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Numero d'incarto:
52.1999.69
Data decisione, Autorità:
21.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00069
Lugano
21 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1 marzo 1999 di
contro
la
decisione 10 febbraio 1999, no. 621, del Consiglio di Stato che intervenendo
quale autorità di vigilanza sui comuni ingiunge al municipio di __________ di
fissare all'insorgente un termine per l'inoltro di una domanda di costruzione
in sanatoria per tutte le opere abusive eseguite sulla part. no. __________
RF a __________;
viste le risposte:
-
10 marzo 1999 di __________;
-
10 marzo 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
23 marzo 1999 del municipio di
__________;
-
29 marzo 1999 del Dipartimento del
territorio, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 novembre 1997 il
ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
realizzare un terrapieno sulle part. no. __________, __________ e __________
RF, situate a __________, fuori della zona edificabile;
che nei termini di pubblicazione il vicino __________ ha
dichiarato di non opporsi all'intervento, limitandosi ad esigere che l'opera
venisse realizzata in modo da resistere alle intemperie, in particolare al
dilavamento provocato da forti pioggie;
che il Dipartimento del territorio si è in un primo tempo
opposto alla domanda, ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT;
che, invitata a riconsiderare la propria posizione, il 15
giugno 1998 l'autorità cantonale è rinvenuta sulla sua determinazione ed ha
preavvisato favorevolmente l'intervento, subordinandolo a determinate
condizioni;
che, previo esperimento di un sopralluogo nell'ambito del
quale sarebbe stata accertata l'esecuzione di opere non previste dai piani
inoltrati, il 9 settembre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta;
che l'autorità comunale ha a sua volta imposto ulteriori
condizioni, al fine di tener conto dei lavori eseguiti nel frattempo;
che, venuto a conoscenza della licenza accordata, il 13 novembre
1998 __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 10 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile l'impugnativa, non avendo l’insorgente inoltrato
formale e tempestiva opposizione alla domanda di costruzione;
che, intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, il
Governo ha nondimeno annullato le condizioni apposte dal municipio di
__________ in aggiunta a quelle decretate dal Dipartimento del territorio,
ritenendo che le modifiche dovessero essere sottoposte alla procedura di
rilascio del permesso;
che in questa veste il Consiglio di Stato ha inoltre ingiunto
al municipio di fissare al qui ricorrente un congruo termine per l'inoltro di
una domanda di costruzione in sanatoria per le opere eseguite abusivamente;
che __________ impugna soltanto quest'ultimo provvedimento
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente nega di aver eseguito opere abusive,
asserendo in particolare di non aver nemmeno realizzato compiutamente i lavori
previsti dalla domanda di costruzione iniziale;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni, mentre il Dipartimento del territorio chiede che sia
evaso ai sensi dei considerandi;
che il municipio di __________ giustifica il suo operato,
dichiarando di non opporsi comunque al giudizio impugnato;
che __________, dal canto suo, postula il rigetto
dell'impugnativa con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE in combinazione con l’art.
207 cpv. 2 LOC;
che all'insorgente va riconosciuta la legittimazione a
ricorrere;
che il ricorrente è infatti direttamente toccato dal
provvedimento con cui l'autorità di vigilanza sui comuni ha imposto al
municipio di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per
opere realizzate in contrasto con la licenza rilasciatagli dal municipio di
__________;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
sopralluogo (art. 18 PAmm);
che in caso di accertamenti insufficienti il Tribunale
cantonale amministrativo può in effetti annullare il giudizio impugnato, rinviando
gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione, previa completazione del’istruttoria
(art. 65 PAmm);
che l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in
sanatoria per opere abusive presuppone il preventivo accertamento dell'effettiva
esecuzione di lavori sprovvisti dell’autorizzazione necessaria;
che nell'evenienza concreta il Consiglio di Stato ha fondato
il provvedimento impugnato sul convincimento che il ricorrente avesse
effettivamente eseguito lavori non previsti dai piani annessi alla domanda di
costruzione inoltrata;
che questa deduzione si fonda su semplici notizie di
sopralluoghi esperiti dalle precedenti istanze; non è confortata da alcun riscontro
oggettivo che permetta di verificarne l’esattezza; agli atti mancano persino i
verbali di quei sopralluoghi;
che le notizie in questione non possono in alcun modo essere
considerate alla stregua di un accertamento sufficiente dell’avvenuta
esecuzione di lavori abusivi, suscettibile di giustificare l’ordine di
inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che l’ingiunzione avversata presuppone un preventivo rilievo
dei lavori effettivamente eseguiti, suscettibile di essere posto a confronto
con i piani delle opere autorizzate;
che non spetta a questo tribunale sobbarcarsi l’onere degli accertamenti
che il Consiglio di Stato ha omesso di esperire;
che in tali circostanze il ricorso va accolto, annullando il
provvedimento censurato siccome fondato su accertamenti carenti;
che gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato, affinché
renda semmai una nuova decisione, previa completazione degli accertamenti;
che dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall’assegnazione di ripetibili;
visti gli art. 21 LE; 209 LOC; 24 LPT; 3, 18, 28, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. il dispositivo no. 2.2. della
decisione 10 febbraio 1999 del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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