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Numero d'incarto:
52.1999.337
Data decisione, Autorità:
23.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00337
Lugano
23 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretaria:
Ursula Züblin
statuendo sul ricorso 14 dicembre 1999 di
patr. da: avv. __________
Contro
la risoluzione 24 novembre 1999, n. 4975, del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente
avverso la decisione 18 agosto 1999 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso
di domicilio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 1°
settembre 1993 la cittadina italiana __________ è giunta in Svizzera, dove ha
raggiunto il padre, __________, titolare di un permesso di domicilio dal 20 marzo
1984. Essa è stata quindi posta al beneficio di un permesso di domicilio, il
cui prossimo termine di controllo è stato fissato al 20 marzo 2002.
b) A far
tempo dal 1° aprile 1999 __________, sino ad allora residente presso gli zii a
__________, ha locato, unitamente al padre, un appartamento ammobiliato di un
locale a __________. Attualmente è impiegata quale segretaria presso lo studio
legale dell'avv. __________ a __________.
c) La madre ed i fratelli continuano a
vivere in Italia, a __________.
B. Il 7 maggio
1999, __________, interrogato dalla polizia cantonale in merito alla sua
presenza in Svizzera, ha dichiarato di recarsi in Italia per il fine settimana,
cioè tutti i venerdì sera o vigilia di giorni festivi infrasettimanali, e tutti
i mercoledì. Preso atto delle suddette asserzioni, la sera stessa la polizia ha
proceduto ad un sopralluogo presso l'appartamento di __________, al quale era
presente anche __________. Gli agenti hanno constatato che l'unico armadio ed
il frigorifero erano vuoti, i due lettini erano sprovvisti di lenzuola e che
non vi erano né suppellettili (televisione o altro), né effetti personali
(spazzolino da denti, sapone ecc.) (cfr. rapporto di polizia 10 maggio 1999).
C. a) In
considerazione di quanto emerso dagli accertamenti esperiti dalla polizia cantonale,
con decisione 28 giugno 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a
__________, argomentando che il domicilio di quest'ultima in Svizzera sarebbe
unicamente di comodo. L'autorità le ha pertanto fatto ordine di lasciare il
territorio elvetico entro il 30 settembre 1999. Il provvedimento è stato
adottato in virtù dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
b) Con giudizio 24
novembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame 2 settembre 1999
inoltrato da __________ contro la decisione dipartimentale. In sostanza
l'Esecutivo cantonale ha confermato la decadenza del permesso di domicilio in
quanto la straniera risiede di fatto all'estero, dove ha trasferito il centro dei
suoi interessi. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che l'appartamento, seppure
locato dalla ricorrente a far tempo dal 1° aprile 1999, al momento del
sopralluogo 7 maggio 1999 risultava spoglio di qualsiasi effetto personale.
D. Con ricorso
di diritto amministrativo 14 dicembre 1999 __________ insorge dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa, chiedendone
l'annullamento e postulando che venga ripristinato il suo permesso di domicilio.
Censura la superficialità e l'incompletezza degli accertamenti esperiti da
parte dell'Ufficio degli stranieri. Evidenzia inoltre che è sua abitudine
rientrare in Italia unicamente per i week-end, in occasione di festività
particolari e per alcuni periodi di ferie. Produce varie foto atte a dimostrare
la sua effettiva residenza presso l'appartamento di __________.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione. Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in
materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla questione se
sussista un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di
diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza
del permesso di domicilio o di dimora (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re
D., c. ib con rif.). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persona legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non
appena lo straniero notifica la sua partenza o quando risiede effettivamente
all'estero durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata
prima della scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere
una proroga del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due
anni. Per residenza effettiva ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c LDDS si
intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo,
stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo
dell'interessato.
In effetti, per facilitare l'applicazione
dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il legislatore ha evitato di far capo al
principio del trasferimento di domicilio e del centro di interessi, viste le
difficoltà di interpretazione che questi concetti comportano (112 Ib 1 consid.
