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Numero d'incarto:
52.1999.341
Data decisione, Autorità:
09.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00341
Lugano
9 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1999 di
contro
la decisione 1. dicembre 1999 (n. 5105) del
Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 14 giugno 1999 dell'insorgente
ed ha annullato le deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale di
__________ nella seduta del 30 maggio 1999;
viste le risposte:
-
6 gennaio 2000
dell'Ufficio patriziale di __________;
-
10 gennaio 2000 della
Sezione degli enti locali;
-
14 gennaio 2000 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'assemblea
patriziale di __________ è stata convocata in seduta straordinaria il giorno
30 maggio 1999 per evadere le seguenti tre trattande: 1) autorizzazione alla
vendita o affitto dei terreni in zona __________ ai confinanti del mapp.
__________; 2) autorizzazione alla vendita o affitto tratto di terreno in zona
__________ in val __________; 3) approvazione delle variazioni al regolamento
patriziale. L'assemblea ha approvato tutte le trattande con la necessaria maggioranza.
B. Con ricorso
14 giugno 1999 __________, cittadino patrizio di __________, è insorto contro
la prima delle tre deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale innanzi al
Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla per svariati motivi,
tra l'altro perché l'assemblea era stata diretta da un membro dell'ufficio
patriziale.
C. Con
risoluzione 1 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa.
Esso ha rilevato che effettivamente l'assemblea era stata diretta da un membro
dell'ufficio patriziale, in violazione dell'art. 77 cpv. 3 LOP. Ha pertanto
disposto l'annullamento di tutte le deliberazioni adottate per disattenzione di
tale norma. Il Governo ha in seguito esaminato le ulteriori censure addotte dal
ricorrente contro l'autorizzazione alla vendita del mapp. __________, respingendole.
D. Con ricorso
9 dicembre 1999 __________ si è aggravato al Tribunale amministrativo contro il
giudicato governativo. L'insorgente contesta anzitutto l'annullamento delle
deliberazioni che egli non aveva impugnato. Critica inoltre il giudizio abbondanzialmente
emesso dal Governo sulle ulteriori contestazioni che egli aveva mosso contro
l'autorizzazione a vendere il mapp. __________. Il ricorrente domanda pertanto
l'annullamento del giudizio governativo, l'annullamento della deliberazione con
cui l'assemblea patriziale ha autorizzato la vendita del mapp. __________ e,
infine, il ripristino della validità delle ulteriori deliberazioni adottate
dall'assemblea patriziale nella seduta del 30 maggio 1999.
Il Consiglio di Stato, l'ufficio patriziale
e la sezione degli enti locali hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 lett.
a LOP). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso
sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Tra gli
argomenti addotti per contestare l'autorizzazione a vendere il mapp.
__________, l'insorgente aveva anche accennato al fatto che l'assemblea era
stata presieduta da un membro dell'ufficio patriziale. Poiché tale agire
disattendeva l'art. 77 cpv. 3 LOP, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover
annullare tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale nella
seduta del 30 maggio 1999. L'insorgente contesta, in primo luogo, tale deduzione.
A ragione. In effetti, le deliberazioni di autorizzare la vendita o l'affitto
di una porzione di terreno in zona __________, in val __________ (trattanda n.
2), e di modificare il regolamento patriziale (trattanda n. 3) non erano state
impugnate, per cui il Governo non le poteva annullare in qualità di autorità di
ricorso. Accortosi del testé menzionato vizio, esso avrebbe semmai potuto
revocarle agendo in veste di autorità di vigilanza sui patriziati (art. 130
segg. LOP). Il Governo non si è però richiamato - direttamente o indirettamente
- a questa funzione in sede di decisione: solo le osservazioni inoltrate dalla
sezione degli locali innanzi a questo Tribunale fanno riferimento alla
possibilità di applicare l'art. 132 LOP. Ma tale tentativo di giustificare a
posteriori quanto disposto dal Consiglio di Stato non può supplire all'omessa
manifestazione della volontà dello stesso di agire in tale veste in sede
(determinante) di giudizio, la quale avrebbe dovuto trovare adeguato riscontro
tanto nella sostanza (motivazione) che nella forma (dispositivo), trasformando
altresì su questo punto la risoluzione impugnata in giudizio definitivo, ovvero
non appellabile al Tribunale amministrativo (art. 145 LOP).
-
L'insorgente
controbatte, in secondo luogo, le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato
a titolo abbondanziale per evadere le sue ulteriori contestazioni contro la deliberazione
con cui l'assemblea patriziale ha autorizzato la vendita del mapp. __________,
alfine di conseguire l'annullamento di quest'ultima. Ora, tuttavia, su questo
punto il Consiglio di Stato ha accolto il suo ricorso per disattenzione
dell'art. 77 cpv. 3 LOP (cfr. il considerando che precede), annullando la
relativa deliberazione assembleare. Il ricorrente non può invece conseguire una
modifica della motivazione della risoluzione governativa, che accoglie il suo
ricorso, dal momento che tale motivazione non partecipa alla forza di cosa
giudicata del giudizio, che è riservata al solo dispositivo (cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 n. 3b con rinvii
alla giurisprudenza di questo Tribunale; Imboden/Rhinow/Krähenmann,
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 42 B II; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum
Verwaltungspflegegesetz des Kantons Zürich, 2.a edizione, Zurigo 1999, ad § 19
n. 6; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 52 n. 12, ad art. 60 n. 5). Il suo ricorso
deve di conseguenza essere dichiarato, su questo punto, irricevibile. L'esame
delle ulteriori censure sollevate dall'insorgente contro la deliberazione in
rassegna presuppone pertanto che l'assemblea deliberi nuovamente sullo stesso
oggetto e con lo stesso esito rispettando l'art. 77 cpv. 3 LOP.
-
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa
di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo
grado di soccombenza, ritenuto che il patriziato, il quale non è intervenuto a
tutela di interessi economici propri, può essere sollevato dal pagamento della
tassa di giudizio in quanto corporazione di diritto pubblico cantonale (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 130 segg., 132, 145, 146, 147 LOP,
3, 18, 28 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della
risoluzione 1 dicembre 1999 (n. 5105) del Consiglio di Stato è riformata come
segue:
"Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza è annullata la deliberazione
30 maggio
1999
con cui l'assemblea patriziale di __________ ha autorizzato la vendita del
mapp. __________ (trattanda n. 1)".
-
La tassa di
giudizio, nella misura di fr. 250.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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