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Numero d'incarto:
52.1999.335
Data decisione, Autorità:
04.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00335
Lugano
4 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 dicembre 1999 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 novembre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 4971), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 22 giugno 1999 con cui il municipio di __________ ha deliberato
alla __________ la fornitura di software per l'amministrazione comunale;
viste le risposte:
-
22 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
7 gennaio 2000 della
__________;
-
24 gennaio 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4
settembre 1998 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per
la fornitura di software applicativo per l'amministrazione comunale. Al
concorso hanno partecipato la __________, di __________, il __________ di
__________ la __________ di __________ e la __________ di __________.
Con decisione 17 novembre 1998 il municipio
ha deliberato la fornitura alla __________.
Contro questa decisione sono insorte davanti
al Consiglio di Stato la __________ e la , obiettando che l'amministratore
unico dell'aggiudicataria () era dipendente a tempo parziale del
comune in qualità di consulente del centro elaborazione dati.
Con decisione 13 aprile 1999 il Consiglio di
Stato ha accolto i ricorsi, ritenendo che l'aggiudicazione violasse l'art. 29
del regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD), che vieta a
quest'ultimi di "avere interessi con fornitori del comune".
B. Il 4 maggio
1999 il municipio di __________ ha pubblicato un nuovo concorso per la
fornitura del software necessario all'amministrazione comunale.
In tempo utile sono pervenute le offerte
della __________, della __________, della __________ e della __________.
La __________ è stata esclusa per i motivi
risultanti dalla sentenza 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato. La __________
si è invece ritirata.
Le offerte restanti (__________e __________)
sono state valutate dalla __________ in base a numerosi criteri. L'offerta
della __________ ha raccolto 5'534 punti; quella della __________ 5'118 (max.
6'000).
Con decisione 12 luglio 1999 il municipio di
__________ ha pertanto deliberato la fornitura alla __________.
Contro questa decisione la __________ è
insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Eccepita la
violazione del diritto di essere sentito per l'insufficienza della motivazione
fornita dal municipio e per non aver ottenuto in fotocopia alcuni atti del
concorso, l'insorgente ha in sostanza rilevato che il prodotto fornito
dall'aggiudicataria era quello della __________, esclusa dalla gara per i
motivi appena illustrati, con la quale la __________ avrebbe concluso un
accordo di collaborazione.
C. Con
giudizio 24 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la delibera, respingendo
il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________.
Disattese le censure d'ordine, il Governo ha
in sostanza ritenuto che l'accordo di collaborazione fra la __________ e la
__________ non ostasse alla delibera. Partecipante al concorso sarebbe soltanto
la __________. Il divieto sancito dall'art. 29 ROD sarebbe quindi
inapplicabile.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
delibera.
Rievocati gli antefatti, l'insorgente reputa
in sostanza che il divieto di avere interessi economici con fornitori del
comune imposto dall'art. 29 ROD ai dipendenti comunali debba valere anche nel
caso in cui tali interessi risultino mediati da terzi. Ipotesi, questa, che
sarebbe data nel caso concreto, in cui l'__________ offre lo stesso prodotto
che aveva offerto l'__________.
Al riguardo chiede di sentire come testi i
responsabili della __________ e della , nonché l'esperto che ha valutato
le offerte per avere conferma dell'identità dei programmi offerti e degli
accordi stipulati da queste ditte. Allo stesso proposito inoltre il richiamo
delle tassazioni dell' e del suo amministratore unico, nonché dei verbali
delle assemblee di approvazione dei conti 1998 e 1999 di questa società,
contestando nel contempo il rifiuto del Consiglio di Stato di assumere queste
prove. Sempre dal profilo procedurale, contesta infine il rifiuto del municipio
di inviargli in fotocopia tutti gli atti del concorso.
Nel merito della vertenza l'insorgente
ravvisa nella delibera anche una violazione del principio delle pari
opportunità, poiché la deliberataria disporrebbe nella persona
dell'amministratore unico della __________ e consulente del centro informatico
comunale di un contatto privilegiato all'interno dell'amministrazione, che le
avrebbe consentito di formulare un'offerta migliore.
In conclusione, chiede che la delibera venga
annullata anche perché il credito concesso dal consiglio comunale sarebbe scaduto.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio di __________ e la __________, contestando le tesi dell'insorgente
con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dell'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva dell'insorgente, che ha partecipato al concorso senza
successo, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Le prove testimoniali e documentali chieste
dall'insorgente non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. L'esistenza di un
accordo tra la __________ e la __________ per la fornitura del software non è
peraltro controversa, poiché la __________ in sede di risposta davanti al Consiglio
di Stato ha esplicitamente ammesso di aver ricevuto l'autorizzazione dalla
__________ ad offrire il prodotto di questa ditta.
Prive d'oggetto sono d'altra parte le
censure che l'insorgente muove all'indirizzo del municipio per averle negato
l'invio di fotocopie di documenti riguardanti il concorso. Questi documenti sono
comunque agli atti. La ricorrente non è quindi stata menomata nell'esercizio
dei suoi diritti di difesa.
