AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.55
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00055
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 febbraio 1999 di
contro
la decisione 26 gennaio 1999, no. 352, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 3 dicembre 1998, no. 2472, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato per due mesi la licenza di condurre;
vista la risposta 25 febbraio 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 giugno 1972 __________, nato il 29 aprile 1952, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B.
Dal 1984 al 1992 egli è stato oggetto di cinque ammonimenti per aver superato i limiti di velocità consentiti ed è pure stato obbligato a seguire una giornata di istruzione sulle norme del traffico. Nel giugno 1995 e nel settembre 1997 gli è stata revocata la licenza di condurre per un mese per aver circolato a velocità largamente superiori al limite prescritto.
B. Il 26 ottobre 1998, alle ore 15.31, __________ è stato sorpreso in territorio autostradale di __________ a circolare a 130 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 100 km/h.
A seguito di tali fatti il ricorrente è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 400.--, oltre a fr. 50.-- per tassa di giustizia, ai sensi degli art. 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, 4a ONC. La decisione è cresciuta in giudicato.
C. a) L'11 novembre 1998 la Sezione della circolazione ha comunicato all'insorgente che erano dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Parimenti egli è stato informato della possibilità di inoltrare eventuali osservazioni.
b) Con scritto 23 novembre 1998 __________ ha esposto le sue giustificazioni, di cui si dirà per quanto necessario nel seguito.
c) Con decisione 3 dicembre 1998, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due mesi.
D. a) Con ricorso 21 dicembre 1998 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della risoluzione impugnata. A suo dire la decisione disattenderebbe la giurisprudenza del Tribunale federale in questo ambito, sarebbe lesiva del principio di proporzionalità e non terrebbe in considerazione la sua necessità di disporre della licenza di condurre.
b) Il 26 gennaio 1998 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame. Alla luce dell'infrazione commessa dal ricorrente e tenuto conto delle numerose misure amministrative di cui egli è già stato oggetto, il Governo ha ritenuto adeguata e legittima la misura adottata dal Dipartimento.
E. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo riproponendo le richieste presentate in precedenza. A suo dire, l'infrazione commessa dovrebbe essere considerata di poca gravità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr in considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale in tale ambito, per cui si giustificherebbe il prescindere da qualsiasi misura. Egli mette poi in evidenza che per motivi professionali percorre circa 72'000 km all'anno, gli eccessi di velocità rimproveratigli sono sempre stati commessi in autostrada e mai è stato colto a circolare a velocità superiori a 130 km/h. In considerazione di tali circostanze egli dovrebbe dunque essere ritenuto un automobilista corretto e rispettoso delle norme sulla circolazione stradale. Precisa inoltre che il tratto dove è stata rilevata l'infrazione, lungo circa 1 km, si trova inserito in un tratto di autostrada dove vige il consueto limite di 120 km/h. A suo dire tale restrizione del limite di velocità non sarebbe giustificata. Pertanto egli non ritiene di aver compromesso la sicurezza del traffico.
Sottolinea infine che necessita della licenza di condurre per motivi professionali, in quanto lavora a __________ ed è domiciliato in Ticino, dove è pure attivo a livello politico e sociale, attività che lo impegnano molto e che esigono la sua presenza in Ticino anche nei giorni infrasettimanali.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10.1996 in re T.).
Contestazioni in merito alla legittimità della segnaletica presente in loco non possono essere esaminate in questa sede, in quanto questo Tribunale non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti nella decisione penale cresciuta in giudicato. L'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti, quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, abbia omesso nell'ambito della procedura penale di fare valere i suoi diritti o vi abbia rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996, pag. 698).
L'insorgente ben sapeva che le infrazioni commesse avrebbero comportato anche l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Infatti già l'11 novembre 1998 egli era stato avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Considerato che la decisione di multa gli è stata notificata il 16 novembre 1998, egli aveva dunque la possibilità di ricorrere contro la risoluzione penale.
Non avendo impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa, __________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della predetta giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito penale.
Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore a un mese se la licenza dev'essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
Nell'ambito di tale giudizio, l'autorità deve esaminare in primo luogo la gravità della violazione al codice della strada, la gravità della colpa come pure la reputazione quale conducente dell'amministrato (art. 33 cpv. 2 OAC, DTF 123 II 106 consid. 2, 121 II 127). In ogni caso se la fattispecie non può già più considerarsi lieve per la gravità dell'infrazione commessa e per la colpa, anche in presenza di buona reputazione del conducente, la sanzione deve essergli effettivamente inflitta (DTF 105 I 255, 118 Ib 229).
Il Tribunale federale in una recente sentenza che è stata ampiamente discussa sulla stampa (DTF 124 II 99) ha puntualizzato la sua giurisprudenza, rilevando che chi in autostrada supera di 31-34 km/h la velocità legale di 120 km/h commette un'infrazione di media gravità, per cui si giustifica la revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 1. periodo LCStr senza esame delle circostanze concrete, ossia anche se il conducente gode di una buona reputazione.
E' vero che il Tribunale federale ha situato il limite del superamento a 31 km/h, in presenza del quale la revoca facoltativa dev'essere di principio inflitta, se non sono dati motivi plausibili di discolpa. Questa indicazione giurisprudenziale non preclude però all'autorità amministrativa la facoltà di revocare la licenza di condurre ad un conducente che ha superato il limite di "soli" 30 km/h, se sono dati fattori aggravanti.
Ciò è il caso nella presente fattispecie, ove si consideri che il ricorrente è stato colto, dal 1995 ad oggi, ben due volte a superare i limiti di velocità e dunque fatto oggetto di due revoche della durata di un mese.
6.2. Il ricorrente si è giustificato asserendo che gli eccessi di velocità rimproveratigli sono sempre stati commessi in autostrada.
È ben vero che in autostrada il pericolo per la sicurezza del traffico e di terzi causato da chi circola oltre il limite consentito è minore che nell'abitato (ad esempio per l'assenza di pedoni). Ciò non toglie che anche in autostrada il superamento della velocità prescritta crea un accresciuto pericolo per gli altri utenti, che invece circolano correttamente, e ciò a causa della grossa differenza di velocità o per la presenza di ostacoli concreti. Infatti le restrizioni di velocità poste in determinati punti delle autostrade sono giustificate da ragioni oggettive, quali la presenza di pericoli, di gallerie, o di curve.
In ogni caso si rileva che quanto affermato dal ricorrente non corrisponde al vero, in quanto le prime quattro infrazioni, che sono poi sfociate in provvedimenti amministrativi tra il 1984 ed il 1987, sono tutte state commesse al di fuori del sedime autostradale.
6.3. Neppure giova all'insorgente osservare di non essere mai stato sorpreso a circolare a velocità superiori a 130 km/h. Determinante è unicamente il fatto che egli ha superato i limiti prescritti in larga misura (28 km/h nel 1992, 23 km/h nel 1995, 30 km/h nel 1997).
6.4. Orbene, siccome le revoche a scopo di ammonimento servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività (art. 30 cpv. 2 OAC), e visto che le sanzioni già inflitte al ricorrente non hanno sortito un tale effetto, s'impone oggi di applicare un'ulteriore revoca.
Al proposito va osservato che il numero di chilometri percorso, se da un lato accresce per un conducente (invero chi vi è predisposto) l'eventualità di incorrere in una violazione, non giustifica alcuna particolare attenuante, in quanto le infrazioni al codice della strada devono essere analizzate come tali e non nel contesto della probabilità di commetterle.
Nel caso concreto la licenza di condurre non risulta in tutti i casi indispensabile. La necessità rivendicata dal ricorrente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti l'intero suo reddito - o una parte essenziale dello stesso - come è il caso ad esempio per un autista professionale.
Nelle ragioni esposte dal ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche importanti, che accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. A tali inconvenienti può invero essere posto rimedio, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti segnatamente all'aiuto di un collaboratore o di famigliari o ai mezzi pubblici (cfr. DTF 122 II 24 e seg. consid. 1c, DTF 22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio 1994 in re P., DTF 29 ottobre 1993 in re D.S.).
Per il che il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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