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Numero d'incarto:
52.1999.338
Data decisione, Autorità:
06.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00338
Lugano
6 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 dicembre 1999 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 17 novembre 1999 (n. 4818) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 14 ottobre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, cittadina della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, è entrata in Svizzera
illegalmente il 21 dicembre 1992 sprovvista del necessario visto. L'11 gennaio
1993 ha ottenuto un permesso di dimora temporaneo "Azione
Bosnia-Erzegovina". Il 1° novembre 1993, in virtù del decreto 21 aprile
1993 del Consiglio federale, l'Ufficio federale dei rifugiati le ha rilasciato
un permesso F al fine di permetterle di risiedere provvisoriamente nel nostro
Paese, in quanto apparteneva ad una delle categorie di persone provenienti
dall'ex Iugoslavia di cui era inesigibile l'allontanamento. Il 3 aprile 1996 il
Consiglio federale ha revocato il precedente decreto di ammissione provvisoria.
All'interessata è stato pertanto fissato un termine per lasciare il territorio
elvetico con scadenza al 31 agosto 1996, in seguito prorogato fino al 30 aprile
1997.
b) Nel frattempo, __________, __________ si
è sposata a __________ con il cittadino elvetico __________. A partire da
quella data, essa ha ottenuto un permesso di dimora (B), regolarmente rinnovato
con ultima scadenza al 7 agosto 1999, per vivere con il marito in via
__________ a __________. Dalla loro unione non sono nati figli. Il 25 settembre
1996 essa ha iniziato a lavorare presso la __________ a __________: dapprima
come praticante, a partire dal 16 marzo 1997 quale aiuto infermiera non
diplomata. Il 1° settembre 1997 la ricorrente ha sottoscritto un contratto di
locazione per un appartamento di 2½ locali in via __________ a __________
previsto per una persona. Nella seconda metà del 1997 i coniugi __________ si
sono separati di fatto. Il 23 aprile 1998 __________ ha chiesto al Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano l'esperimento di conciliazione tra i
coniugi, che è stato dichiarato decaduto l'8 giugno successivo. Il 29 settembre
1998 essa ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato, alla quale
il marito ha aderito. Il 2 febbraio 1999 il Segretario assessore ha pronunciato
la separazione tra i coniugi __________ a tempo indeterminato e la separazione
dei beni.
B. Il 14
ottobre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la domanda presentata il 28 luglio precedente da
__________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora. L'autorità ha in
sostanza ritenuto che, non vivendo più insieme al marito e non essendovi
elementi provanti una loro possibile riconciliazione, non sussistessero più le
condizioni per le quali le era stato concesso di soggiornare in Svizzera. Alla
stessa è stato fissato un termine con scadenza al 31 dicembre 1999 per lasciare
il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art.
4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 17 novembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera
da circa due anni, e che essi non fossero nemmeno intenzionati a riprendere la
vita in comune. Ha quindi considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale
connubio al fine di dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha
per contro lasciato aperto il quesito a sapere se il matrimonio contratto fosse
di natura fittizia, nonostante avesse rilevato diversi indizi in tal senso,
segnatamente in relazione alla revoca dell'ammissione provvisoria, al termine
di partenza ordinato dall'autorità federale ed alla breve durata della
convivenza. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha ritenuto
che la ricorrente non potesse richiamarsi nemmeno all'art. 8 CEDU. Ha inoltre
rilevato come l'interessata non potesse invocare la propria attività lucrativa
al fine di poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione
di lavorare era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non
costituiva lo scopo della sua dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine
considerato esigibile il suo rientro nel proprio Paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le venga rinnovato
il permesso di dimora. Contesta l'esistenza di indizi di matrimonio fittizio e
di un abuso del diritto nell'invocare il vincolo matrimoniale al fine di
soggiornare in Svizzera. Sostiene di aver avuto con il coniuge una relazione
prematrimoniale di lunga durata e che il rapporto affettivo con il marito
sarebbe sempre rimasto intatto. A sostegno della propria tesi versa agli atti
le dichiarazioni di diversi testi, chiedendone l'audizione. Precisa di non
avere alcuna colpa per l'avvenuta separazione. Essa sarebbe imputabile
unicamente al comportamento assunto dal marito con la ricaduta nella tossicodipendenza
dopo quattro anni di astinenza, il quale avrebbe reso impossibile la
continuazione della loro vita coniugale. Evidenzia che la terapia di disintossicazione
intrapresa dal marito alla fine del 1998 avrebbe dato i primi risultati positivi
nel primavera del 1999 e avrebbe permesso loro di riprendere, gradualmente, la
vita in comune. Invoca infine la protezione della propria vita famigliare
sancita dall'art. 8 CEDU.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 27
dicembre 1999 la ricorrente ha versato agli atti un certificato rilasciato il
20 dicembre 1999 dall'Ufficio controllo abitanti della città di __________, il
quale attesta che __________ è domiciliato in via __________, ovvero presso di
lei. In seguito essa ha prodotto uno scritto 3 febbraio 2000 di __________, il
quale dichiara di aver alloggiato l'insorgente dal dicembre 1992 all'inizio
1994 e che era a conoscenza che la stessa si incontrava già all'epoca con un
amico di nome __________.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina o l'ex Repubblica federativa
socialista di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il
soggiorno in Svizzera dei cittadini bosniaci o ex iugoslavi, accordo dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto,
l'interessata è sposata con __________ dall'8 agosto 1996. Di conseguenza essa
ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle
rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le
testimonianze offerte dalla ricorrente (marito, il di lui fratello, alcuni
amici e colleghi di lavoro), volte a dimostrare che il matrimonio non sarebbe
fittizio in quanto i rapporti tra i coniugi non sarebbero cessati durante la
loro separazione (ricorso ad 9b/c, pagg. 5 e 6), non appaiono infatti idonee a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e
di rilievo per il giudizio. Tanto più che il Consiglio di Stato ha fondato il
proprio giudizio sull'abuso del diritto e non sulla natura fittizia del
matrimonio (v. risoluzione governativa, consid. F pag. 8).