- Secondo
l'art. 101 LOC, un membro del municipio non può assumere né direttamente, né
indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune. Il divieto di
prestazione sancito da questa disposizione mira ad impedire che il municipale
possa prevalersi della carica che ricopre per ritrarne vantaggi economici
diretti o indiretti. La norma non si limita ad escludere il municipale dal
processo decisionale relativo all'assegnazione di lavori, forniture o mandati a
favore del comune. Essa istituisce in capo al municipale un divieto di fornire
prestazioni al comune. Di riflesso impedisce al comune di instaurare rapporti
d'affari con un membro del municipio (RDAT 1981 N. 8; Borghi, GAT, N. 110
seg.). Colpiti dal divieto di prestazione istituito dalla LOC sono soltanto i
membri del municipio. Il divieto non si estende ai dipendenti del comune. La
loro situazione è infatti diversa da quella dei municipali. A differenza dei
municipali, che adottano collegialmente decisioni vincolanti per il comune, i
dipendenti comunali fruiscono di una limitata capacità di disporre. I loro
compiti sono essenzialmente di natura esecutiva.
Nemmeno ai dipendenti comunali è tuttavia
concesso di conseguire vantaggi economici o di altra natura sfruttando la loro
posizione. A tal fine la maggior parte degli ordinamenti dei funzionari
sancisce un divieto di accettazione di doni (cfr. art. 29 LOrd). In
quest'ordine di idee, l'art. 29 lett. a ROD di Chiasso, vieta al dipendente di "ricevere
regali in natura o in denaro o conseguire vantaggi qualsiasi per prestazioni
inerenti al suo servizio o comunque avere interessi con fornitori del comune o
delle sue aziende". Il divieto di accettare doni è espressione del
dovere di fedeltà del dipendente verso l'ente pubblico, suo datore di lavoro.
Esso mira essenzialmente a tutelare gli interessi del comune, evitando che i
dipendenti possano pregiudicarli nell'esercizio delle loro funzioni, in quanto
condizionati dal proprio interesse personale nelle loro scelte operative, nei
loro atti d'ufficio ed in genere nella loro libertà d'azione. Anche se presenta
analogie con l'art. 101 LOC, il divieto di "avere interessi con
fornitori del comune" qui in esame non va inteso come un divieto di
prestazione ma come una norma di comportamento connessa al divieto di
accettazione di doni ed all'obbligo di astensione sancito dagli art. 32 PAmm e
26 CPC. Di principio, esso non impedisce pertanto al municipio di deliberare
lavori e forniture a ditte alle quali sono direttamente o indirettamente
interessati dipendenti comunali.
- In
concreto, il municipio ha deliberato alla __________ qui resistente la
fornitura di software per l'amministrazione comunale messa a concorso.
L'offerta prescelta, valutata da esperti secondo criteri oggettivi
particolarmente rigorosi, è risultata la migliore tanto dal profilo economico,
quanto dal profilo quantitativo.
La delibera non presta il fianco a critiche.
Nel fatto che la ditta deliberataria si
procuri il prodotto da una ditta amministrata dal consulente informatico,
nonché dipendente a tempo parziale del comune, non è ravvisabile alcuna
violazione della legge. La decisione è stata in effetti presa dal municipio che
per la valutazione delle offerte inoltrate nel concorso si è avvalso della consulenza
di un ufficio esterno particolarmente qualificato per esprimere un giudizio
oggettivo. Il consulente informatico del comune non ha preso parte al processo
decisionale. L'unico suo intervento è consistito nell'illustrare alla
commissione della gestione del consiglio comunale il messaggio con cui il
municipio aveva chiesto lo stanziamento del credito necessario all'acquisto.
Il vantaggio indiretto che la delibera
procura alla __________ di cui è amministratore non inficia la legittimità del
provvedimento. La circostanza non integra in nessun caso gli estremi di una
violazione del divieto di conseguire vantaggi qualsiasi per prestazioni
inerenti al suo servizio o comunque di avere interessi con fornitori del
comune.
Né viola la par condicio fra
concorrenti il fatto che la deliberataria disponga all'interno
dell'amministrazione di un contatto privilegiato nella persona
dell'amministratore unico dell'__________ con la quale ha stipulato un accordo
per la fornitura del software messa a concorso. Il consulente informatico è
infatti rimasto estraneo al processo di valutazione del prodotto offerto
dall'__________.
Prive di fondamento sono infine le censure
che l'insorgente solleva con riferimento al credito stanziato dal legislativo
comunale per l'acquisto del software. Oggetto del ricorso è soltanto il provvedimento
di aggiudicazione, che per la sua validità non esige che sia assistito dal
credito necessario.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, addebitando
all'insorgente la tassa di giustizia e le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 101, 208 LOC; 29 ROD di __________; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 700.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.-
alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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