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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.344
Data decisione, Autorità:
12.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00344
Lugano
12 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 1999 di
contro
la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il 20
dicembre 1999 __________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un
ricorso contro la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato.
Al
ricorso non era allegata la decisione impugnata.
B. Il 21
dicembre 1999 questo Tribunale ha scritto alla ricorrente quanto segue:
"al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause
amministrative.
Richiamato
l'art. 9 della legge citata, vi assegnamo pertanto un termine di 5 giorni
per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso
infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile".
C. Il termine
assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuosamente.
L'insorgente
si è infatti limitata a produrre lo scritto 13 dicembre 1999 con cui il
Consiglio di Stato la invitava ad inoltrare il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro i termini di legge.
D. La PAmm
all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione
impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono
ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli,
entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di
irricevibilità.
E. Detta norma
vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è
chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.
La
presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità
giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della
impugnazione (art. 48 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa
di giustizia di fr. 100.– è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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