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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.43
Data decisione, Autorità:
30.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00043
Lugano
30 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 5 febbraio 1999 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 20 gennaio 1998. n. 160, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 ottobre 1998
della Sezione della circolazione di non concedergli il riesame della
decisione di revoca e di non riammetterlo alla guida;
vista la risposta 10 febbraio 1999 del
Consiglio di Stato.
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26 giugno 1997 __________
era stato oggetto da parte della Sezione della circolazione di un provvedimento
di revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, in quanto giudicato
affetto da una dedizione al bere che lo rendeva inidoneo a condurre con
sicurezza veicoli a motore. La stessa Sezione della circolazione ha stabilito
che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di febbraio 1998 e ha
subordinato la sua riammissione alla guida alla presentazione di un certificato
medico internistico e di un rapporto del Servizio ticinese di cura contro
l'alcolismo (STCA) attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici
mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza
psicofisica da bevande alcoliche.
B. Con istanza 9 ottobre 1998
__________, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto il riesame della
decisione di revoca della licenza di condurre, adducendo di essersi sottoposto
regolarmente ai controlli medici impostigli nonché di avere avuto un'evoluzione
positiva nel processo di disintossicazione dall'alcool. Ha pure sottolineato di
avere una necessità professionale a disporre del veicolo in quanto piastrellista
in proprio.
C. Con decisione 10 dicembre
1998 la Sezione della circolazione ha respinto la richiesta, fondandosi sul
rapporto 23 novembre 1998 stilato dal STCA, in cui la riammissione alla guida è
stata preavvisata sfavorevolmente.
D. Avverso la predetta
decisione, con ricorso 17 dicembre 1998, __________ ha adito il Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento e postulando la riammissione immediata alla
guida.
In quella sede ha sostenuto che sussistevano tutti i
presupposti per restituirgli la licenza di condurre, in ispecie referti medici
e analisi chimiche favorevoli, regolari controlli presso il STCA. Ha
sottolineato che è trascorso un tempo sufficientemente lungo dal ritiro
effettivo della licenza, avvenuto già il 1. febbraio 1997, prima ancora della
decisione di revoca 26 giugno 1997.
Ha ribadito che la licenza di condurre gli serve soprattutto
per motivi professionali.
E. Con risoluzione 20 gennaio
1999, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Ha ritenuto che,
trattandosi di una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza, alla
luce del rapporto del STCA, non fossero dati i presupposti nell'ottica della
sicurezza della circolazione per riammettere il ricorrente alla guida di
veicoli a motore.
F. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale Cantonale amministrativo.
Ribadisce di essere stato di fatto privato della licenza di
condurre già da diverso tempo, più precisamente dal 1. febbraio 1997, data in
cui a seguito di un incidente gli è stato riscontrato un tasso elevato di alcol
nel sangue. A suo parere dai controlli dell'alcolemia nel sangue eseguiti
presso il STCA dal 7 marzo 1997 al 4 maggio 1998 e dai rapporti allestiti dal
suo medico curante emergerebbe che egli si è completamente disintossicato.
Il Consiglio di Stato non avrebbe tenuto in considerazione queste
circostanze, nemmeno in considerazione della sua necessità professionale a
disporre del veicolo.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni
poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1 La competenza del
Tribunale Cantonale Amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato
dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il
potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) e
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze superiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono perciò essere esaminate
sotto questi profili.
- La licenza per allievo
conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate se il
richiedente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono
diminuire l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 LCStr).
Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è
accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai
state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati
osservati le limitazioni e gli obblighi, ai quali il rilascio era stato
subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è
revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare
un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure
per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova
di almeno un anno. Nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di
prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr).
La licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere
nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere
ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo. La durata minima
legale della revoca (cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la
revoca di sicurezza (cpv. 1 bis) non possono essere ridotti. Qualora il
conducente non adempia le condizioni impostegli o venga meno in altro modo
alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata (art,
17 cpv. 1 bis LCStr).
- 3.1. Dal rapporto 23
novembre 1999 del STCA si rileva che durante il periodo di cura __________ è
stato irregolare nella presentazione dei certificati medico-internistici e
delle correlate analisi di laboratorio. Solo dopo diversi colloqui con il suo
medico di riferimento dott. __________, sono pervenuti al STCA i certificati medico-internistici
richiesti.
E' vero che verifiche etilometriche che __________ ha
effettuato presso il consultorio del STCA hanno sempre dato esito negativo.
Tuttavia dai controlli complementari di verifica medico-internistici, che ha
effettuato presso lo studio medico del dott. __________, sono risultati nel
marker della CDT dei valori (4 volte su 5) compatibili con l'uso/abuso di
bevande alcoliche.
Sulla base di questi dati e dei colloqui di sostegno
intrattenuti con il ricorrente, il STCA ha concluso che egli ancora "non
ha sufficientemente acquisito ed elaborato una serie di competenze e capacità
per poter codificare e far fronte alle situazioni di vulnerabilità etilica.
Sostanzialmente ha acquisito una motivazione estrinseca e non intrinseca".
3.2. Perché un conducente possa essere riammesso a circolare
dopo essere stato privato della licenza di condurre per abuso di sostanze
alcoliche, occorre che abbia superato tale dipendenza non solo fisicamente, ma
anche psicologicamente.
Dal punto di vista fisico i rilevamenti eseguiti dal
ricorrente presso il STCA sono positivi, mentre quelli pervenuti dal suo medico
di fiducia, almeno in un primo tempo, lasciano ancora intendere che vi è stato
consumo di bevande alcoliche.
Le ultime attestazioni rilasciate dal medico curante al
ricorrente e inviate a questo Tribunale pendente causa certificano che attualmente
non sussiste più alcuna dipendenza fisica manifesta dall'alcol.
Tuttavia, anche se così fosse, i dati agli atti relativi alla
guarigione dalla dipendenza psicologica sono negativi. A detta del STCA il
ricorrente manifesta in effetti ancora una vulnerabilità etilica non risolta.
Stante quanto precede il ricorrente non offre ancora tutte le
necessarie garanzie per essere riammesso alla circolazione stradale.
Non discendendo da un apprezzamento erroneo dei fatti e
nemmeno da un eccesso o abuso di potere, la decisione del Consiglio di Stato
non viola il diritto. Essa deve essere pertanto confermata.
-
Va infine rilevato che il
ricorrente non può in ogni caso invocare un'asserita necessità di disporre
della licenza di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere
rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (cfr. art.
33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in considerazione nei casi di revoca a scopo
di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di
una persona alla guida di veicoli (cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance
et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
-
Stante quanto precede, il
gravame va dunque respinto.
La tasse di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e 3 LALCStr, 10 cpv. 2 LALCStr,
18, 28, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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