AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.340
Data decisione, Autorità:
27.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00340
Lugano
27 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 dicembre 1999 di
contro
la decisione 1° dicembre 1999 (n. 5107) del
Consiglio di Stato, che ha evaso nel senso dei considerandi l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 settembre 1999 con cui
il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato
la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi;
vista la risposta 25 gennaio
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 17
giugno 1966.
Il 3 agosto 1999, verso le ore 21.35, in una
zona di sosta dell'autostrada A2 in territorio di __________, la polizia
cantonale lucernese ha constatato che il ricorrente era addormentato nella
propria autovettura Renault targata __________. Interrogato dagli agenti, egli
ha dichiarato di essere giunto nel posteggio una quindicina di minuti prima
proveniente da __________. All'interessato, dopo che l'analisi dell'alito aveva
determinato una concentrazione dell'1.85 per mille, è stata immediatamente sequestrata
sul posto la licenza di condurre per aver circolato in stato di ebrietà. Dopo
essere stato condotto presso l'ospedale di __________ per una prova dell'alcolemia
con prelievo del sangue, in base alla quale si è successivamente potuto
stabilire che il suo tasso di concentrazione alcolica era dell'ordine
dell'1.28-1.81 per mille, il ricorrente è stato accompagnato dagli agenti
presso un hotel locale (v. rapporto 8 agosto 1999, N. 429544, della Polizia cantonale
lucernese).
Sempre il 3 agosto 1999, verso le ore 23.30
in territorio di __________, __________ ha nuovamente circolato in stato di
ebrietà con il proprio veicolo nonostante la precedente revoca della licenza di
condurre. La successiva prova dell'alcolemia con prelievo del sangue ha
accertato una concentrazione alcolica dello 0.87-1.28 per mille (v. rapporto 8
agosto 1999, N. 429545, della Polizia cantonale lucernese).
B. Il 17
agosto 1999 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha
comunicato al ricorrente che, in considerazione dei fatti summenzionati, erano
dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con l'adozione di una misura
amministrativa di revoca della licenza di condurre. Il termine assegnatogli per
presentare eventuali osservazioni è scaduto infruttuoso.
Con decisione 30 settembre 1999 la medesima
autorità ha revocato ad __________ la licenza di condurre per la durata (globale)
di dodici mesi. In estrema sintesi, il dipartimento ha ritenuto che
l'insorgente avesse commesso il 3 agosto 1999 una grave infrazione per aver
nuovamente circolato in stato di ebrietà nonostante il sequestro, poche ore
prima, della licenza di condurre da parte della polizia cantonale lucernese. Ad
un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo. Il provvedimento è
stato reso in virtù degli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b, 31 cpv. 1
e 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2 ONC.
C. a) Contro
tale risoluzione __________ è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato postulando
una riduzione del periodo di revoca. In sostanza egli ha invocato il principio
della proporzionalità, ponendo in rilievo la necessità della licenza di
condurre per motivi professionali e l'assenza di precedenti.
b) Con giudizio 1° dicembre 1999 il
Consiglio di Stato ha evaso il gravame "ai sensi dei considerandi",
riducendo il periodo di revoca a nove mesi. Ha tenuto conto del cumulo delle
infrazioni, della buona reputazione del ricorrente quale conducente, e della
sua situazione professionale. La risoluzione è stata resa in applicazione degli
art. 68 CP; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b/c/d, 54 cpv. 4 LCStr; 33 cpv.
2 OAC.
D. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando
un'ulteriore riduzione del periodo di revoca (6 mesi) e che gli venga messa immediatamente
a disposizione la licenza di condurre durante le ore in cui egli svolge la
propria attività professionale di commerciante e consulente. A sostegno
dell'impugnativa, egli ribadisce e sviluppa gli argomenti addotti dinnanzi
all'Esecutivo cantonale.
E. Il
Consiglio di Stato propone, per contro, di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia
in ambito penale che nell'ambito di provvedimenti amministrativi aventi
carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo.
Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R.
Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A.
Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren
betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle
Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce perciò sul ricorso in esame con pieno potere cognitivo, identico a
quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con
facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti
posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non
trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6
CEDU.
- 3.1. La
licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha guidato in stato
di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).
La legislazione federale considera la guida
in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione
stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro
obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe
per casi di recidiva (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2457).
3.2. Chi conduce un veicolo a motore deve
essere titolare della licenza di condurre (art. 10 cpv. 2 prima frase LCStr).
Le licenze sequestrate dalla polizia devono
essere trasmesse subito all'autorità incaricata di revocarle, che prenderà
immediatamente una decisione. Fino al momento della decisione, il sequestro da
parte della polizia ha effetto di revoca (art. 54 cpv. 4 LCStr; 38 cpv. 1 lett.
a OAC). La polizia deve confermare per iscritto il sequestro della licenza di
condurre precisando quale sarà l'effetto legale del provvedimento. Le licenze
di condurre sequestrate devono essere trasmesse entro un termine di cinque
giorni, corredate dal rapporto di polizia, all'autorità competente per la
revoca. Questa autorità prende immediatamente una decisione sulla revoca (art.
