AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.92
Data decisione, Autorità:
24.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00092
Lugano
24 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sul ricorso 29 marzo 1999 di
contro
la decisione 17 marzo 1999 (no. 1176) del Consiglio di
Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la multa
- dicembre 1998 inflittagli dal municipio di __________ per aver costruito
abusivamente un muro di sostegno fuori della zona edificabile (part. n.
__________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________ è proprietario di una casa di vacanza, situata a __________ in
località __________, fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
che il 10 novembre 1998 il
municipio di __________ gli ha notificato un rapporto di contravvenzione, nel
quale gli ha rimproverato di aver costruito senza autorizzazione un muro di
sostegno, lungo una ventina di metri ed alto da m 1.60 a m 1.80, destinato a
sorreggere il pendio a monte del sedime previsto per l’edificazione di una piccola
stalla per asini nani;
che, preso atto delle
osservazioni inoltrate, il 1. dicembre 1998 l'autorità comunale ha inflitto a
__________ una multa di fr. 3'000.- per l’infrazione contestatagli;
che nella commisurazione
della multa il municipio ha considerato che l’opera è posta fuori della zona
edificabile e che il ricorrente era recidivo;
che con giudizio 17 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha confermato
la sanzione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________;
che, dopo aver ritenuto compiutamente perfezionati gli
estremi oggettivi e soggettivi dell’infrazione contestata all’insorgente, il
Governo ha in sostanza escluso che la sanzione censurata procedesse da un
esercizio abusivo del potere discrezionale riservato al municipio nell’ambito
della commisurazione delle multe edilizie;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo una
riduzione della multa inflittagli;
che l’insorgente rimprovera al municipio di accanirsi nei
suoi confronti; pone in evidenza l’importanza, tutto sommato secondaria,
dell’opera per rapporto alle dimensioni del suo fondo; sottolinea la necessità
del manufatto per sostenere il terreno a monte della stalla per gli asini; fa
infine presente come nessuno abbia contestato il muro in occasione del
sopralluogo esperito il 20 febbraio 1997 dal servizio dei ricorsi nell’ambito
di un’altra vertenza edilizia;
che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed il municipio di __________, che chiedono la conferma della multa senza
formulare particolari osservazioni;
Considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 46 LE; la legittimazione
attiva del ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm); i fatti sono chiarissimi; il sopralluogo chiesto
dal ricorrente è del tutto inidoneo a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
che le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani
regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono puniti con l’ammonimento o
con multe d’importo differenziato a seconda della natura dell’infrazione
commessa (art. 46 LE);
che qualora l’autore sia recidivo, abbia agito
intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato agli importi
massimi fissati dalla norma in esame;
che la multa deve essere commisurata alla gravità
dell’infrazione e, se del caso, alla colpa (art. 46 cpv. 3 LE);
che nell’evenienza concreta il ricorrente non contesta di
aver violato l’obbligo di chiedere preventivamente il permesso di costruzione;
né potrebbe farlo con successo, considerato che un’opera di queste dimensioni,
situata fuori della zona edificabile, non può in nessun caso essere realizzata
senza licenza;
che, essendo posta fuori della zona edificabile, l’opera in
esame è soggetta alla procedura ordinaria di rilascio della licenza (art. 5
cpv. 3 RLE);
che, non essendo ancora stato stabilito se il muro può essere
autorizzato in sanatoria, il municipio si è limitato ad addebitare al
ricorrente un’infrazione di natura formale;
che per omessa domanda di costruzione l’art. 46 LE commina la
multa sino a fr. 5’000.-; limite valicabile in caso di recidiva;
che il municipio ha fissato la multa in fr. 3’000.-,
ritenendo, a giusta ragione, che il ricorrente fosse da considerare recidivo,
in quanto già punito con una multa di fr. 1’500.-, inflittagli con decreto 3 settembre
1997 per analoga trasgressione;
che, apprezzando liberamente (ex art. 6 CEDU) e non soltanto
nei limiti della violazione del diritto per abuso di potere (ex art. 61 PAmm),
tutte le circostanze del caso concreto, in particolare l’importanza dell’opera,
l’ubicazione fuori della zona edificabile e la recidiva specifica del
ricorrente, questo tribunale ritiene che la multa inflitta dal municipio debba
essere confermata siccome conforme ai criteri di commisurazione sanciti dall’art.
46 LE;
che le obiezioni sollevate dal ricorrente non consentono di
procedere ad alcuna riduzione; nell’atteggiamento assunto dall’autorità
comunale nei suoi confronti non è ravvisabile alcun accanimento; gli interventi
del municipio sono provocati soltanto dall’indisciplina di cui ha dato prova
l’insorgente in ambito edilizio; la necessità dell’opera, comunque non urgente,
è irrilevante dal profilo della commisurazione della sanzione;
che prive di fondamento, già perché del tutto indimostrate,
sono pure le contestazioni che l’insorgente solleva con riferimento ad altri
abusi commessi da terzi nella zona di __________; fossero anche dimostrati non
porterebbero comunque a diversa conclusione, poiché in ambito penale ognuno
risponde per le proprie mancanze;
che, stando così le cose, il ricorso va respinto siccome
palesemente infondato;
visti
gli art. 46 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster