AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.324
Data decisione, Autorità:
23.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00324
Lugano
23 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1. dicembre 1999 di
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 10 novembre 1999, no. 4673, del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la
risoluzione 16 settembre 1999, no. 2223, con la quale la Sezione della circolazione
gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre;
vista la risposta 14 dicembre
1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1972
__________, classe __________, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a
motore della categoria B. In seguito soltanto in un'unica occasione egli ha interessato
le autorità amministrative in materia di circolazione stradale, le quali nel
1983 lo hanno ammonito per aver superato di 21 km/h il limite di velocità prescritto.
B. a) Il 28
marzo 1999 il ricorrente è stato sorpreso a circolare in stato di ebrietà. Le
analisi del sangue hanno permesso di accertare un tasso alcolemico del 3,44 -
4,29 g/kg. La polizia ha immediatamente disposto nei suoi confronti il
sequestro della licenza di condurre e gli ha intimato il divieto di circolare
con veicoli a motore fino a decisione dell'autorità competente.
b) Con decreto d'accusa 2 agosto 1999 il
Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'insorgente alla pena di 90
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni ed al pagamento di una multa di fr. 1'500.-- per violazione dell'art. 91
cpv. 1 LCStr. Il decreto non è stato impugnato.
C. Il 12
aprile 1999 la Sezione della circolazione ha comunicato al ricorrente che erano
dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con l'adozione di una misura
amministrativa di revoca della licenza di condurre. Dopo aver raccolto le sue
osservazioni, il 21 aprile 1999 l'autorità dipartimentale gli ha comunicato che
riteneva opportuno procedere ad una verifica circa il suo stato di salute e
l'esistenza o meno di una forma di dedizione al bere. Egli è dunque stato invitato
a sottoporsi ad un'accurata valutazione medico-internistica.
Sulla base della documentazione raccolta,
che conteneva indizi di una dedizione al bere, la Sezione della circolazione ha
ordinato al ricorrente di sottoporsi ad una perizia presso il Servizio ticinese
di cura dell'alcolismo (STCA) e presso un medico internista.
Preso atto delle perizie 30 agosto 1999 del
lic. phil. __________ e 13 luglio e 9 agosto 1999 del dr. __________, con
decisione 16 settembre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato al
ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato giusta gli art. 14 cpv.
2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis e 3 LCStr. Parimenti l'autorità
dipartimentale ha disposto che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del
mese di agosto 2000 e che la riammissione alla guida era subordinata alla presentazione
di un rapporto del STCA e di un certificato medico, attestanti l'avvenuta disintossicazione
e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica da bevande alcoliche per
un periodo di dodici mesi. Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo.
D. a) Il 6
ottobre 1999 il ricorrente ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta
risoluzione, chiedendo in via provvisionale di concedere effetto sospensivo al
ricorso; in via principale di annullare la decisione impugnata e di ritornare
gli atti alla Sezione della circolazione per nuova decisione, in via più subordinata
di ridurre il periodo di revoca a quattro mesi ed in via ancora più subordinata
di ridurre il periodo di riesame al 10 aprile 2000.
b) L'8 ottobre 1999 il presidente del
Consiglio di Stato ha negato la concessione dell'effetto sospensivo.
c) Con decisione 10 novembre 1999 il Governo
ha respinto il gravame, confermando la decisione dipartimentale.
L'Esecutivo cantonale ha in sostanza
motivato la propria decisione facendo riferimento alle risultanze del referto
peritale ed ha dunque ritenuto il ricorrente inidoneo a condurre veicoli a motore.
E. Contro la
predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza.
A mente del ricorrente non è stato tenuto
conto dell'effetto che lo Zocor, medicamento da lui assunto, ha sull'ingestione
di alcol e dei certificati medici agli atti, i quali hanno confermato che il ricorrente
non presenta da un punto di vista clinico alcun segno di alcolismo cronico.
Contesta i risultati del referto del lic. phil. __________, che poggerebbe su
considerazioni proprie senza il supporto di prove concrete e che sarebbe in
contrasto con i risultati clinici di cui si è detto. Sostiene che il periodo di
prova è stato fissato scorrettamente e che è sproporzionato. Il periodo di
prova di un anno avrebbe dovuto essere fatto decorrere dal 28 marzo 1999 o al
più tardi dal 10 aprile 1999, data dell'ultima assunzione di alcol da parte del
ricorrente.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dal
provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di
un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) e
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato
esatto e completo (art. 62 PAmm). Le censure del ricorrente devono perciò
essere esaminate sotto questi profili.
-
La licenza
per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate,
se il richiedente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono
diminuire l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze
e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute, …
(art. 16 cpv. 1 LCStr). La licenza di condurre o la licenza per allievo
conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è
idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di
tossicodipendenza oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca
comporta un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr, art.
33 cpv. 1 OAC), durata minima questa che non può essere ridotta (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 17
LCStr, pag. 218, nota 1.1. lett. a; R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 129, n. 2181 ss.).
Il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (cpv. 1 bis) non può
essere ridotto (art. 17 cpv. 3 LCStr).
