AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.48
Data decisione, Autorità: 10.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00048
Lugano 10 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 20 gennaio 1999 (n. 159) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 novembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di soggiorno per sé ed i figli __________ e __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
23 febbraio 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
26 febbraio 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1954), cittadino italiano, è entrato in Svizzera nel 1988 per lavorare quale stagionale. Nel 1991 ha ottenuto un permesso di dimora; nel 1993 di domicilio. La moglie __________ (1959), sposata nel 1981, ed i figli __________ (20 novembre 1981) e __________ (9 settembre 1989) sono sempre rimasti in Italia.
B. a) Il 25 giugno 1998 __________ ha chiesto all'allora Sezione degli stranieri l'autorizzazione di soggiorno in Svizzera per sé e per i figli al fine di ricongiungersi con il marito. Il 31 luglio 1998 __________, su richiesta del dipartimento, ha trasmesso copia del contratto di subingresso dell'appartamento di 2½ locali, che occupa attualmente a __________, ritenendolo adatto per ospitare tre persone. Nel contempo, egli ha dichiarato di non voler più richiedere il permesso per la figlia __________, dal momento che sarebbe rientrata dai nonni in Italia per terminare gli studi liceali.
b) Con decisione 30 novembre 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di autorizzazione in quanto il ricongiungimento famigliare, a seguito del rientro in Italia della figlia, era divenuto parziale. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 12, 16, 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.
C. a) Contro la decisione dipartimentale, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento. Ha sostenuto che l'intera famiglia si sarebbe nuovamente ricongiunta con l'imminente ritorno della figlia in Ticino. Ha indicato che la stessa si sarebbe iscritta entro breve tempo presso un liceo a __________, facendo la pendolare da __________.
b) Con giudizio 20 gennaio 1999, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando la decisione dipartimentale ma per altri motivi. Il Governo ha considerato che non fossero dati i requisiti per autorizzare il ricongiungimento famigliare, vista la durata pluriennale della separazione tra i famigliari e la mancanza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute. L'Esecutivo cantonale ha pure considerato inadatto un appartamento di 2½ locali per ospitare 4 persone.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando per sé e per i figli il rilascio di un permesso per soggiornare in Svizzera presso il marito. Ritiene la decisione impugnata arbitraria e lesiva del principio della proporzionalità. Sostiene in particolare che il Governo, fondandosi sulle condizioni previste dall'art. 17 cpv. 2 LDDS, abbia violato l'Accordo italo-svizzero in materia il quale prevede semplicemente un soggiorno ed un impiego sufficientemente stabili e durevoli, nonché la messa a disposizione di un alloggio adeguato. Ritiene che i requisiti per il ricongiungimento famigliare siano in tutti casi adempiuti anche sotto l'aspetto della normativa federale, nonché dell'art. 8 CEDU. Sottolinea che la domanda concerne ora tutti i membri della famiglia e che il ricongiungimento non era possibile in precedenza, in quanto le condizioni finanziarie del marito non lo permettevano e perché la madre residente in Italia era gravemente malata. Critica l'incoerenza delle autorità inferiori per averli in un primo tempo autorizzati a risiedere in Svizzera per in seguito ordinar loro di lasciare il territorio cantonale. Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 13 dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10.08.1964, entrato in vigore il 22.04.1965 (RS 0.142.114.548), stabilisce che le autorità svizzere autorizzeranno la moglie e i figli minori di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli (cpv. 1). Affinché l'autorizzazione possa essere rilasciata, egli dovrà tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato (cpv. 2). Tale trattato è completato da un Protocollo finale (che ne fa parte integrante) nonché da Dichiarazioni comuni delle delegazioni dei due Stati (pubblicate in FF 1964 II 2184 segg.), ove vengono affrontati alcuni punti che non hanno potuto essere disciplinati nel citato Accordo. Il soggiorno e l'impiego dei lavoratori italiani sono stati considerati dalla Delegazione svizzera come sufficientemente stabili e durevoli dopo un periodo di diciotto mesi di presenza regolare e ininterrotta (v. § II n. 1 delle Dichiarazioni comuni).
