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Numero d'incarto:
52.1999.336
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00336
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 dicembre 1999 del
Comune di __________
contro
la decisione 24 novembre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 4690) che annulla la decisione 17 giugno 1999 con cui il municipio di
__________ ha licenziato con effetto immediato __________, dipendente delle
__________, per motivi disciplinari;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1.
febbraio 1982 il municipio di __________ ha assunto il resistente __________
quale impiegato presso l'ufficio mutazioni delle __________. A partire dal 1.
giugno 1987 l'onere lavorativo è stato ridotto al 50% per motivi familiari.
Nella primavera del 1994 il resistente è
stato oggetto di tre procedimenti disciplinari per comportamento negligente sul
lavoro, per abuso del telefono e per mancanza di rispetto nei confronti di
un'utente. I primi due procedimenti sono sfociati in una sospensione di tre
giorni dal lavoro e dallo stipendio, rispettivamente in un ammonimento. La
terza infrazione dei doveri di servizio è stata punita con una sospensione dal
lavoro e dallo stipendio di tre giorni, abbinata ad una "comminatoria di
licenziamento". Pena, che il Consiglio di Stato ha ridotto a due soli
giorni.
B. Il 14
dicembre 1998 il capo dell'ufficio mutazioni delle __________ ha segnalato alla
direzione dell'azienda che la mattina dell'11 di quel mese __________ aveva
tenuto un comportamento contrario ai doveri di servizio, chiacchierando lungamente
con i colleghi d'ufficio, prolungando oltre misura la pausa, lavorando al
rallentatore, portando cuffiette per ascoltare musica e facendo esercizi di
distensione sulla scrivania. Comportamenti che il resistente terrebbe
abitualmente. Un dipendente del servizio organizzazione e informatica, presente
quel giorno negli uffici delle __________ per motivi di lavoro, ha confermato
il comportamento denunciato dal superiore del resistente.
Il 15 gennaio 1999 il municipio ha aperto
un'inchiesta amministrativa a carico di quest'ultimo. Interrogato dal capo del
personale, __________ ha contestato gli addebiti, negando in particolare di
perdere tempo in chiacchiere con i colleghi o di prolungare le pause oltre
misura. Ha ammesso soltanto di lavorare talvolta con le cuffie per ascoltare la
radio.
Preso atto delle risultanze dell'inchiesta,
il 2 marzo 1999 il municipio di __________ ha prospettato al resistente
l'intenzione di licenziarlo. Esperito senza successo un tentativo di
conciliazione davanti all'apposita commissione, il 17 giugno il municipio ha deciso
di sciogliere il rapporto d'impiego con effetto immediato.
C. Con
giudizio 24 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
licenziamento costituisse una sanzione sproporzionata per rapporto alla gravità
oggettiva delle infrazioni disciplinari commesse dall'insorgente. Nei
considerandi del giudizio il Consiglio di Stato ha quindi disposto il rinvio
degli atti al municipio affinché statuisse nuovamente nel merito.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
ripristino della decisione di licenziamento. Il ricorrente rimprovera al
Consiglio di Stato di non aver considerato che il resistente sarebbe solito
comportarsi nel modo che gli è stato addebitato. Lo confermerebbero la denuncia
e le numerose segnalazioni effettuate in precedenza dal suo superiore.
Il Governo, stando al ricorrente, non
avrebbe inoltre tenuto conto delle precedenti sanzioni disciplinari, l'ultima
delle quali assortita ad una comminatoria di licenziamento.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e __________, che contestano
partitamente le tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà più avanti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 134 cpv. 6
LOC. La legittimazione attiva del comune è certa. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno il ricorrente sollecita
l'assunzione di ulteriori prove.
- A norma
dell'art. 134 cpv. 1 LOC, la violazione dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti
comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro
assegnate, sono punite dal municipio con l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.--,
il collocamento temporaneo in posizione provvisoria, la sospensione dall'impiego
o il licenziamento.
Le sanzioni disciplinari servono a
ristabilire l'ordine in seno all'amministrazione, a correggere il dipendente
inadempiente ed a ripristinare la fiducia riposta dai cittadini nell'amministrazione.