39 OAC).
-
In
concreto il 3 agosto 1999 il ricorrente ha circolato nel canton Lucerna a due
riprese alla guida della propria vettura in stato di ebrietà: la prima volta in
territorio di __________ con un tasso di concentrazione alcolica dell'1.28-1.81
per mille, la seconda a __________ con un tasso di 0.87-1.28 per mille
allorquando egli era stato oggetto di sequestro immediato della licenza di
condurre da parte della polizia circa due ore prima a seguito del precedente
episodio di __________. Da tali - incontestate - risultanze emerge con estrema
chiarezza che ricorrono gli estremi per la revoca obbligatoria della licenza di
condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr.
-
Occorre
ora esaminare se la durata della revoca (globale), stabilita dalla Sezione
della circolazione per un anno e successivamente ridotta a nove mesi dal Consiglio
di Stato, presti il fianco a critiche.
5.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LCStr, la
durata della revoca della licenza di condurre è stabilita secondo le
circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno due mesi, se il conducente ha
guidato in stato di ebrietà (lett. b); sei mesi se il conducente, nonostante la
revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore o se la licenza gli deve
essere revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza
dell'ultima revoca (lett. c); un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di
una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà, il conducente ha
di nuovo guidato in tale stato (lett. d).
In caso di guida gravemente negligente o
intenzionale nonostante la revoca della licenza, la durata minima di sei mesi è
applicabile alla nuova revoca; qualora si tratti di una negligenza lieve, si
deve partire da una durata minima di un mese (DTF 124 II 108 consid. 2a).
5.2. Secondo costante giurisprudenza del
Tribunale federale, l'art. 68 CP (concorso di reati o di disposizioni penali) è
applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una licenza
di condurre qualora sono dati più motivi che la giustificano. Dalla
ponderazione di tutti gli elementi determinanti (art. 33 cpv. 2 OAC) risulta un
unico provvedimento (globale), che non deve necessariamente indicare la durata
della revoca per ogni singola infrazione. I presupposti per la determinazione
di un provvedimento globale sono adempiuti anche nel caso in cui la prima
sanzione non è cresciuta in giudicato perché il relativo giudizio è stato
annullato o modificato nell'ambito della procedura ricorsuale (DTF 122 II 183
consid. 5b con rinvii).
5.3. L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
Di norma si ammette che il rischio - anche
solo astratto - per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con
l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un
veicolo. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella
commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del
trasgressore (Schaffhauser, op. cit., N. 2457 e 2458).
-
Nel caso
in rassegna va sottolineato che il ricorrente è stato sorpreso alla guida in
stato di ebrietà nonostante il sequestro, circa due ore prima, della sua
licenza di condurre da parte della Polizia cantonale lucernese. La gravità del
suo comportamento - assunto intenzionalmente (v. suo verbale d'interrogatorio
del 4 agosto 1999) - adempie i requisiti per una revoca della licenza per una
durata minima di sei mesi (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr). A ciò va aggiunto che
la sera del 3 agosto 1999 l'interessato ha circolato in entrambe le occasioni
con un tasso di alcolemia nel sangue che superava sensibilmente il limite
consentito. Va pure rilevato che l'insorgente è stato recentemente oggetto di
un altro provvedimento amministrativo. L'8 ottobre 1998 gli è stata revocata la
licenza di condurre per la categoria D1 per una durata indeterminata, per non
aver presentato la richiesta documentazione medica per la guida con sicurezza
di veicoli a motore. D'altro canto il ricorrente invoca la sua presunta
necessità professionale di disporre della licenza per svolgere l'attività di
commerciante e di consulenza che egli fornirebbe ai clienti principalmente la
sera o durante il loro tempo libero quando non vi sarebbero più mezzi pubblici
di trasporto per rincasare a __________. Sostiene pure che in caso contrario
egli dovrà ricorrere all'assistenza pubblica (v. complemento 29 dicembre 1999
al ricorso). Sennonché, a prescindere dal fatto che gli argomenti addotti dal
ricorrente non sono corredati da alcun supporto probatorio, la gravità del suo
comportamento porta a concludere che il provvedimento di revoca ridotto a nove
mesi dal Consiglio di Stato appare del tutto conforme al diritto e finanche
clemente. Va rilevato che nelle ragioni esposte dall'interessato si ravvisano
del resto unicamente quegli inconvenienti - talvolta anche importanti - che
accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della
funzione afflittiva di questa misura, voluta quale mezzo per dissuadere da
ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Il ricorrente può
in ogni modo prestare consulenza presso il proprio domicilio, spostarsi a
dipendenza dei luoghi con un ciclomotore o una bicicletta, oppure farsi
accompagnare da colleghi, amici o famigliari.
-
In
siffatte circostanze il provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di
__________ e la sua durata di nove mesi appaiono del tutto conformi al diritto
ed al principio di proporzionalità.
-
Il ricorso
va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 6 CEDU; 10 cpv. 2; 16
cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. c, 54 cpv. 4 LCStr; 33 cpv. 2, 38 cpv. 1 lett.
a, 39 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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