-
Come ha
sottolineato il perito lic. phil. __________, __________ presenta un quadro
clinico piuttosto complesso in ragione dell'assunzione dello Zocor, al quale
egli ha fatto capo a partire dal 1995 fino al maggio 1999. Si tratta di un
medicamento atto a curare l'ipercolesterolemia primaria, che può provocare
l'innalzamento delle transaminasi - uno dei valori di riferimento utilizzato
per diagnosticare la presenza di un abuso alcoolico -, effetto secondario che
si è presentato anche nell'insorgente fin dalla prima assunzione, come
attestato dal suo cardiologo (cfr. scritto 22 giugno 1999 dr. __________). Va
inoltre aggiunto che gli esami clinici a cui si è sottoposto nel corso della
presente procedura, non hanno evidenziato patologie alcol-correlate, ma
unicamente una lieve epatomegalia associata ad altrettanto lieve epatopatia diffusa
verosimilmente steatosica, che a detta del dr. __________ possono anche avere
origini alimentari e non solo dipendere dal consumo o abuso etilico (cfr.
lettera 9 agosto 1999 dr. __________). Gli esami a cui il ricorrente si è
sottoposto in passato, hanno sì rivelato la presenza di alcuni valori oltre i parametri
limite, che sono stati definiti da elevati a patologici (cfr. perizia 30 agosto
1999, pag. 6), valori che nei controlli successivi sono poi rientrati
nella norma.
Nella propria valutazione il perito ha
dunque considerato il parere espresso dagli altri medici che hanno visitato il
ricorrente. Egli ha infatti ammesso che essendo stato nel frattempo interrotto
il consumo di Zocor, come probabilmente pure quello alcolico, non è stato
possibile chiarire se l'evoluzione dei valori enzimatici fosse da attribuire
(solo) al farmaco piuttosto che all'alcol o alla loro interazione. Egli ha
dunque affermato che "il quadro attuale parla in ogni caso per una
ridotta o lieve compromissione epatica dei valori alcol-correlabili."
Oltre a ciò il perito ha tuttavia tenuto
conto anche di altri fattori. Non va infatti dimenticato il tasso alcolemico
che il ricorrente presentava il 27 marzo 1999 e che, malgrado l'immediato
ritiro della licenza di condurre e l'avvio dei procedimenti amministrativo e
penale, il 10 aprile 1999 egli ha nuovamente bevuto rilevanti quantità di alcolici
in occasione del suo compleanno (cfr. perizia 30 agosto 1999, pag. 4).
Al contrario dei medici summenzionati, il
perito, che dispone di una formazione in psicologia, non si è limitato a
sottoporre l'insorgente ad un analisi internistica, bensì ha pure effettuato un
esame dei tratti psicologici dell'interessato. Ne è emerso che quest'ultimo
presenta un atteggiamento di eccessiva e marcata banalizzazione e
sottovalutazione degli effetti che l'alcol produce sulla capacità di condurre.
Egli ha infatti asserito che in occasione dei fatti del 26 marzo 1999 egli era
solo "allegro" e non ubriaco e che non avrebbe avuto alcun problema
nella guida.
In ragione di tutti questi elementi il
perito ha concluso che "appare anamnesticamente presente fino a date
recenti un consumo alcolico frequentemente elevato" e che risultano "segni
clinici associabili ad un consumo elevato frequente o abituale di bevande
alcoliche (alterazione di alcuni valori epatici, stigmate fisiche) (…). (…) il
quadro è certo da ritenere a grave rischio anche se sottoposto a periodici
controlli medici. Evidente la presenza di una marcata tendenza all'abuso
alcolico anche se (apparentemente) più che a un quadro di dipendenza, siamo di
fronte a uno caratterizzato da frequenti eccessi, pericolosamente
banalizzati."
La perizia del lic. phil. __________ appare
a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata. Sulla scorta delle
informazioni racchiuse nell'incarto ed in particolare nella perizia 30 agosto
1999, questo tribunale ritiene che le conclusioni a cui è giunto il perito sono
convincenti, credibili e fondate su elementi di fatto concreti. In simili circostanze
non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver aderito alla prognosi
negativa formulata dal perito. Le condizioni giustificative di una revoca a
scopo di sicurezza sono dunque adempiute.
- Pure le
censure addotte avverso il periodo di revoca ed il termine di riesame fissati
dalla Sezione della circolazione sono infondate.
Come si è visto, la revoca di sicurezza
comporta un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr, art.
33 cpv. 1 OAC). Ora la Sezione della circolazione ha fissato il periodo di
riesame di un anno a contare dalla data della propria decisione e dunque lo
stesso viene a scadere alla fine di agosto 2000. Tale modo di procedere
dev'essere confermato. Il periodo di prova ha un duplice scopo: di concedere
all'interessato tempo sufficiente per riadempiere le condizioni legali
stabilite per il rilascio della licenza e di provare di essere ora idoneo alla
guida. Pertanto il periodo di prova esplica pure una funzione di controllo ed è
atto a fornire alle autorità le informazioni necessarie per decidere in merito
alla riammissione alla guida del conducente colpito dalla misura di revoca.
Infatti solo dopo un'astinenza controllata di almeno un anno potrà essere
formulata una prognosi favorevole (RDAF 1983, 64). È dunque a giusta ragione
che l'autorità dipartimentale ha fatto decorrere il periodo di prova di un anno
a partire dal settembre 1999 con termine ad agosto 2000.
- Ritenuto che
la decisione del Consiglio di Stato non discende da un apprezzamento erroneo
dei fatti e nemmeno da un eccesso o abuso di potere, la stessa non viola il
diritto.
Il ricorso va pertanto respinto con seguito
di tasse e spese, (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c; 16 cpv. 1; 17 cpv.
1bis e 3; 91 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 1 OAC; 10 cpv. 1 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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