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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.50
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00050-51
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 10 febbraio 1999
b) 11 febbraio 1999
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 20 gennaio 1999, no. 143, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti __________ e __________, rispettivamente accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente __________ avverso la licenza edilizia rilasciata a quest'ultimo dal municipio di __________ per trasformazioni interne dell'albergo __________ (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
16 febbraio 1999 di __________;
18 febbraio 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Bellinzona;
24 febbraio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
1º marzo 1999 del municipio di __________;
al ricorso sub a)
16 febbraio 1999 di __________;
18 febbraio 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Bellinzona;
23 febbraio 1999 di __________
24 febbraio 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
1º marzo 1999 del municipio di __________;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di uno stabile, situato nel centro storico di __________ ed adibito a ristorante-garni (part. no. __________ RFD). Alcuni anni fa, l'esercizio pubblico è stato trasformato in postribolo senza particolari autorizzazioni e come tale funziona in barba agli ordini di chiusura impartiti dal Dipartimento delle istituzioni.
L'8 gennaio 1997 __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione volta ad ottenere il permesso, parzialmente in sanatoria, per alcune trasformazioni interne. In particolare, si trattava di spostare la cucina dal primo piano al pianterreno, di formare una nuova camera ed un nuovo locale per la colazione, di chiudere parzialmente il porticato per ricavarne una lavanderia e di rendere abitabile il sottotetto.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui le sorelle __________ e __________, contestandola soprattutto per l'uso improprio che veniva fatto dell'esercizio pubblico.
B. Raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, il 4 dicembre 1997 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia per tutte le trasformazioni previste ad eccezione di quella riguardante il solaio. La licenza è stata subordinata a diverse condizioni, fra cui quella di presentare un attestato di conformità con le disposizioni antincendio.
Contro questo provvedimento __________ e le sorelle __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato; il primo contestando le restrizioni impostegli ed il diniego della licenza per la trasformazione del solaio, le opponenti __________ chiedendo invece l'annullamento della licenza in quanto tale per motivi che non occorre qui rievocare.
C. Con giudizio 20 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso di __________, annullando alcune delle condizioni imposte dal municipio di __________ nella licenza, ma confermando il diniego del permesso per la trasformazione del solaio e la condizione riferita all’obbligo di presentare un attestato di conformità con le norme antincendio.
Con lo stesso giudizio, il Governo ha inoltre respinto l'impugnativa inoltrata dalle vicine __________ e __________.
D. Contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo le sorelle __________ ed il rilasciatario della licenza.
a) __________ e __________ contestano anzitutto la sufficienza e la congruenza dei piani annessi alla domanda di costruzione. Eccepiscono poi la mancanza di piani relativi ai posteggi che sarebbero stati realizzati senza permesso sul retro dello stabile e sollevano obiezioni in merito al numero esatto dei posti a sedere previsti dai piani approvati.
Non si oppongono formalmente allo spostamento della cucina, ma esigono garanzie in merito all’assenza di immissioni moleste sul loro fondo.
Contestano infine le tasse di giustizia e le ripetibili poste a loro carico.
b) __________ contesta invece l'obbligo di produrre un attestato comprovante il rispetto delle norme antincendio, sottolineando l’irrilevanza dell’intervento.
E. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Il municipio di __________ si limita a puntualizzare alcuni aspetti della vertenza.
I ricorrenti si avversano vicendevolmente, mentre l’opponente __________ contesta succintamente le tesi del ricorrente __________.
Considerato, in diritto
I ricorsi, tempestivi, sono quindi ricevibili in ordine e possono essere decisi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione è perfettamente nota a questo Tribunale. Le prove sollecitate dalle ricorrenti __________ non sono quindi atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Per gli edifici e gli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore della norma succitata (1.1.97), l’art. 41g LE riserva comunque l’applicazione del diritto anteriore (cpv. 1). Per queste costruzioni, l’obbligo di adattamento al nuovo diritto sorge solo in caso di trasformazioni, ricostruzioni ed ampliamenti (cpv. 2). Deroghe a tale obbligo possono essere accordate dal municipio, in via eccezionale, nel caso di interventi di modesta entità, che non incidono sulla sicurezza (cpv. 3).
