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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.81
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00081
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 marzo 1999 di
contro
la decisione 24 febbraio 1999, n. 788, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 26 ottobre 1998 del municipio di __________, con la quale gli è stata inflitta una multa di fr. 1'500.-- per violazione della LE.;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la comunione ereditaria __________, composta da __________ e __________, è proprietaria del fondo n. __________ RF di __________, sul quale sorge l'azienda agricola gestita da __________;
che nel corso del 1993 __________ ha accettato la proposta della ditta __________ di eseguire un livellamento della particella n. __________ RF abbassando una collinetta e riempiendo la zona circostante con mc 4'300 di materiale;
che i suddetti lavori erano quasi terminati, allorquando il 18 aprile 1995 il municipio di __________, dopo aver accertato che gli stessi non erano stati preventivamente autorizzati dalle competenti autorità, ne ha ordinato la sospensione;
che con decisione municipale 26 marzo 1996, confermata anche dal Consiglio di Stato il 27 febbraio 1997, la licenza di costruzione per la predetta esecuzione, richiesta a posteriori, è stata negata; il ricorso interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la suddetta decisione è stato stralciato dai ruoli poiché le parti hanno aderito alla proposta transattiva formulata dal Giudice delegato nel corso del sopralluogo del 24 giugno 1997, in base alla quale la ditta __________ ha assunto l'impegno di ripristinare lo "statu quo ante" del fondo, eliminando il colmataggio, entro il 30 aprile 1998 (STA 14.07.1997 in re M.A.SA e CE B.-C.);
che il 21 settembre 1998 il municipio di __________ ha avviato tre procedure contravvenzionali, contro __________, __________, e __________, amministratore unico della __________, intimando loro tre distinti rapporti di contravvenzione per lavori abusivi di colmataggio e livellamento del terreno eseguiti sul mappale n. __________;
che infine, per quanto riguarda __________, il municipio di __________ con decisione 26 ottobre 1998, non condividendo le osservazioni formulate dall'amministrato nel merito del rapporto di contravvenzione, gli ha inflitto una multa di fr. 1'500.-- per violazione degli art. 1 e segg. LE, 5 RLE e 55 NAPR del comune di __________;
che avverso la predetta decisione di multa __________ è insorto il 13 novembre 1998 avanti al Consiglio di Stato, chiedendo in via principale l'annullamento della sanzione ed in via subordinata una riduzione della multa inflittagli;
che l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso riconoscendo il ricorrente colpevole dell'infrazione con la motivazione che, in quanto proprietario, ha consciamente autorizzato il deposito di materiale sul suo fondo da parte di terzi;
che inoltre l'ammontare della sanzione inflitta è stato ritenuto dal Consiglio di Stato tutto sommato ragionevole e ancora nei limiti fissati dalla legge, giustificato dalla gravità dell'infrazione e dall'agire perlomeno per negligenza colpevole del multato;
che __________ insorge ora davanti al Tribunale Cantonale Amministrativo con le stesse richieste già formulate avanti all'istanza inferiore;
che il ricorrente sottolinea di non aver ricavato alcun utile dal colmataggio, che unica responsabile di tale opera è la ditta __________, e che l'ammontare della multa è stato fissato senza tenere conto delle sue condizioni economiche di pensionato con una piccola azienda agricola e del suo grado di colpa;
che per contro il Consiglio di Stato ed il Municipio di __________ chiedono che il ricorso venga respinto;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm); il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 46 cpv. 1 LE le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.– se è stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.– se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa sino a fr. 10'000.– negli altri casi. Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE).
Sono punibili, precisa la norma in esame, tutte le persone che hanno concorso al perfezionamento dell'infrazione, anche solo per negligenza (cpv. 4). Sono quindi passibili di sanzione tanto il proprietario del fondo, quanto il progettista, il direttore dei lavori o l'appaltatore (cfr. art. 58 cpv. 3 LE 1973).
