AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.63
Data decisione, Autorità: 30.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00063
Lugano 30 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999 di
patrocinate da: avv. __________
contro
la decisione 3 febbraio 1999, no. 479, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 11 novembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ alla locale arcipretura per la ristrutturazione e l'ampliamento della casa parrocchiale (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
26 febbraio 1999 dell'arcipretura di __________;
03 marzo 1999 del municipio di __________;
10 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 17 settembre 1998 l'arcipretura di __________ ha chiesto al locale municipio il permesso di ristrutturare ed ampliare lo stabile situato nella zona del nucleo tradizionale, che funge da casa parrocchiale (part. n. __________ RFD; zona NT - comparto A1). L’ampliamento, stando ai piani annessi alla domanda di costruzione, consisterebbe nell’aggiunta di un edificio largo m 18.80 ed alto m 9.35, che verrebbe ad occupare il sedime compreso tra la facciata NE della casa parrocchiale e la facciata SW dello stabile di due piani, di proprietà delle ricorrenti __________ e __________, che sorge sulla part. n. __________ RFD. La facciata NE dell’aggiunta verrebbe ad insistere sul confine fra i due fondi e sarebbe parzialmente contigua allo stabile delle ricorrenti. La contiguità sarebbe completa a livello del pianterreno. A partire dal primo piano sarebbe invece limitata ad un tratto lungo circa 6 m della facciata SW dello stabile. Sul tratto restante, arretrato di circa m 1.50 dal confine, verrebbe invece a formarsi un corridoio, largo altrettanto e lungo circa 12 m.
B. In tempo utile __________ e __________ si sono opposte alla domanda di costruzione, ritenendo, fra l’altro, che l’edificio costruito in aggiunta alla casa parrocchiale non rispettasse la distanza prescritta dall’art. 24 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo tradizionale (NAPRNT) verso edifici con aperture. A loro, avviso la facciata NE dell’aggiunta avrebbe dovuto rispettare una distanza di 4 m dalla finestra e dalla porta esistenti, a livello del primo piano, nella parte della prospiciente facciata SW del loro stabile, che si situa in arretramento rispetto al confine.
C. Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, l’11 novembre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione delle vicine.
L'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che la finestra e la porta esistenti nella facciata SW dello stabile delle opponenti non fossero configurabili come aperture ai sensi dell’art. 24 NAPRNT. Aperture, secondo questa norma, sarebbero soltanto le finestre a prospetto. Dovendosi considerare la facciata in questione alla stregua di una facciata senza aperture, l’aggiunta avrebbe potuto insistere sul confine, realizzando così quella contiguità che l’art. 25 NAPRNT preconizza anche laddove non viene imposta.
C. Con giudizio 3 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa interposto dalle opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la finestra esistente sulla facciata SW dello stabile delle ricorrenti servisse soltanto all’aerazione di un deposito e fosse quindi da considerare alla stregua di una semplice presa d'aria. La distanza di 4 m prescritta dall'art. 24 NAPRNT non sarebbe pertanto stata applicabile. Analoghe considerazioni varrebbero per la porta, in quanto destinata soltanto a permettere l’accesso alla costruzione.
D. Contro il predetto giudizio governativo le soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
In sostanza, le ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le tesi addotte senza successo in prima istanza. Contestano in particolare che la finestra e la porta esistenti sulla parte arretrata della facciata SW del loro stabile, che si situa a m 1.50 dal confine, non richiamino l'applicazione della distanza di 4 m prescritta dall'art. 24 NAPRNT verso edifici con aperture.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio e l'arcipretura di __________, contestando le tesi delle ricorrenti con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti e dalle fotografie prodotte dalle ricorrenti.
· verso un edificio senza aperture: - in contiguità o a m 3.00
· verso un edificio con aperture:
· verso un fondo non ancora edificato: - in confine o a m 1.50 per pareti cieche; a m 2.00 per pareti con aperture
L'ordinamento delle distanze delle NAPRNT sancito dall'art. 24 NAPRNT si riallaccia all'art. 124 LAC, diventato inapplicabile in seguito all’entrata in vigore del PR (art. 51 LE). Questa norma del diritto privato stabilisce le "distanze verso fabbriche altrui" (cfr. marginale) come segue:
· 4 m se nel muro dell’edificio preesistente vi sono porte, fine- stre od altre aperture a prospetto;
· 3 m se vi sono finestre od altre aperture a semplice luce.
L’art. 24 NAPRNT non ha tuttavia recepito integralmente le distanze prescritte dalla LAC verso edifici di terzi. Ha infatti omesso di riprendere la distinzione tra aperture a prospetto ed aperture a semplice luce, fissando un’unica distanza di 4 m verso edifici con aperture. Non si è inoltre limitato a disciplinare le "distanze verso fabbriche altrui", ma ha anche definito le distanze verso i fondi non ancora edificati, scostandosi in parte dalle regole fissate dagli art. 120, 125 e 126 LAC, che non occorre qui evocare.