-
Come già
indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Il permesso può anche
essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto
viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale
diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire
al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di
misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla
separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato
dalla Svizzera.
-
In
concreto, va in primo luogo osservato che il Consiglio di Stato, nonostante
abbia ritenuto che vi fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (risoluzione
ad F., p. 8), ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto
nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti
addotti dalla ricorrente al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia
del matrimonio (durata della loro relazione prematrimoniale, motivi che hanno
portato al matrimonio, mantenimento delle loro relazioni durante la separazione).
-
4.1. A
partire dalle nozze celebrate l'__________, i coniugi __________ hanno vissuto
insieme soltanto per poco più di un anno. Dagli atti risulta infatti che essi
si sono separati di fatto nel novembre 1997 (v. ricorso ad 9b, p. 5). Il 2
febbraio 1999 è stata pronunciata la separazione legale (v. sentenza di
separazione della Pretura del Distretto di Lugano, sez. 6). Va osservato che è
la ricorrente stessa ad aver promosso la causa di separazione per una durata
indeterminata, alla quale il marito ha aderito. Nel corso dell'udienza
preliminare, svoltasi il 29 gennaio 1999, i coniugi hanno personalmente
confermato al giudice civile di aver nel frattempo organizzato ciascuno
autonomamente la propria vita e di escludere la possibilità di ripristino della
vita in comune, ribadendo pure che tra di loro vigeva in pratica da sempre la separazione
dei beni. Nel corso del dibattimento finale svoltosi lo stesso giorno,
__________ e __________ hanno riconfermato l'esistenza della turbativa.
4.2. Da quanto precede risulta in modo
manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di
ogni contenuto e scopo da circa due anni, al fine di continuare a beneficiare
del permesso di soggiorno. La ricorrente sostiene che la separazione era
temporanea e volta - a suo dire - a stimolare il marito a sconfiggere lo
spettro della droga, facendo capo a cure specialistiche, e permettere loro di ricomporre
in seguito l'unione coniugale (v. doc. L: petizione di separazione 29 settembre
1998 ad 4). I coniugi non si sono tuttavia limitati a separarsi di fatto dopo
un anno circa di matrimonio, ma hanno pure chiesto, ribadito ed ottenuto la
separazione a tempo indeterminato con la sentenza pretorile cresciuta in
giudicato il 2 marzo 1999. Va pure notato che la terapia di disintossicazione
che il marito avrebbe intrapreso sul finire del 1998, determinante a mente
della ricorrente per riprendere la vita in comune, era terminata già nella
primavera 1999 (ricorso ad 9b, p. 5).
Ma vi è di più. Nel ricorso al Consiglio di
Stato il 19 ottobre 1999, l'insorgente non solo non sosteneva di aver ripreso
la comunione domestica con il marito, ma ribadiva le colpe di quest'ultimo per
la cessata convivenza. Nemmeno le altre considerazioni espresse nel gravame
dall'insorgente sono atte a confutare le emergenze precedentemente esposte.
Sebbene diverse persone abbiano descritto che i coniugi __________ avrebbero
continuato a frequentarsi durante la separazione (doc. D-G), tali dichiarazioni
non dimostrano affatto che tra di loro sussista una vera e propria relazione
sentimentale. A maggior ragione dal momento che __________ e __________ hanno
personalmente ammesso il 7 dicembre 1999 il diradamento dei loro rapporti affettivi
nel corso degli anni (doc. C). Inoltre, e lo riconosce anche la ricorrente nel
proprio gravame, la dichiarazione di domicilio rilasciata nel dicembre 1999
dall'Ufficio controllo abitanti di __________, secondo cui __________ risiederebbe
attualmente presso di lei, non dimostra ancora che i coniugi abbiano la volontà
di ricomporre l'unione coniugale. La loro asserita riconciliazione, invocata
dopo ben 2 anni di separazione e successivamente alla decisione del Consiglio
di Stato, appare piuttosto escogitata per puri fini di causa. Va infine
osservato che l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere
con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata
a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza
dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora.
-
La
ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti,
a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al
rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per
opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento
del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art.
8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c; 118 Ib 145). Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di
mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può
ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con
il marito.
-
Sulla
scorta di quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non invoca nemmeno
l'impossibilità di un suo rientro in Patria dove è nata ed è cresciuta, il
ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8
ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina della
Repubblica di Bosnia-Erzegovina, è tenuta a lasciare il territorio cantonale
entro il 10 giugno 2000 notificandone la partenza al competente ufficio
regionale degli stranieri.
-
Tassa e
spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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