2.2. Nell'evenienza concreta, lo spostamento della cucina costituisce una trasformazione interna di una certa rilevanza dal profilo della sicurezza dell'edificio. L'intervento comporta in effetti un apprezzabile spostamento di un impianto di dimensioni non trascurabili, destinato a produrre calore e quindi suscettibile di accrescere il pericolo d’incendio.
In tali circostanze, sostanzialmente giustificato appare quindi l’obbligo imposto dal municipio al ricorrente __________, a titolo di condizione della licenza, di presentare un attestato che certifichi il rispetto delle normative di sicurezza in materia di incendi. Contrariamente a quanto assume l’insorgente, non si può rimproverare all’autorità comunale di aver abusato della latitudine di giudizio che l’art. 41g LE le riserva in ordine all’interpretazione del concetto di intervento di modesta entità, irrilevante dal profilo della sicurezza della costruzione. Rifiutandosi di concedere una deroga fondata sull’art. 41g cpv. 3 LE, il municipio non è sicuramente incorso in una violazione del diritto.
Sotto quest’aspetto, la decisione governativa impugnata va quindi senz’altro confermata.
3.2. Nell'evenienza concreta, i piani presentati dal ricorrente __________ erano sicuramente atti a permettere all'autorità e ad eventuali interessati di rendersi conto della portata delle trasformazioni previste e di verificare la conformità dell’intervento con le norme edilizie concretamente applicabili. Non hanno per nulla impedito alle ricorrenti __________ di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa. Le insufficienze che quest'ultime lamentano non erano di certo tali da imporre un rinvio della domanda all'istante con l'invito a ripresentarla in forma corretta e completa. Non giustificano quindi nemmeno un annullamento della licenza.
3.3. Le ricorrenti lamentano la mancata presentazione di un piano relativo ai posteggi. L'eccezione concerne un’opera edilizia che esula dalla presente procedura. Oggetto della licenza in esame sono unicamente le trasformazioni interne previste dalla domanda di costruzione inoltrata del ricorrente __________. Il fatto che tale domanda non contempli tutte le opere eseguite, per le quali quest’ultimo si era impegnato a chiedere il permesso in sanatoria, non incide minimamente sulla legittimità della licenza accordata.
3.4. Né inficiano la validità della licenza in esame le contestazioni che le ricorrenti sollevano in relazione al numero di posti a sedere dell’esercizio pubblico. Nessuna norma del diritto edilizio comunale permette di limitare il numero di posti a sedere di un esercizio pubblico.
Parimenti, non giustificano il diniego della licenza le modalità di sfruttamento e l’arredo del cortile interno.
3.5. Analoghe considerazioni valgono per lo spostamento interno della cucina, che le ricorrenti peraltro non contestano formalmente. Alle stesse restano comunque riservate le possibilità di difesa offerte dalla legge in tema di tutela da immissioni moleste.
3.6. La modica tassa di giustizia (fr. 300.-), applicata dal Consiglio di Stato a carico delle ricorrenti __________ è contenuta nei limiti fissati dall’art. 28 PAmm ed è adeguatamente commisurata al loro grado di soccombenza. Le obiezioni sollevate in proposito da quest’ultime vanno pertanto disattese.
Analogamente, sfuggono alla critica delle ricorrenti le altrettanto modiche ripetibili (fr. 100.-), poste a loro carico dall’istanza inferiore.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 3, 18 , 28 , 31 , 43 , 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente __________ in ragione di fr. 300.-- e delle ricorrenti __________, in solido, per il resto.
Il ricorrente __________ rifonderà fr. 200.-- a titolo di ripetibili al resistente __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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