La diversa impostazione data dall’art. 24 NAPRNT all'ordinamento delle distanze induce a ritenere che la nozione di “aperture” posta a fondamento di questa norma abbia una portata autonoma, non necessariamente identica a quella della LAC, che le suddivide in due categorie in base al concetto di “veduta” (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 125/128 LAC, N. 1453 seg.). A differenza delle distanze della LAC, quelle dell’art. 24 NAPRNT perseguono peraltro soltanto finalità di natura urbanistica e non anche di tutela della sfera privata.
Al di là di queste considerazioni, suscettibili di ulteriori verifiche, si deve comunque escludere che la nozione di “apertura” qui in esame si identifichi con quella di “finestra a prospetto”, come sostiene il municipio. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio che deve essergli riconosciuta nell’ambito dell'interpretazione del diritto comunale autonomo, la chiara matrice dell’art. 24 NAPRNT non permette di accreditare una simile tesi. Derivando questa norma dall’art. 124 LAC, diventato inapplicabile in seguito all’entrata in vigore del PR, si deve necessariamente ritenere che nella nozione di “apertura”, di cui all’art. 24 NAPRNT, rientrino anche le porte e le altre aperture, indipendentemente dal fatto che siano a prospetto o a semplice luce. La normativa di diritto pubblico non prescrive infatti un’altra, diversa distanza per le aperture a semplice luce. Anche a queste aperture torna quindi applicabile la distanza minima di 4 m.
Il richiamo all’art. 25 NAPRNT, che auspica la contiguità anche nei casi in cui non è dichiarata obbligatoria, non porta a diversa conclusione. Questo obbiettivo pianificatorio non permette infatti di prescindere dall’origine del concetto di “apertura”, attribuendogli il significato riduttivo che gli vien dato dalle precedenti istanze.
Su questa porzione di facciata si aprono una finestra di cm 50x120, che dà direttamente sul confine, ed una porta a vetri di cm 80x155, che si apre invece su un corridoio a cielo aperto, delimitato verso il fondo della parrocchia da un muro di mattoni, eretto lungo il confine sino ad un’altezza di circa due metri dal livello della soletta del primo piano, in guisa di prolungamento verticale del sottostante muro perimetrale.
3.1. Contrariamente a quanto ritengono il municipio, il Consiglio di Stato e la resistente, la finestra costituisce senz’altro un’apertura ai sensi dell’art. 24 NAPRNT. Irrilevante è il fatto che sia soltanto destinata all’aerazione del deposito situato al primo piano dello stabile. Anche non avesse altra funzione, non potrebbe esserle negata la qualità di apertura.
In quanto tale la finestra in questione esige il rispetto della distanza di 4 m prescritta dall’art. 24 NAPRNT verso edifici con aperture. Identica sarebbe del resto la conclusione, se alla fattispecie fosse applicabile l’art. 124 LAC.
3.2. Analogamente, anche la porta configura di per sé un’apertura ai sensi dell’art. 24 NAPRNT. Privo di rilievo è il fatto che sia vetrata o meno e che serva soltanto a dare accesso al deposito. Qualunque sia la sua funzione è da considerare come un’apertura. Qualifica, questa, che peraltro non potrebbe esserle negata nemmeno nel caso in cui la fattispecie fosse giudicata in base all’art. 124 LAC.
Questa porta non richiama tuttavia l’applicazione della distanza di 4 m prescritta dall’art. 24 NAPRNT verso edifici con aperture, poiché non si apre sulla facciata che verrebbe eretta in confine sul fondo della resistente. Davanti ad essa v’è infatti un muro in mattoni, più alto dell’apertura in esame, che si rapporta al fondo contermine come la continuazione verso l’alto del sottostante muro perimetrale SW dello stabile delle resistenti. Di fronte alla porta, configurabile come un’apertura interna, che dà accesso ad un corridoio a cielo aperto, l’aggiunta in contestazione può quindi estendersi sin sul confine, poiché determinante ai fini delle distanze è la facciata dello stabile delle resistenti priva di aperture che sorge sul confine.
Trattandosi di un difetto che non può essere facilmente emendato subordinando la licenza a clausole accessorie, il ricorso va pertanto accolto, annullando il provvedimento impugnato e la decisione governativa che lo conferma. Conclusione, questa, che si imporrebbe, d’altronde, anche nell’ipotesi in cui si volesse seguire la tesi delle precedenti istanze e considerare questo tratto di facciata come privo di aperture, poiché in questo punto non risulterebbe nemmeno rispettata la distanza di 3 m prescritta dall’art. 24 NAPRNT, in alternativa alla contiguità, verso edifici privi di aperture.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 124 LAC; 24 NAPRNT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 3 febbraio 1999 (n. 479) del Consiglio di Stato.
1.2. la licenza edilizia 11 novembre 1998 rilasciata dal municipio di __________ alla resistente per l’ampliamento della casa parrocchiale (part. n. __________ RFD).
La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 1’000.- alle ricorrenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster