AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.80
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00080
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 marzo 1999 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 24 febbraio 1999 del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame del ricorrente avverso la risoluzione 23 novembre 1998 con la quale il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 600.-- per il disturbo arrecato alla quiete pubblica;
viste le risposte:
· 29 marzo 1999 del comune di __________, rappresentato dal suo municipio;
· 31 marzo 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella notte tra il 1. ed il 2 agosto 1998 la polizia del comune di __________ ha dovuto intervenire più volte presso il ricorrente a causa della musica assordante proveniente dal suo appartamento, nel quale circa cinquanta persone stavano festeggiando i suoi quarant'anni. Gli interventi della polizia, sollecitati dal vicino __________, possono essere riassunti come segue:
· ore 23.00: il ricorrente è stato invitato a chiudere le finestre sul lato verso via __________ al fine di non disturbare i vicini ivi residenti;
· ore 03.00-03.40: gli agenti di polizia hanno fatto spegnere lo stereo al multato;
· ore 04.40: "l'agt. __________ comunica che il __________ si rifiuta di spegnere la musica, per cui da parte nostra si è provveduto a disinserite i riproduttori di musica staccando l'alimentazione elettrica."
· ore 05.00: "ritelefona il nominato __________, comunicando che appena è uscita la pattuglia la musica è ricominciata. Informato la pattuglia che nuovamente interviene, e inoltre visto che sono presenti una cinquantina di persone si chiede la collaborazione della locale gendarmeria."
· ore 05.25: "via radio la pattuglia comunica che è impossibile far ragionare i presenti e meno ancora il __________ per cui si è provveduto a disinserire la valvola principale della corrente elettrica."
B. a) Il 2 agosto 1998 la polizia comunale di __________ ha intimato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per non aver rispettato l'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti, disturbando la quiete pubblica con della musica proveniente da un impianto acustico.
b) Con lettera 25 agosto 1998 il denunciato si è scusato per il rumore cagionato. Ha inoltre precisato che tutto il vicinato era stato avvisato che avrebbe avuto luogo una festa, a cui tutti erano invitati. In ogni caso l'unico vicino ad aver protestato per il rumore è stato il signor __________. Egli ha infine sottolineato di aver scelto la sera del 1. agosto in quanto "notte libera".
C. Con decisione 23 novembre 1998 la polizia di __________ ha inflitto ad __________ una multa di fr. 600.--. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 1 e 7 Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti (in seguito: OMRM) e 145, 147, 148 e 150 LOC.
D. Con ricorso 9 dicembre 1998 l'insorgente è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento della risoluzione impugnata. In sostanza egli ha contestato gli addebiti mossigli, in quanto non vi sarebbero prove a suo carico. Egli ha inoltre sottolineato che i fatti si sono svolti la notte del 1. agosto.
E. Il 24 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto sufficientemente provati i fatti e la multa confacentemente proporzionata.
F. Il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo riproponendo le stesse domande e giustificazioni presentate in precedenza. Egli ha poi prodotto la lettera indirizzata ai vicini per avvisarli della festa progettata.
G. Il Consiglio di Stato ed il municipio del comune di __________ non hanno formulato particolari osservazioni, limitandosi a riconfermarsi nelle proprie rispettive decisioni.
Considerato, in diritto
La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 148 cpv. 3 LOC. La legittimazione del ricorrente è certa, essendo egli direttamente toccato dalla decisione impugnata. Il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Giusta l'art. 1 OMRM sul territorio del comune di __________ sono vietati i rumori causati senza necessità o per mancanza delle indispensabili precauzioni; rumori suscettibili di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti. L'art. 7 OMRM prescrive poi che gli apparecchi di riproduzione del suono possono essere usati soltanto con l'intensità sonora usuale nei locali. Dopo le ore 23.00, i suoni devono essere ridotti in modo da non essere percepibili da terzi.
Giusta gli art. 145 LOC e 16 OMRM il municipio punisce con la multa fino a 10'000.-- le contravvenzioni alle ordinanze municipali.
Un'immissione sonora cagiona molestia quando supera il limite di tollerabilità ponendo mente alle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini della popolazione. Per valutare il limite di tollerabilità, rispettivamente d'intollerabilità della molestia occorre far capo a criteri oggettivi (ZBl 1967 pag. 514). Il parametro di giudizio non è dato dal modo di sentire di singole persone particolarmente sensibili ma, di principio, da una collettività più vasta (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
edizione, n. 1363). È tuttavia chiaro che l'intervento dell'autorità dev'essere diretto a tutelare gli interessi collettivi. Intervento che dev'essere fatto anche quando una sola persona si sia opposta alla turbativa e però appare come turbativa di carattere generale e lesiva di un interesse che appartiene alla collettività o ad una parte rilevante di essa (cfr. E. Ratti, Il Comune, vol. II; 1988, pag. 856).