Nell'evenienza concreta, __________ è sposato con __________ ed i loro figli erano, al momento della presentazione della domanda, minorenni ai sensi del trattato italo-svizzero. Essi hanno dunque diritto al rilascio di un permesso di dimora per ricongiungersi in __________ con il capofamiglia in virtù dell'art. 13 del citato Accordo. Ne discende che essendo, in linea di massima, suscettibile di essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, l'impugnativa è ammissibile anche davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sapere poi se il permesso chiesto possa essere negato è un problema di merito, non di ricevibilità.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. I figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In concreto, tali requisiti sono adempiuti da tutti i famigliari di __________. Egli beneficia infatti, dal dicembre 1993, di un permesso di domicilio in Svizzera. Inoltre la ricorrente vive attualmente insieme al marito presso l'abitazione di __________ e i figli __________ e __________ avevano, al momento della richiesta del permesso di soggiorno, rispettivamente 16 e 8 anni. Conformemente alla norma menzionata, di principio, essi disporrebbero dunque di un diritto a un permesso per risiedere in Svizzera a titolo di ricongiungimento famigliare. Se dunque la censura di violazione di tale disposto fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è anche qui una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in __________ può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Nella fattispecie, la ricorrente unitamente ai figli sostiene di aver mantenuto con il marito __________ un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 5), nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'insorgente critica innanzitutto le autorità inferiori per averle ordinato di lasciare il territorio cantonale unitamente ai figli, allorquando in precedenza il dipartimento li aveva autorizzati a risiedere in Svizzera e ad iscrivere __________ alla scuola elementare a __________. La doglianza è infondata. La loro presenza sul territorio cantonale è infatti unicamente tollerata in attesa di un giudizio definitivo sulla loro domanda di domicilio. Con il ricorso, anche l'ordine di allontanamento è stato sospeso (art. 47 PAmm).
3.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha quale obiettivo di permettere ed assicurare, a livello giuridico, un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 86 consid. 2c, 118 Ib 159 consid. 2b, 115 Ib 101 consid. 3a). Questo diritto non è assoluto. Non è tutelato se è invocato in maniera abusiva, ossia quando lo scopo ricercato è in realtà quello di assicurarsi migliori condizioni economiche oppure di terminare la formazione in __________. In particolare, l'autorizzazione è rifiutata se i figli hanno vissuto durante parecchi anni all'estero separati dai propri genitori (o da uno di essi) stabilitisi in __________ e vogliono raggiungerli poco tempo prima di aver compiuto 18 anni. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (cfr. DTF 122 II 385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3 e 4, 118 Ib 153 consid. 2 e 3; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pagg. 278 segg. con rinvii).