2a, 120 Ib 372 consid. 2c). Pertanto il permesso di domicilio decade già per il
fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi,
senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri
interessi. Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice
fatto di mantenere un appartamento in Svizzera e alloggiarvi per brevi periodi,
oppure il ritorno in Svizzera per semplici soggiorni d'affari o di lavoro o per
visite (anche mediche) non bastano a evitare la decadenza del permesso di
domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello
straniero è determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 112 Ib 3 ss, 120 Ib 369 ss, consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione
dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione degli
interessi, in quanto determinante è solamente sapere se lo straniero ha risieduto
all'estero per oltre sei mesi, senza richiedere una proroga di tale termine. Le
cause che hanno determinato l'allontanamento dalla Svizzera rispettivamente i
motivi dell'interessato sono del tutto irrilevanti (DTF 120 Ib pag. 372).
- 3.1. Nella
decisione impugnata il Consiglio di Stato ha lasciato inevasa la questione a
sapere se effettivamente __________ abbia soggiornato all'estero per un periodo
superiore ai 6 mesi previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. L'Esecutivo ha
invece fondato la sua decisione unicamente sulle risultanze del sopralluogo 7
maggio 1999 esperito dalla Polizia cantonale, dal quale è risultato che
l'appartamento di __________ non conteneva alcun effetto personale della ricorrente
o suppellettili tali da far pensare che esso fosse effettivamente abitato.
3.2.
Dalla documentazione agli atti si rileva che il sopralluogo del 7 maggio 1999
costituisce il primo ed unico accertamento in merito alla presenza in Ticino di
__________. Viceversa né prima del maggio 1999 né successivamente, cioè fino
alla data della contestata decisione dipartimentale, è stato effettuato alcun
controllo in proposito. Neppure si è proceduto all'audizione della ricorrente.
Unico dato certo è che dal sopralluogo 7 maggio 1999 è risultato che
l'appartamento, locato dalla ricorrente a far tempo dal 1° aprile 1999, non era
di fatto abitato. Ciò desta effettivamente qualche dubbio riguardo ad una
stabile permanenza della ricorrente in Svizzera, tanto più se si considera che
il sopralluogo è avvenuto circa un mese dopo l'inizio della locazione. Le sole
risultanze del sopralluogo non sono tuttavia sufficienti, in mancanza di
ulteriori accertamenti ufficiali, per ritenere che l'insorgente risieda di
fatto in Italia, né tantomeno consentono di determinare a partire da quale
data. In assenza di dati precisi non si può pertanto stabilire se
effettivamente __________ sia rimasta assente dalla Svizzera ai sensi dell'art.
9 cpv. 3 lett. c LDDS per un periodo superiore ai sei mesi. Neppure è possibile
confutare le asserzioni ricorsuali della straniera, secondo cui essa, dopo aver
ottenuto il permesso di domicilio, ha sempre risieduto in Ticino, prima presso
gli zii e successivamente nell'appartamento di __________, rientrando in Italia
unicamente per i fine settimana, in occasione di festività particolari e per
alcuni periodi di ferie.
-
Stante
quanto precede questo Tribunale ritiene che la decisione 18 agosto 1999 della
Sezioni dei permessi e dell'immigrazione non sia sostenuta da sufficienti accertamenti
probatori, in particolare circa la durata effettiva di un'eventuale residenza
prolungata all'estero della ricorrente. Pertanto la decisione dipartimentale 18
agosto 1999 e la risoluzione governativa 24 novembre 1999 devono essere
annullate.
-
Visto
l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle
spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà a __________, assistita da un
legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 e 9 cpv. 3 lett. c. LDDS; 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 ss. Pamm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la decisione 24 novembre 1999, n. 4975, del
Consiglio di Stato;
b) la
decisione 18 agosto 1999, n. Rev. 8, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione.
-
Non si
prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a __________
fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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