Gli interventi della polizia comunale sono avvenuti a seguito delle lamentele di un unico vicino. Si potrebbe dunque credere che solo questo cittadino, particolarmente sensibile al rumore, l'abbia percepito come molesto, mentre per gli altri vicini rientrava entro valori tollerabili. L'esame delle prove in atti smentiscono tuttavia tale tesi e inducono questo tribunale a maturare il convincimento che le immissioni foniche cagionate dal ricorrente erano moleste.
In questa sede l'insorgente ha prodotto la lettera indirizzata al vicinato (doc. B), con la quale avrebbe avvertito i vicini della festa di compleanno che si sarebbe tenuta il 1. agosto. In questo scritto __________ si era scusato "per gli eventuali disturbi derivanti dall'intrattenimento musicale e lo schiamazzo delle persone che festeggiano. Ad ogni modo è cordialmente invitato chiunque abbia il piacere di partecipare, sia perché non riesce a dormire, sia per un piacere personale. Sarà mia premura contenere il più possibile l'eventuale disturbo negli orari di tarda notte, ma come ben potete immaginare la __________ per essere una __________ deve poter esprimersi attraverso l'energia dei partecipanti." Dal tenore di questa lettera si evince che già il ricorrente preventivava di cagionare rumori molesti al vicinato. Che poi l'intensità della musica era tale da disturbare l'intero vicinato, benché solo un vicino si sia lamentato, lo si evince dalla frequenza e dalle modalità d'intervento della polizia. Infatti se dopo il primo intervento, gli agenti avessero constatato delle immissioni sonore contenute nei limiti prescritti, non si sarebbero ripresentati presso l'abitazione del ricorrente altre tre volte, bensì avrebbero rifiutato di dar seguito ai solleciti del vicino __________.
Pure l'inasprimento delle misure messe in atto dagli agenti di polizia dimostra che il rumore non era più tollerabile. Sintomatico a tal proposito è che, risultati vani i precedenti tentativi di riportare la situazione alla normalità, gli agenti di polizia hanno dapprima staccato l'alimentazione elettrica dell'impianto stereo e poi hanno dovuto addirittura disinserire la valvola principale della corrente elettrica dello stabile. Quest'ultima misura è stata adottata dopo che la polizia aveva constatato che era "impossibile far ragionare i presenti e meno ancora il __________ " (rapporto di servizio notturno 1-2 agosto 1998 della polizia di __________). La drasticità di tale misura dimostra l'intollerabilità della situazione e che le immissioni foniche erano moleste.
I fatti in questione sono inoltre stati ammessi anche dal ricorrente stesso, allorquando nelle proprie osservazioni 25 agosto 1998 inoltrate avverso il rapporto di contravvenzione si è scusato per il disagio causato dalla festa. Egli era dunque cosciente della molestia delle immissioni foniche cagionate.
Infondata è la giustificazione addotta dal ricorrente, secondo cui le immissioni foniche da lui prodotte erano da tollerare, in quanto nella notte tra il 1. ed il 2 agosto vige un regime straordinario detto "notte libera". Lo statuto di "notte libera" consente ad esempio agli esercizi pubblici di prolungare l'orario di apertura al di là del consentito. Esso non autorizza tuttavia i cittadini a cagionare molestie alla collettività o ad infrangere le disposizioni di polizia, volte alla tutela dell'ordine pubblico. Le prescrizioni concernenti la repressione dei rumori molesti devono essere rispettate anche in queste situazioni.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, questo tribunale ritiene che l'insorgente ha violato l'art. 7 OMRM. Egli non può dunque essere prosciolto dall'addebito che gli è stato mosso.
Ora, è indubbio che il ricorrente ha agito scientemente, prova ne è la lettera "d'invito" indirizzata al vicinato, la necessità di ben quattro interventi da parte della polizia e la non ottemperanza agli ordini impartitigli dagli agenti di polizia.
Pertanto sulla scorta di tali valutazioni questo tribunale ritiene la multa inflitta confacentemente proporzionata ai criteri di valutazione summenzionati.
Per questi motivi,
visti gli art. 145 e 148 LOC; 1 ss. OMRM; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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