3.2. In concreto, __________ si è separato nel 1988 dalla famiglia di sua spontanea volontà per entrare in __________ in qualità di lavoratore stagionale, lasciando in Italia moglie e figli. Da allora il marito della ricorrente, nonostante abbia ottenuto la dimora nel 1991 e il domicilio nel 1993, non ha mai manifestato l'intenzione di farsi raggiungere dai famigliari in Ticino. Una situazione di questo genere denota già, di norma, una rottura dei legami famigliari e dà adito a dubbi circa l'intensità degli stessi. Inoltre il ricongiungimento è stato richiesto dall'insorgente soltanto nel giugno 1998 "al fine di alleviare la solitudine e quello della famiglia" (v. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 1). Risulta invero difficile credere che la domanda di autorizzazione sia dettata ora da questi motivi, allorquando in particolare i figli avevano precedentemente un'età in cui necessitavano maggiormente della presenza del padre. Va rilevato inoltre che il mantenimento dei rapporti durante gli anni di separazione è del tutto naturale e non basta, da solo, a far apparire questa relazione famigliare prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine. Alla ricorrente non giova sostenere, del resto per la prima volta davanti al tribunale, che la riunione della famiglia sarebbe stata in precedenza impedita dalla grave malattia della madre. La domanda di soggiorno è stata infatti depositata solo quasi un anno dopo il decesso, avvenuto il 13 luglio 1997 (doc. F). Risulta piuttosto che le relazioni famigliari erano più strette con quest'ultima piuttosto che con il marito rispettivamente padre. La ricorrente non ha nemmeno reso verosimile che il marito avesse in precedenza difficoltà finanziarie tali da impedire la riunione della famiglia. Non risulta nemmeno che l’insorgente abbia tentato in precedenza di depositare la domanda, almeno a partire dall'ottenimento del permesso di domicilio nel 1993, nonostante il marito ne avesse diritto e ritenute le condizioni meno restrittive previste dall'art. 17 cpv. 2 LDDS rispetto a quelle per i dimoranti (art. 38-39 OLS). Ne consegue che in precedenza non sono stati compiuti tutti gli sforzi possibili per verificare la possibilità di ricongiungere la famiglia. In questo senso non si vedono oggettivamente quali potessero essere i fattori che hanno impedito alla ricorrente ed ai figli, durante tutti questi anni, di avviare le pratiche per ricongiungersi con il marito se non, presumibilmente, la volontà di venire in Svizzera per assicurarsi migliori condizioni economiche e di formazione nonché un futuro migliore di quelli ottenibili nel paese d'origine. Visto quanto precede, si deve concludere che anche i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato dalle autorità inferiori.
La ricorrente sostiene che l'autorità inferiore abbia violato l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani nel nostro paese, il quale non porrebbe ulteriori condizioni per il ricongiungimento rispetto a quelle previste all'art. 13. Ora, __________ è domiciliato in Svizzera e dall'incarto risulta che egli svolge l'attività di carpentiere presso la __________ di __________ sin dalla sua entrata in Svizzera quale stagionale. Si può dunque considerare il suo soggiorno e il suo impiego come sufficientemente stabili e durevoli, conformemente al cpv. 1 dell'art. 13 del citato Accordo. Tuttavia egli non dispone attualmente di un alloggio adeguato per ospitare la famiglia (cpv. 2). Come ha già avuto modo di considerare l'Esecutivo cantonale, l'appartamento a __________ composto di 2½ locali non è oggettivamente adatto per una famiglia di 4 persone. Del resto nemmeno la ricorrente contesta tale deduzione (ricorso, ad 7 pag. 5). In tali circostanze egli non soddisfa pertanto i requisiti previsti dal trattato per chiedere il ricongiungimento famigliare. Ma vi è di più. All'insorgente non giova affermare che il marito prenderà in locazione un appartamento conveniente soltanto in caso di esito favorevole del gravame. Difatti, essa non può pretendere di potersi ricongiungere soltanto ora dopo la lunga separazione. L'Accordo italo-svizzero non può infatti essere invocato quando la reale intenzione non è, come visto in precedenza (consid. 3), quella di ricongiungere la famiglia (STF inedita 27 aprile 1998 in re C. consid. 3).
Occorre ora esaminare se la decisione impugnata è conforme alla CEDU.
5.1. Giusta l'art. 8 della citata convenzione, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
5.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera
5.3. Come esposto in precedenza (consid. 1.5.), è da escludere che in concreto l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. Intanto __________ è partito volontariamente dall'Italia ed altrettanto volontariamente si è separato dalla moglie e dai figli. La ricorrente non ha inoltre reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso sollecitato trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica.
5.4. Va infine rilevato che nulla impedisce a __________ di continuare a mantenere le relazioni personali con i membri della propria famiglia come le ha intrattenute finora. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 13 dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (1959) ed i figli __________ (1981) e __________ (1989), cittadini italiani, sono tenuti a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro 31 agosto 1999 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia di fr. 800.– è posta a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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