AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.61
Data decisione, Autorità: 01.06.1999, TRAM
140
Incarto n. 52.99.00061
Lugano 1º giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 febbraio 1999 della
__________ patrocinata dallo studio legale __________
contro
la decisione 26 gennaio 1999, no. 333, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 febbraio 1998 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di presentare un attestato di conformità alle prescrizioni antincendio;
viste le risposte:
26 febbraio 1999 del municipio di __________;
3 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
16 marzo 1999 del Dipartimento del territorio, Bellinzona;
esperita una visita in luogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente è proprietaria di un complesso residenziale/commerciale con oltre un centinaio di appartamenti, uffici e negozi, costruito all'inizio degli anni '80 nel centro di __________ (part. no. __________ RFD);
che negli scorsi anni nello stabile si sono verificati alcuni principi d'incendio;
che, ritenendo insufficienti le misure di sicurezza, il 26 febbraio 1998 il municipio di __________ ha ingiunto alla ricorrente di presentare un attestato di conformità alle prescrizioni antincendio;
che contro questa decisione l'obbligata è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 26 gennaio 1996 il Governo ha respinto l'impugnativa;
che, dopo aver accertato mediante perizia che l'immobile presenta significative lacune in materia di sicurezza contro gli incendi, il Consiglio di Stato ha ingiunto alla ricorrente di presentare un rapporto che provi, mediante attive misure d'intervento, che il rischio residuo d'incendio è mantenuto entro un limite accettabile;
che contro questo giudizio la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme all’ordine censurato;
che in sostanza l'insorgente nega che l'art. 44 g RLE costituisca una base legale sufficiente per ordinare la presentazione dell'attestato richiesto; contesta inoltre che l'immobile presenti un elevato grado di rischio secondo la previgente legge sulla polizia del fuoco;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dal Dipartimento del territorio, che con succinte osservazioni sottolinea la legittimità della richiesta avanzata dal municipio;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze della visita in luogo esperita da una delegazione di questo Tribunale;
che giusta l'art. 41d cpv. 3 LE, alle domande per la costruzione, la ricostruzione e la riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituiti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, deve essere allegato un attestato, rilasciato da un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco, che certifichi che il progetto è allestito conformemente alle norme tecniche in materia emanate dal Consiglio di Stato;
che per l'art. 41g cpv. 1LE, gli edifici esistenti prima dell'entrata in vigore della norma succitata (1.1.97: cfr. BU 96,735) sono soggetti al diritto precedente;
che questi edifici devono essere adeguati alle nuove disposizioni solo in caso di riattazione, di trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti (art. 41g cpv. 2 LE);
che l'art. 13 dell'abrogata legge sulla polizia del fuoco del 13.10.1949 (LPF; BU 1949, 135) abilitava il municipio ad intervenire d’ufficio nei confronti di proprietari di stabili per obbligarli a prendere le misure necessarie per eliminare evidenti rischi d'incendio o di esplosione;
che riallacciandosi a quest'ultima disposizione l'art. 44g cpv. 1 RLE impone al "proprietario degli edifici e degli impianti di cui all'art. 44d (rectius: 41d) LE, realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono un reale pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente", di "adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo";
che l’art. 44g cpv. 2 RLE permette al municipio di "concedere esenzioni all'adeguamento unicamente sulla base di una perizia che certifichi che il rischio presente è accettabile";
che quest’ultima disposizione in realtà non è altro che una conseguenza del capoverso precedente: è in effetti evidente che l’obbligo di risanamento non sussiste se il proprietario dimostra mediante perizia che il rischio è accettabile;
che dall'insieme delle norme summenzionate emerge chiaramente che il municipio può esigere la presentazione di un attestato di conformità alle prescrizioni di sicurezza antincendio soltanto in caso di costruzione, ricostruzione e riattazione degli edifici elencati all'art. 44d LE;
che per gli edifici esistenti prima dell'entrata in vigore degli art. 41a - 41g LE, che non formano oggetto di interventi di natura edilizia, il municipio non può pertanto esigere la presentazione di un attestato di conformità;
che per questi edifici l'autorità comunale può soltanto imporre le opere necessarie per eliminare "evidenti rischi d'incendio" (art. 13 LPF), ovvero “un reale pericolo per le cose e per le persone” (art. 44g RLE);
che l'accertamento dell'esistenza di questi presupposti incombe al municipio; spetta all’autorità comunale dimostrare che sussiste un evidente rischio d’incendio, ovvero che la costruzione rappresenta un reale pericolo per le persone e le cose;
che il municipio non può sovvertire l'onere della prova imponendo al proprietario di presentare un attestato di conformità che certifichi l'ossequio delle disposizioni antincendio;
che nell’evenienza concreta il complesso immobiliare della ricorrente è sicuramente un edificio di grande mole ai sensi dell’art. 44d LE;
che questa sua caratteristica non permette tuttavia al municipio di esigere dalla ricorrente la produzione di un attestato di conformità, poiché l’immobile non è oggetto di interventi edilizi e la sua edificazione risale a ben prima che entrassero in vigore gli art. 41a - 41g LE;
che da questo profilo l’ordine impugnato non può quindi essere confermato;
che la fattispecie è esclusivamente retta dagli art. 13 LPF e 44g RLE, che permettono al municipio di imporre l’adozione di adeguati provvedimenti di risanamento ai proprietari di stabili che presentano “evidenti rischi d’incendio”, rispettivamente che “costituiscono un reale pericolo per persone e cose”;
che tali disposizioni non consentono al municipio di imporre al proprietario di stabili versanti in quella situazione di produrre un attestato di conformità; spetta all’autorità comunale di dimostrare che sono date le premesse per esigere l’adozione di provvedimenti di risanamento;
che anche da questo profilo l’ordine impartito dal municipio alla ricorrente non può pertanto essere confermato;
che del tutto inammissibile è lo stravolgimento della decisione impugnata posto in essere dal Consiglio di Stato mediante richiamo dell’art. 44g RLE;
che la norma succitata si limita a permettere all’autorità di imporre l’adozione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare evidenti rischi d’incendio (art. 13 LPF), ovvero situazioni di reale pericolo; non le permette affatto di esigere la presentazione di un rapporto che provi, mediante misure attive di intervento che il rischio residuo di incendio è contenuto entro limiti accettabili;
che l’ordine municipale impugnato non può quindi essere confermato nei termini in cui è stato reimpostato dal Consiglio di Stato;
che la decisione municipale impugnata non può nemmeno fondarsi sull’art. 44g cpv. 2 RLE; questa norma permette soltanto al proprietario gravato da un ordine di adeguamento di sottrarsi al provvedimento dimostrando, mediante perizia, che il reale pericolo addotto dal municipio non sussiste, perché il rischio residuo è accettabile;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma, siccome lesive del diritto;
che, dato l’esito, il Tribunale cantonale amministrativo si limita ad addebitare al comune resistente le spese di perizia e le ripetibili, prescindendo dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 44g RLE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 26 febbraio 1998 del municipio di __________, che ordina alla ricorrente di presentare un attestato di conformità alle prescrizioni antincendio;
1.2. la decisione 26 gennaio 1999, n. 333, del Consiglio di Stato.
Non si preleva tassa di giustizia.
Le spese della perizia ordinata dal Consiglio di Stato sono a carico del comune di __________, che rifonderà alla ricorrente fr. 1’200.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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