dell'art. 30 NAPR 77, ancora
vigente al momento della decisione del Consiglio di Stato, la zona I
(industriale) era destinata ad accogliere costruzioni industriali ed
artigianali. Abitazioni erano permesse unicamente se servivano alla sorveglianza
degli stabilimenti industriali. Non essendo espressamente previsto, l'insediamento
di attività commerciali o di servizio era da ritenere escluso. A differenza di
analoghe disposizioni di altri PR, l'art. 30 NAPR non precisava ulteriormente
in base al grado di molestia le caratteristiche degli insediamenti ammissibili.
Sono considerate industriali od artigianali
le attività volte alla lavorazione ed alla trasformazione di materiali,
rispettivamente alla produzione di beni di consumo o d'altro genere. Sono
invece commerciali o di servizio le attività riferite alla compravendita di
tali beni od alla fornitura di prestazioni.
2.3. Il locale notturno che la __________
intende aprire nell'ala N del capannone di proprietà dei resistenti __________
e __________ è destinato a svolgere un'attività commerciale o di servizio. La
sua destinazione non è né industriale, né artigianale.
Ne consegue che lo stabilimento non risponde
al requisito della conformità di zona posto dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
A torto ha ritenuto il Consiglio di Stato
che le immissioni moleste derivanti dal locale permettessero di ritenere
soddisfatto tale requisito. Il criterio della molestia, al quale l'art. 30 NAPR
non fa riferimento, serve unicamente a precisare la funzione delle singole
zone. Non costituisce un criterio alternativo o sostitutivo della funzione
assegnata ad esse. La produzione di immissioni moleste non permette quindi di
affermare che il locale si integri convenientemente nella funzione industriale
ed artigianale che il PR 77 assegna alla zona industriale.
Dal profilo della conformità di zona, la
decisione governativa impugnata non può di per sé essere confermata.
- 3.1. Il
principio di legalità dell'amministrazione esige che le decisioni dell'autorità
si attengano alla legge. Esso prevale, in linea di massima, sul principio della
parità di trattamento. Nessuno può, di regola, prevalersi di una precedente
violazione della legge per esigere che l'autorità se ne scosti nuovamente in
suo favore.
Il principio della parità di trattamento
nell'illegalità può essere invocato con successo soltanto in casi particolari,
quando la violazione della legge non lede interessi pubblici preponderanti ed è
ormai assurta a prassi che l'autorità non intende abbandonare (Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed, No. 70 B I seg.; Scolari,
Diritto amministrativo, vol I, no. 121 seg.).
3.2. Nell'evenienza concreta, i numerosi
stabilimenti commerciali, insediatisi negli ultimi dieci anni nella zona
industriale, dimostrano chiaramente che in tema di rilascio di permessi di
costruzione l'autorità comunale ha instaurato una prassi non conforme all'art.
30 NAPR. Lo stesso ricorrente non nega che il municipio si sia ripetutamente
scostato dalla norma succitata per autorizzare l'insediamento di attività
tipicamente commerciali, che non possono in nessun caso essere ricondotte alla
funzione industriale ed artigianale della zona. Il centro commerciale
__________, composto da decine di negozi, il casinò __________ e lo stesso
capannone in cui dovrebbe essere aperto il controverso locale notturno,
autorizzato nel 1995 come stabilimento per lo "spaccio di
rappresentanze industriali", fanno stato di una prassi che si pone in
palese contrasto con la funzione assegnata alla zona in discussione. La destinazione
"spaccio di rappresentanze industiali" non è altro che un
espediente per dissimulare un'attività tipicamente commerciale, caratterizzata
dalla vendita al pubblico di merci e prodotti di dettaglio.
La possibilità di insediare in questa zona
anche attività commerciali, prevista a determinate condizioni dal nuovo PR,
conferma l'intenzione dell'autorità comunale di perseverare negli orientamenti
assunti, legalizzando la prassi sin qui seguita.
Sotto questo profilo, il giudizio
governativo regge alla critica del ricorrente e merita di essere condiviso
nelle sue conclusioni. Le spiegazioni fornite dal ricorrente per giustificare i
numerosi permessi rilasciati nell'ultimo decennio per l'insediamento di stabilimenti
a chiara vocazione commerciale nella zona industriale non sono per nulla
convincenti. Il fatto che il centro commerciale riunisca una serie di negozi in
un unico stabilimento non basta a legittimare la palese, ripetuta disattenzione
della funzione industriale assegnata alla zona dall'art. 30 NAPR 77. Una
giustificazione può tutt'al più essere data dalla totale mancanza di zone
riservate o comunque utilizzabili per gli insediamenti commerciali. Ma questa
deve allora valere per tutte le attività mercantili o di servizio e non
soltanto per determinate attività, considerate inopportune o disdicevoli per
motivi che nulla hanno a che vedere con la pianificazione del territorio.
Stando così le cose, ben poteva la
resistente richiamarsi al principio della parità di trattamento per ottenere il
permesso che non avrebbe altrimenti potuto esserle rilasciato.
- Secondo
l'art. 14 cifra 1 lett. f. NAPR 77, i ristoranti ed i bar dovevano essere
dotati di un posteggio ogni 4 posti a sedere. Nel caso concreto, il locale
notturno è in grado di ricevere un centinaio di avventori, ai quali sono
riservati altrettanti posteggi, utilizzati soltanto di giorno dal vicino centro
commerciale. Considerata la posizione periferica del locale, vicina allo
svincolo dell'autostrada, dal profilo del traffico non sussistono impedimenti ,
poiché le vie d'accesso, capaci di sopportare - sia pur con qualche difficoltà
- il traffico indotto dal centro commerciale, sono sicuramente in grado di
assorbire i movimenti veicolari ingenerati dal locale notturno, che inizia la
sua attività soltanto dopo la chiusura dei negozi.
Anche da questo profilo, nulla osta pertanto
al rilascio del permesso.
- 5.1.
Giusta l'art. 44 cpv. 1 NAPR 97, approvato dal Consiglio di Stato con riserve
che non interessano la presente fattispecie, la zona IC (Industrie e Commerci),
in cui verrebbe a sorgere il locale in contestazione, è destinata
principalmente all'insediamento di attività artigianali e industriali. In
questa zona, soggiunge la norma, sono tuttavia anche ammesse attività
commerciali e amministrative nella misura in cui siano connesse alle prime oppure,
per le dimensioni, le ripercussioni ingenerate sull'ordinamento delle
utilizzazioni o altro valido motivo pianificatorio o organizzativo non
risultino compatibili o non possano altrimenti essere insediate nelle altre
zone di PR.
5.2. Nel caso concreto, il municipio ha
escluso che il controverso locale notturno fosse conforme alla funzione
prevista per la zona di situazione del PR a quel momento pendente davanti al
Consiglio di Stato per approvazione. Nemmeno questa deduzione può essere
condivisa.
Il locale non risponde invero alla
destinazione principale della zona, prevista dal nuovo PR, che resta di natura
artigianale ed industriale. Le ripercussioni ambientali, che notoriamente ed inevitabilmente
ingenera un esercizio pubblico di questo tipo, permettono tuttavia di ritenerlo
incompatibile con le altre zone di PR, tutte a vocazione esclusivamente o
comunque prevalentemente residenziale. Insostenibile appare in tali circostanze
la tesi del municipio laddove ritiene preferibile ubicare il controverso locale
notturno in uno dei comparti speciali previsti dal nuovo PR (__________), negando
in tal modo che siano date le premesse per ammetterlo nella zona IC siccome
incompatibile con le altre zone di PR a causa delle ripercussioni ingenerate.
Non v'è invero chi non veda come simili insediamenti vadano ubicati in posizione
più discosta possibile dalle zone residenziali.
Ne discende che dal profilo del nuovo PR, il
locale notturno risulta conforme alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione. Il permesso che prima dell'approvazione del nuovo PR doveva
essere accordato per motivi di parità di trattamento va ora rilasciato perché
l'intervento è conforme al diritto.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, seppur per motivi diversi da quelli
addotti dal giudizio impugnato, il diritto della resistente ad ottenere la
licenza va quindi confermato.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del ricorrente
secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 21 LE; 14, 30 NAPR
77; 44 NPAR 97 di Mendrisio; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Il comune
di __________ rifonderà fr. 800.-- alla __________ e fr. 800.-- ai resistenti
__________ e __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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