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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.64
Data decisione, Autorità: 27.04.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00064
Lugano 27 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 febbraio 1999 della
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
le decisioni 3 febbraio 1999 del Consiglio di Stato (no. 486 e 487) che respingono le impugnative presentate dall’insorgente avverso le licenze edilizie 9 dicembre 1998 rilasciate dal municipio di __________ alla __________ per interventi edilizi sugli edifici di cui ai sub. A, D, E, F della part. no. __________ RFD __________;
viste le risposte:
1° marzo 1999 del municipio di __________;
3 marzo 1999 del Consiglio di Stato;
25 marzo 1999 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la resistente __________ è proprietaria della PPP n. __________ facente parte del condominio __________ (part. no. ____________________ RFD);
che la PPP in questione beneficia di un diritto d’uso esclusivo su alcuni vani destinati a cantina;
che la __________ è inoltre proprietaria della vicina part. n. __________ RFD, a favore della quale è iscritto a RF un diritto di superficie a carico di tre piccoli rustici situati sul fondo di proprietà della ricorrente (part. no. __________ RFD, sub. D, E, F);
che con domanda del 28 settembre 1998 la resistente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di rendere abitabile la cantina assegnata in uso esclusivo alla PPP n. __________ del condominio __________, trasformandola in un appartamento;
che con successiva domanda del 7 ottobre 1998 la stessa resistente ha inoltre chiesto al municipio il permesso di riattare ed ampliare i rustici gravati dal diritto di superficie di cui si è detto sopra;
che alle domande si è opposta la comunione dei comproprietari del condominio __________, contestando all’istante il diritto di disporre a fini edilizi degli oggetti in questione;
che con decisione 9 dicembre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato le licenze richieste, respingendo le opposizioni della comunione dei comproprietari del condominio __________;
che con separati giudizi del 3 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti, respingendo a sua volta l’impugnativa contro di essi inoltrata dall’opponente;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che la richiedente avesse adeguatamente dimostrato il suo diritto di disporre degli oggetti interessati dalle domande di costruzione;
che contro i predetti giudizi governativi la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;
che l’insorgente contesta in particolare la legittimazione della resistente a presentare domande di costruzione per interventi volti ad incrementare la SUL a sua esclusiva disposizione, facendo capo alla superficie edificabile del fondo base, di cui può disporre soltanto con il consenso di tutti i condomini;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e del municipio di __________, che non formulano osservazioni;
che ad identica conclusione previene la __________ con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento, è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista;
che l'art. 8 cpv. 2 RLE, dal canto suo, stabilisce che la domanda e i progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario del fondo e dal progettista;
che lo scopo precipuo di queste disposizioni è quello di evitare che l'autorità sia chiamata ad esaminare domande di costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete, poiché all'istante fa difetto il diritto di disporre del fondo dedotto in edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 4 N. 737);
che queste prescrizioni d’ordine tutelano soprattutto gli interessi dell'autorità, permettendole di non dar seguito a domande di costruzione presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (STA 29.4.93 in re __________; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 4 LE N. 737);
che la domanda di costruzione può essere presentata anche dal titolare di un diritto di superficie o di una servitù; a tal fine è sufficiente che il richiedente renda verosimile il suo diritto di disporre del fondo gravato per eseguire un’opera rientrante nei limiti del diritto iscritto a RF (RDAT 1987 N. 131; Scolari, op. cit., N. 740);
che la legittimazione a chiedere il rilascio del permesso di costruzione è una questione pregiudiziale che l'autorità amministrativa deve risolvere in base alle regole del diritto civile;
che in questo contesto l'autorità deve comunque tener presente che lo scopo principale della procedura di rilascio del permesso è quello di accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti e non quello di stabilire se l'istante ha effettivamente diritto di disporre del fondo;
che l'autorità amministrativa può quindi limitarsi ad un giudizio di apparenza, lasciando al giudice civile il compito di dirimere eventuali vertenze circa l’effettivo diritto dell’istante di disporre del fondo a fini edilizi (Scolari, op. cit., N. 744);
che considerato il bene giuridico protetto da queste disposizioni, l'autorità può quindi anche rinunciare a prevalersene e statuire nel merito di domande presentate da istanti che non dimostrano in modo inequivocabile di poter liberamente disporre del fondo; la decisione che ne scaturisce resta comunque valida anche nel caso in cui dovesse risultare che l'istante non dispone effettivamente di tale facoltà;
che nell’evenienza concreta la resistente ha fondato la sua legittimazione a chiedere la licenza edilizia per i controversi interventi sul diritto d’uso esclusivo gravante a suo favore la cantina che verrebbe resa abitabile e sul diritto di superficie iscritto a carico dei rustici da ampliare;
che il municipio di __________ ha ritenuto sufficientemente provato il diritto vantato dalla resistente di disporre a fini edilizi degli oggetti delle domande di costruzione inoltrate;
che la decisione dell’autorità comunale, per quanto opinabile, resiste alle critiche dell’insorgente: non spetta invero al municipio, ma al giudice civile stabilire se il diritto di disporre vantato dalla __________ comprenda anche la facoltà di impegnare a proprio esclusivo vantaggio la superficie edificabile del fondo base;
che, non sollevando l’insorgente altre obiezioni all’infuori di quelle riferite al diritto di disporre a fini edilizi degli oggetti in esame, il ricorso va senz’altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art. 4 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico dei condomini in solido che rifonderà fr. 900.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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