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Numero d'incarto:
52.1999.90
Data decisione, Autorità:
10.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00090
Lugano
10 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 marzo 1998 del
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
risoluzione 18 febbraio 1998 (n. 672) con cui il Consiglio di Stato ha
annullato le deliberazioni n. 1.4. e 1.5. apportanti alcune varianti al PR
adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta straordinaria del
13 novembre 1997;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 15 marzo 1999 del
Tribunale federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nella seduta straordinaria del 13 novembre 1997 il
consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti del PR;
che, in applicazione dell'art. 74 LOC, il presidente del
consiglio comunale ha pubblicato la relativa deliberazione all'albo comunale il
17 novembre successivo;
che con ricorso 25 novembre 1997 __________ ha impugnato la
menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento
per violazione dell'art. 32 cpv. 2 (implicitamente) e 3 LALPT, regolamentante
l'informazione e la partecipazione della popolazione alla procedura di adozione
del PR;
che con risoluzione 18 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha
accolto la censura e, di conseguenza, il gravame, disponendo l'annullamento
delle avversate deliberazioni;
che con ricorso 10 marzo 1998 il comune di Giornico si é aggravato
contro il giudicato governativo in parola innanzi a questo Tribunale, al quale
ha domandato di annullarlo;
che l'insorgente ha sostenuto la legittimità del modo di
procedere seguito dalle autorità comunali con riferimento all'art. 32 cpv. 2 e
3 LALPT;
che con sentenza 12 giugno 1998 il Tribunale ha accolto l'impugnativa
ed ha modificato il giudicato governativo 18 febbraio 1998 nel senso che il
ricorso 25 novembre 1997 veniva respinto in forza delle seguenti motivazioni:
"che, giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente
pubblica entro cinque giorni all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale
con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso nonché dei termini per
l'esercizio del diritto di referendum;
che inoltre, per quanto concerne specificatamente il PR, l'art.
34 cpv. 2 LALPT dispone che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione
presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio
effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e
nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT);
che la prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo
la deliberazione dal presidente del legislativo, é volta a permettere
l'esercizio del diritto di referendum e di quello di ricorso al Consiglio di
Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1
LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da
quest'ultima per addivenire alla deliberazione del consiglio comunale (STA
inedite 11 febbraio 1980 in re comune di Locarno e lc; 20 settembre 1984 in re
A. e M.; 28 marzo 1985 in re municipio di Airolo, parzialmente pubbl. in RDAT
1985 N. 6; inoltre Scolari, Commentario, 2.a ed., N. 348 ad art. 35 LALPT con
rinvii alla giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA
citata é parzialmente pubblicata in RDAT 1979 N. 5);
che la seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da
parte del municipio (preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini
di ricorso e di referendum stabiliti nella prima; cfr. Scolari, op. cit., N.
340 ad art. 34 LALPT), é invece volta permettere l'impugnazione innanzi al
Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale della pianificazione del territorio
successivamente del contenuto del PR (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT): é in
questa procedura che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle
autorità decidenti - tra l'altro la violazione delle disposizioni della LALPT
concernenti il PR (cfr. per analogia le sentenze poco sopra citate, prolate
quando il PR era ancora regolamentato a livello dell'or abrogata LE 1973);
che la sola censura sollevata dal resistente innanzi al
Consiglio di Stato in sede di prima pubblicazione del PR ad opera del
presidente del legislativo, di disattenzione dell'art. 32 cpv. 2 e 3 LALPT,
doveva pertanto essere dichiarata irricevibile e, di riflesso, il suo gravame
respinto;
che, in effetti, l'esame di quella censura poteva essere
effettuato solo dietro ricorso contro la seconda pubblicazione del PR, che
apriva la via alla contestazione del suo contenuto, da parte del Consiglio di
Stato dapprima e del Tribunale della pianificazione del territorio poi (cfr.,
da ultimo, proprio su questo stesso oggetto, RDAT II-1997 N. 20);
che il ricorso del comune di __________ deve di
conseguenza essere accolto e l'impugnata risoluzione modificata nel senso di
respingere il ricorso del resistente";
che con sentenza 15 marzo 1999 il Tribunale federale, adito
da __________ con ricorso di diritto pubblico 17 agosto 1998, ha annullato il
giudizio 12 giugno 1998 di questo Tribunale;
che la Corte federale ha, anzitutto, condiviso l'opinione
espressa da questo Tribunale nel menzionato giudizio secondo cui l'esame delle
censure sollevate da __________ concernenti l'informazione e la partecipazione
dei cittadini al processo pianificatorio dovesse essere effettuato nell'ambito della
procedura ricorsuale prevista dalla LALPT (consid. 3);
che la Corte federale ha nondimeno ritenuto che il semplice accoglimento
del ricorso del comune e la conseguente modifica della risoluzione governativa
nel senso di respingere il gravame di __________ disposti da questo Tribunale
costituissero un formalismo eccessivo e violassero inoltre l'art. 4 PAmm: il
Tribunale amministrativo avrebbe invece dovuto trasmettere l'impugnativa del
comune di __________ all'istanza competente ad esaminare il merito della
controversia, ovvero al Tribunale della pianificazione del territorio, perché
la esaminasse e decidesse (consid. 4);
considerato, in
diritto
che l'irricevibilità, nella presente sede, del tema
sottoposto a giudizio è - a questo stadio della lite - assodata;
che l'art. 4 PAmm nonché il divieto del formalismo eccessivo
obbligano tuttavia questo Tribunale a trasmettere d'ufficio il gravame al
Tribunale della pianificazione del territorio affinché abbia a verificare "se
l'art. 4 LPT ed i relativi disposti cantonali sono stati applicati
correttamente, rispettivamente se le censure di una loro violazione sono state
formulate nei dovuti tempi e modi" (consid. 4b in fine della sentenza
15 marzo 1999 del Tribunale federale);
che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti
gli art. 74, 208 LOC, 32, 34, 35, 38 LALPT, 3, 4, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso 10 marzo 1998 del
comune di __________ è evaso ai sensi dei considerandi della sentenza 15 marzo
1999 del Tribunale federale e trasmesso per competenza al Tribunale della
pianificazione del territorio.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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