Esse devono essere precedente da
un'inchiesta (art. 134 cpv. 2 LOC), volta ad accertare i fatti rilevanti ed a
permettere al prevenuto di difendersi.
Nella scelta del provvedimento più adeguato,
l'autorità deve tener conto della gravità oggettiva dell'infrazione, della
colpa del dipendente e degli interessi generali dell'amministrazione.
- Nell'evenienza
concreta, il municipio ha rimproverato al resistente di aver ripetutamente
violato i doveri di servizio, mancando di impegno sul lavoro, perdendo tempo e
facendone perdere ai colleghi, prolungando illecitamente le pause ed assumendo
in ufficio comportamenti non confacenti.
L'accusa si basa essenzialmente su una
denuncia del capoufficio, confermata, limitatamente al comportamento di un
unico giorno, da una lettera di un altro dipendente comunale, presente per
motivi di lavoro negli uffici delle __________. Gli elementi di giudizio
raccolti dagli inquirenti comunali non bastano per suffragare le accuse sulle
quali il municipio ha fondato il provvedimento di destituzione. Gli atti
dell'inchiesta si riducono infatti ad una succinta deposizione del resistente,
con la quale questi prende atto degli addebiti mossigli, contestandoli in larga
misura. All'infuori della denuncia del capoufficio e della lettera di conferma
del dipendente presente l'11 dicembre 1998 negli uffici delle __________,
l'autorità comunale non ha raccolto ulteriori informazioni atte a confermare
gli addebiti rivolti al resistente dal suo superiore. Essa si è limitata a
prendere atto della denuncia ed a contestarla al resistente. Non si è preoccupata
di assumere quest'ultimo a verbale o di reperire le segnalazioni che questi
avrebbe inoltrato in precedenza alla direzione delle __________. Nulla è dato
di sapere su eventuali richiami all'ordine del resistente e sull'esito che ne
sarebbe scaturito. Tanto meno sono state raccolte testimonianze fra i colleghi
d'ufficio, che il resistente disturberebbe con le sue chiacchiere. Né sono
state acquisite informazioni di natura oggettiva (statistiche di produzione)
che permettano di suffragare l'accusa di mancanza d'impegno sul lavoro rivolta
al resistente.
Di fronte a tali lacune istruttorie, il
Consiglio di Stato non poteva evidentemente giungere a diversa conclusione.
Non si può invero ignorare che l'autorità è
tenuta anzitutto a riprendere un dipendente che chiacchiera in ufficio e
distrae i colleghi, prolunga abusivamente le pause e ascolta musica con le
cuffiette. Non può lasciarlo continuare indisturbato per mesi o per anni, per
poi licenziarlo a titolo di sanzione disciplinare. Una simile misura può
entrare in considerazione soltanto se il dipendente, richiamato formalmente
all'ordine e punito con sanzioni disciplinari di minore gravità, non si ravvede
e persevera nel suo comportamento trasgressivo. È ben vero che nel caso in
esame il resistente è già stato punito con una sospensione di tre giorni dal
lavoro e dallo stipendio per comportamento negligente sul lavoro. Questa
sanzione risale tuttavia al 1994 e da allora non risulta che il resistente sia
stato nuovamente ripreso per mancanze analoghe. Invano si richiama il municipio
alla "comminatoria di licenziamento" connessa all'ultima sanzione
disciplinare inflittagli. Oltre a non essere prevista né dalla LOC, né dal ROD,
questa riserva è infatti stata superata dalla conferma in carica del 1996.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata
va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto.
-
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le condizioni economiche del resistente
giustificano la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio (art. 30 PAmm). Le ripetibili, da dedurre dalla nota che il patrocinatore
trasmetterà a questo tribunale per la tassazione, sono a carico del comune secondo
la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 134 LOC; 34-35 ROD; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si prelevano
né spese, né tassa di giustizia.
-
Al
resistente è concessa l'assistenza giudiziaria estesa al gratuito patrocinio.
-
Il comune
di __________ rifonderà al resistente e per esso al suo patrocinatore fr.
800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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