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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.69
Data decisione, Autorità: 21.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00069
Lugano 21 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 marzo 1999 di
contro
la decisione 10 febbraio 1999, no. 621, del Consiglio di Stato che intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni ingiunge al municipio di __________ di fissare all'insorgente un termine per l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per tutte le opere abusive eseguite sulla part. no. __________ RF a __________;
viste le risposte:
10 marzo 1999 di __________;
10 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
23 marzo 1999 del municipio di __________;
29 marzo 1999 del Dipartimento del territorio, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 novembre 1997 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di realizzare un terrapieno sulle part. no. __________, __________ e __________ RF, situate a __________, fuori della zona edificabile;
che nei termini di pubblicazione il vicino __________ ha dichiarato di non opporsi all'intervento, limitandosi ad esigere che l'opera venisse realizzata in modo da resistere alle intemperie, in particolare al dilavamento provocato da forti pioggie;
che il Dipartimento del territorio si è in un primo tempo opposto alla domanda, ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT;
che, invitata a riconsiderare la propria posizione, il 15 giugno 1998 l'autorità cantonale è rinvenuta sulla sua determinazione ed ha preavvisato favorevolmente l'intervento, subordinandolo a determinate condizioni;
che, previo esperimento di un sopralluogo nell'ambito del quale sarebbe stata accertata l'esecuzione di opere non previste dai piani inoltrati, il 9 settembre 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta;
che l'autorità comunale ha a sua volta imposto ulteriori condizioni, al fine di tener conto dei lavori eseguiti nel frattempo;
che, venuto a conoscenza della licenza accordata, il 13 novembre 1998 __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 10 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, non avendo l’insorgente inoltrato formale e tempestiva opposizione alla domanda di costruzione;
che, intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, il Governo ha nondimeno annullato le condizioni apposte dal municipio di __________ in aggiunta a quelle decretate dal Dipartimento del territorio, ritenendo che le modifiche dovessero essere sottoposte alla procedura di rilascio del permesso;
che in questa veste il Consiglio di Stato ha inoltre ingiunto al municipio di fissare al qui ricorrente un congruo termine per l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per le opere eseguite abusivamente;
che __________ impugna soltanto quest'ultimo provvedimento davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente nega di aver eseguito opere abusive, asserendo in particolare di non aver nemmeno realizzato compiutamente i lavori previsti dalla domanda di costruzione iniziale;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, mentre il Dipartimento del territorio chiede che sia evaso ai sensi dei considerandi;
che il municipio di __________ giustifica il suo operato, dichiarando di non opporsi comunque al giudizio impugnato;
che __________, dal canto suo, postula il rigetto dell'impugnativa con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE in combinazione con l’art. 207 cpv. 2 LOC;
che all'insorgente va riconosciuta la legittimazione a ricorrere;
che il ricorrente è infatti direttamente toccato dal provvedimento con cui l'autorità di vigilanza sui comuni ha imposto al municipio di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per opere realizzate in contrasto con la licenza rilasciatagli dal municipio di __________;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza sopralluogo (art. 18 PAmm);
che in caso di accertamenti insufficienti il Tribunale cantonale amministrativo può in effetti annullare il giudizio impugnato, rinviando gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione, previa completazione del’istruttoria (art. 65 PAmm);
che l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per opere abusive presuppone il preventivo accertamento dell'effettiva esecuzione di lavori sprovvisti dell’autorizzazione necessaria;
che nell'evenienza concreta il Consiglio di Stato ha fondato il provvedimento impugnato sul convincimento che il ricorrente avesse effettivamente eseguito lavori non previsti dai piani annessi alla domanda di costruzione inoltrata;
che questa deduzione si fonda su semplici notizie di sopralluoghi esperiti dalle precedenti istanze; non è confortata da alcun riscontro oggettivo che permetta di verificarne l’esattezza; agli atti mancano persino i verbali di quei sopralluoghi;
che le notizie in questione non possono in alcun modo essere considerate alla stregua di un accertamento sufficiente dell’avvenuta esecuzione di lavori abusivi, suscettibile di giustificare l’ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che l’ingiunzione avversata presuppone un preventivo rilievo dei lavori effettivamente eseguiti, suscettibile di essere posto a confronto con i piani delle opere autorizzate;
che non spetta a questo tribunale sobbarcarsi l’onere degli accertamenti che il Consiglio di Stato ha omesso di esperire;
che in tali circostanze il ricorso va accolto, annullando il provvedimento censurato siccome fondato su accertamenti carenti;
che gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato, affinché renda semmai una nuova decisione, previa completazione degli accertamenti;
che dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall’assegnazione di ripetibili;
visti gli art. 21 LE; 209 LOC; 24 LPT; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. il dispositivo no. 2.2. della decisione 10 febbraio 1999 del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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