AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.86
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.99.00086
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 marzo 1999 di
__________ patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 3 marzo 1999 (no. 941) del Consiglio di Stato, che annulla la licenza edilizia 30 dicembre 1988 rilasciata dal municipio di __________ per l’edificazione di una casa d’abitazione al posto di una stalla situata nel nucleo di __________ (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
31 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
7 aprile 1999 del municipio di __________ - 21 aprile 1999 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una piccola stalla in muratura e legno, situata ad __________ ai margini del nucleo di __________ (part. no. __________ RF). L’edificio è strutturato su due livelli (piano seminterrato: stalla; piano rialzato: fienile), ha una pianta rettangolare di m 7.20 x 8.22, è alto m 3.70 (filo di gronda) e presenta, sulla facciata rivolta verso valle, una tettoia larga circa 4 m, chiusa sul lato S.
b. Il 9 novembre 1998 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul sedime occupato dalla stalla una casa d’abitazione monofamiliare a pianta rettangolare di m 10.20 x 13.87, disposta su tre piani (piano seminterrato: cantina e lavanderia; pianterreno: cucina, soggiorno e due camere; primo piano: due camere). Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, proprietari della part. n. __________ RF, ritenendo l’intervento contrario al divieto di nuovi edifici sancito dall’art. 46 NAPR per i nuclei di __________ e __________.
Raccolto il preavviso dell’autorità cantonale, il 30 dicembre 1998 il municipio ha rilasciato la licenza, respingendo l’opposizione.
B. Con giudizio 3 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l’intervento dovesse essere configurato alla stregua di una nuova costruzione e che come tale non potesse essere autorizzato, poiché nel nucleo di Sallo sono espressamente vietate nuove costruzioni.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Secondo i ricorrenti, l’intervento in discussione rientrerebbe nei limiti di una semplice trasformazione di uno stabile esistente.
D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dai vicini resistenti, mentre il municipio ne postula l’accoglimento con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, in particolare dei piani e della documentazione fotografica, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti sono chiarissimi. Le prove chieste dai ricorrenti (testi, sopralluogo, ispezione RF) non sono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Il divieto di costruire nuovi edifici nei nuclei succitati è confermato dalle ulteriori disposizioni, che assoggettano questo genere d’intervento alle norme delle zone residenziali R2 ed R3 limitatamente agli altri nuclei (__________, __________, __________, __________ e __________), omettendo di fissare regole per i nuovi edifici nei nuclei di __________ e __________.
2.2. Con il termine di trasformazione si intende generalmente un intervento volto a modificare in misura più o meno rilevante le caratteristiche di un’opera edilizia. La trasformazione è sostanziale se incide sull’identità della costruzione esistente, alterandone in misura significativa la destinazione o l’aspetto esterno (cfr. art. 26 cpv. 4 RLALPT; Scolari, Commentario, II ed., N. 645; Kommentar zum RPG, ad art. 22, N. 31). Il concetto di trasformazione presuppone comunque il mantenimento almeno parziale dell’edificio preesistente (DTF 102 Ib 214).
Vi è invece nuova costruzione quando l’opera edilizia viene realizzata ex novo su un terreno mai edificato in precedenza o liberato da costruzioni preesistenti (art. 26 cpv. 3 RLALPT).
È infine considerata ricostruzione la riedificazione di un’opera edilizia, demolita o distrutta, riproducendone le caratteristiche quantitative (dimensioni e volumetria), qualitative (forma e funzione) e situazionali (ubicazione). Si tratta in sostanza di un intervento volto in sostanza a costruire ex novo un’opera edilizia sostanzialmente identica a quella preesistente (STA 3.1.94 in re Caccia; Scolari, op. cit., N. 643).
Pretendere, in tali circostanze, che non si tratti di una nuova costruzione, ma di una trasformazione del fabbricato esistente appare manifestamente insostenibile. All’infuori di un paio di muri della cantina, il cui recupero appare peraltro altamente improbabile, la casa d’abitazione avrebbe in comune con la stalla esistente soltanto l’ubicazione. Troppo poco, evidentemente, per configurare l’intervento alla stregua di una trasformazione sostanziale dell’attuale fabbricato.
Gli stessi ricorrenti, nel formulario di domanda di costruzione, hanno del resto indicato che l’intervento aveva per oggetto la “costruzione di una nuova casa d’abitazione”; indicazione, questa, che meglio di tutte definisce la natura esatta dei lavori previsti. L’ulteriore precisazione, fornita dalla relazione tecnica, per accreditare la qualifica di intervento di “ristrutturazione con ampliamento dell’esistente stalla” non permette di giungere a diversa conclusione.
Vero è che il municipio, nell’interpretazione di concetti del diritto comunale, fruisce di una certa autonomia. Anche da questo profilo, non v’è tuttavia spazio per considerare semplice trasformazione un intervento che sotto ogni aspetto presenta le caratteristiche di una nuova costruzione.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 26 RLALPT; 46 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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