AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.85
Data decisione, Autorità: 08.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00085
Lugano 8 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 marzo 1999 del
contro
la decisione 3 marzo 1999, no. 938, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 4 agosto 1999 con cui il municipio di __________ ha negato a __________ la licenza edilizia per posare un serbatoio per l'acqua potabile fuori della zona edificabile (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
31 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
25 aprile 1999 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il resistente __________ è proprietario di una casa di vacanza, situata nella zona agricola di __________, in località __________ (part. no. __________ RFD). L'edificio è allacciato ad una condotta dell' acqua potabile, che sino a qualche tempo fa serviva altre due case (__________e ), situate nelle immediate vicinanze. La condotta fa capo ad un serbatoio di 5'000 l, situato più a monte, su un fondo dello stesso resistente (part. n. __________ RFD) che è alimentato da una sorgente privata (), posta in prossimità dell’alpe __________.
Un paio di anni fa i due vicini, associatisi ad un terzo (__________), hanno posato una nuova condotta per allacciarsi, con l'aiuto di una pompa, alla rete di distribuzione dell'acqua potabile dell'azienda comunale, che passa più a valle sulla strada cantonale.
B. Il resistente __________ non si è aggregato all’intervento ma ha chiesto al municipio il permesso di posare un ulteriore serbatoio di 13'000 l, ad una cinquantina di metri più a valle di quello esistente, dove sbocca il tubo del troppo pieno, allo scopo di raccogliere l'acqua in eccedenza e convogliarla verso la sua abitazione, attraverso una nuova condotta.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo insoddisfatte le condizioni poste dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. L'autorità cantonale ha in particolare rilevato che l'insorgente poteva far capo alla rete di distribuzione realizzata dai vicini per le loro case.
Preso atto dell'opposizione dipartimentale, il municipio ha negato la licenza edilizia. Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 3 marzo 1999 il Governo ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta, alla condizione che il serbatoio venisse interrato e che il ricorrente dimostrasse il diritto di prelevare l'acqua.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il potenziamento dell'impianto fosse indispensabile per continuare ad utilizzare l'abitazione secondaria.
D. Contro il predetto giudizio governativo si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________, chiedendone l'annullamento.
In sostanza, l'insorgente ritiene che il resistente possa benissimo allacciarsi alla rete privata realizzata dai vicini.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il resistente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
La situazione dei luoghi e dell'oggetto della vertenza è sufficientemente nota a questo tribunale e risulta in modo chiaro dagli atti. Il sopralluogo sollecitato dal resistente non è quindi necessario (art. 18 PAmm).
2.1. Nelle zone agricole è in linea di massima ammessa soltanto la costruzione di edifici ed impianti connessi all’utilizzazione agricola del suolo. Le opere devono in sostanza servire all'economia agricola o perlomeno facilitare lo sfruttamento agricolo del terreno (DTF 117 Ib 503, 116 Ib 134).
2.2. Nel caso in esame, il potenziamento dell’impianto è essenzialmente destinato a migliorare l’approvvigionamento di acqua potabile della casa di vacanza del resistente. Non serve quindi alla gestione agricola del fondo. Il fatto che possa anche essere utilizzato per abbeverare alcuni asini nani, che il resistente alleva per hobby vicino a casa, quando viene in vacanza in Ticino, non porta a diversa conclusione.
Ne discende che dal profilo dell’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'intervento non può essere autorizzato.
3.2. Nel caso in esame, è evidente che l'intervento non può essere autorizzato in base all'art. 24 cpv. 1 LALPT. La posa di un serbatoio destinato ad accumulare l'acqua potabile necessaria ad una casa di vacanza situata fuori della zona edificabile non soddisfa in effetti il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT). Così come la destinazione della casa non esige un'ubicazione fuori della zona edificabile, nemmeno la destinazione dell’impianto per l’approvvigionamento dell’acqua potabile giustifica siffatta ubicazione.
4.2. Dal profilo degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, occorre rilevare che la posa di un secondo serbatoio di capienza quasi tripla rispetto a quello esistente, ad una cinquantina di metri da quest'ultimo, costituisce una trasformazione che altera in misura assai rilevante l'identità dell'impianto originario. A maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che l’intervento non si limita alla posa del serbatoio, ma comprende anche la messa in opera di una seconda condotta di adduzione dell'acqua verso l'abitazione del resistente, parallela a quella che già esiste più a monte. Trattandosi di un intervento che sovverte in modo sostanziale l'identità dell'impianto esistente, l’ampliamento, così com'è stato concepito, non risponde pertanto alle condizioni poste dall'art. 24 cpv. 2 LPT.
A maggior ragione si giustifica questa conclusione, ove si consideri che il potenziamento dell’impianto non soddisfa nemmeno il requisito dell'indispensabilità dell'intervento sancito dall'art. 75 LALPT. Anzitutto non è per nulla dimostrato che il nuovo serbatoio sia necessario per continuare ad utilizzare la casa di vacanza: basti, in proposito considerare che quello esistente prima serviva tre case, mentre ora serve solo la casa del resistente. Ma anche se fosse dimostrato che il serbatoio esistente è troppo piccolo, non è dato di vedere per qual motivo non si possa ingrandirlo e se ne debba posare un secondo, di capienza tripla, a distanza ragguardevole. Tanto meno è dato di vedere per qual motivo si renda necessario posare una seconda condotta, parallela a quella esistente.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 24 LPT, 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 marzo 1999, no. 938, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 4 agosto 1998 del municipio di __________ è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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