L'art. 46 LE si fonda quindi sul principio della responsabilità per colpa, non su quello della responsabilità oggettiva. Punibile è soltanto il trasgressore per comportamento. Il semplice perturbatore per situazione non è di principio passibile di sanzioni (cfr. Scolari, Commentario, II ed., n. 1139);
che scopo della multa è quello di scoraggiare il contravventore dal compiere ulteriori infrazioni, rispettivamente di favorire l'osservanza della legge. Nella commisurazione della multa, oltre che della gravità dell'infrazione e, se del caso della colpa, occorre tener conto dei motivi dell'infrazione, dell'eventuale profitto ricavato dall'autore, della condotta anteriore, delle sue condizioni personali, nonché dell'importanza dei lavori eseguiti. Quando deve verificare l'importo di una multa inflitta in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale amministrativo dispone, contrariamente alla regola generale relativa al controllo dell'esercizio del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm), di pieno potere cognitivo, trattandosi di un procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (RDAT II-1995 N. 19; STA inedite 18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3; 10 novembre 1997 in re E. C. e P.W., consid. 3.3.);
che __________, sebbene non sia l'esecutore materiale dei lavori in questione, si è reso responsabile di una violazione formale della LE, poiché nella sua qualità di comproprietario ed usufruttuario ha esplicitamente autorizzato il deposito di materiale da parte di terzi sul proprio fondo, senza preventivamente chiedere ed ottenere la necessaria licenza edilizia;
che, usando la diligenza dovuta, __________ avrebbe dovuto sapere che i lavori eseguiti dalla ditta __________ erano soggetti all'obbligo di ottenimento di un permesso: il divieto di intraprendere attività edilizie senza la necessaria autorizzazione è d'altronde notorio (cfr. STA DP 117/94 del 21.07.1994 in re Comune di P.N.);
che nell'agire di __________ è quindi ravvisabile una negligenza colpevole;
che la circostanza che il sergente di Polizia di __________, per quanto a conoscenza dei lavori in questione, non abbia reso edotto __________ sulla necessità di richiedere la licenza di costruzione, non permette di escludere la negligenza nell'agire del ricorrente, rispettivamente non può essere considerata quale attenuante, trattandosi di persona notoriamente incompetente in materia edilizia;
che poste queste premesse, resta da esaminare l'ammontare della sanzione inflitta ad __________, atteso che le autorità di ricorso devono pronunciarsi liberamente sulla commisurazione della pena (RDAT II-1995 N.19);
che __________ è persona di modeste condizioni economiche (pensionato AVS con una piccola azienda agricola), che dall'esecuzione dei lavori in questione non ha ricavato alcun utile, ciò tanto più se si considera che gli stessi sono stati sospesi nell'aprile 1995 per ordine del municipio di __________ e che la ditta __________ ha già provveduto al ripristino dello "status quo ante" del fondo (cfr. osservazioni 6.10.1998 di __________ al rapporto di contravvenzione);
che la multa di Fr. 1'500.-- applicata dal municipio di __________, ponderate tutte le circostanze e particolarità del caso concreto, appare eccessiva; tenuto conto dell'effettiva gravità dell'infrazione commessa, delle condizioni personali e della colpa imputabile al trasgressore, la multa inflitta ad __________ viene ridotta a Fr. 300.--, importo tutto sommato meglio proporzionato alla fattispecie e più ossequioso ai criteri che informano la quantificazione giuridica di questa specifica sanzione nell'ambito della LE;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso contro la decisione 14 febbraio 1998 n. 788 del Consiglio di Stato deve essere parzialmente accolto;
che il giudizio governativo viene modificato di conseguenza.
visti gli art. 46 LE; 148 LOC, 18, 43, 46 PAmm, 55 NAPR e ogni altra norma applicabile
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 24 febbraio 1999 (n. 788) del Consiglio di Stato è annullata e riformata come segue:
"1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. La multa inflitta ad __________ da parte del municipio di __________ con risoluzione 26 ottobre 1998 è fissata in Fr. 300.--.
Non si prelevano né tasse né spese".
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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