AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1999.98
Data decisione, Autorità: 05.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.1999.00098
Lugano 5 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 aprile 1999 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 10 marzo 1999 del Consiglio di Stato, n. 1030, che accoglie parzialmente l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso le decisioni 1. dicembre 1998 con cui il municipio di __________ gli ha negato l'autorizzazione in sanatoria per opere abusive eseguite su suolo pubblico, ha ordinato il ripristino della situazione preesistente e gli ha inflitto una multa di fr. 3’000.--;
viste le risposte:
23 aprile 1999 del municipio di __________;
4 maggio 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 giugno 1997 il municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente __________ una licenza edilizia per riattare una vecchia casa d’abitazione, situata nel nucleo del paese (part. n. __________ RF). Il progetto approvato prevedeva, fra l’altro, di aprire una nuova porta d’entrata nella facciata dell’edificio, che dà su un vicolo a fondo cieco, di proprietà del comune (part. n. __________ RF). I piani approvati indicavano che la porta sarebbe stata munita di una semplice soglia, facente funzione di scalino, alto da 20 a 30 cm dal livello del vicolo e sporgente soltanto per alcuni centimetri oltre il filo della facciata.
B. Il 10 marzo 1998 il tecnico comunale ha constatato che il ricorrente aveva costruito davanti alla porta di casa una serie di 5 scalini di dimensioni crescenti, che scendendo verso la vicina piazzetta finivano per occupare il vicolo su tutta la larghezza.
Il municipio ha posto il ricorrente in contravvenzione e l’ha invitato a chiedere il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria.
C. Raccolte le giustificazioni del prevenuto, il 1. dicembre 1998 il municipio gli ha inflitto una multa di fr. 3’000.-- per violazione degli art. 1 e seg. LE.
Con separata decisione di egual data, la stessa autorità comunale ha inoltre respinto la domanda di costruzione a posteriori ed ha ordinato al ricorrente di ripristinare la situazione preesistente.
D. Con giudizio 10 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ contro le predette decisioni, confermando il diniego della licenza in sanatoria e l’ordine di demolizione, ma riducendo a 1’000.- fr. la multa inflittagli.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il rifiuto del municipio di concedere al ricorrente in uso esclusivo il sedime del vicolo per costruirvi una scala d’accesso alla casa riattata non fosse né insostenibile, né sprovvisto di ragioni oggettive, né contrario ai principi fondamentali del diritto. L’ordine di ripristino è stato a sua volta considerato adeguato e sorretto da un interesse pubblico preponderante. La multa di 3’000.- fr. è invece stata ridotta a fr. 1’000.- siccome giudicata eccessiva per rapporto alla gravità dell’infrazione commessa ed alla colpa del trasgressore.
E. Contro questo giudizio governativo __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che i procedimenti avviati dal municipio di __________ vengano dichiarati nulli e rinviati al competente giudice civile.
A mente del ricorrente, autorizzando l’apertura di una porta nella facciata che dà sul vicolo, il municipio avrebbe costituito una “servitù di sporgenza” sull’area comunale. La vertenza sarebbe quindi di natura civile.
In via subordinata l’insorgente postula comunque l’annullamento dell’ordine di ripristino e della multa inflittagli, contestando tali provvedimenti dal profilo dell’adeguatezza e della buona fede.
F. Il Consiglio di Stato ha chiesto il rigetto dell’impugnativa senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione è giunto il municipio di __________ contestando succintamente le tesi dell’insorgente.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione risulta chiaramente dalle tavole processuali. Il sopralluogo sollecitato dall’insorgente non appare pertanto atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Ad ogni buon conto, la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali spetta esclusivamente all'ente locale proprietario dell'opera (cfr. art. 4 cpv. 2 LStr e, per quanto attiene più specificatamente alla manutenzione, art. 37 ss. LStr);
2.2. Con la prima delle decisioni 1. dicembre 1998 qui in esame, il municipio di __________ si è rifiutato di autorizzare a posteriori le modifiche che il ricorrente ha apportato abusivamente all’assetto di un vicolo comunale a fondo cieco, lungo 4-5 m e largo m 2.50, che sbocca su una piazzetta del nucleo di Mugena.
Oggetto dell’intervento abusivo in contestazione è una strada pubblica, ovvero un’area di proprietà del comune, utilizzata per la circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 2 LStr). L’opera abusiva è costituita da una serie di scalini, di altezza e dimensioni variabili, che permettono di raggiungere il livello della soglia della porta d’entrata aperta nella facciata W dello stabile. Trattandosi di un intervento che non ricade nel novero dei lavori di manutenzione, competente a rilasciare un’autorizzazione in sanatoria non era quindi il municipio secondo la procedura retta dalla LE, bensì il Tribunale di espropriazione sottocenerino in base alla procedura di approvazione dei progetti definitivi disciplinata dalla LEspr (art. 33 cpv. 4 LStr).
Ne discende che nella misura in cui nega il rilascio di un permesso in sanatoria la decisione municipale impugnata risulta adottata da un’autorià incompetente a decidere e non può di per sé essere confermata. Il provvedimento censurato può nondimeno essere confermato nella misura in cui si configura alla stregua di un rifiuto del municipio, al quale è affidata la conservazione e l’amministrazione dei beni comunali (art. 107 cpv. 2 lett. c, 179 LOC), di sollecitare al competente Tribunale di espropriazione il rilascio a favore del comune di una licenza edilizia in sanatoria per la trasformazione attuata abusivamente dal ricorrente.
Da questo profilo, la decisione impugnata non viola certamente il diritto. Contrariamente a quanto il ricorrente assume, autorizzando l’apertura di una porta nella facciata W, il municipio non gli ha affatto concesso “un diritto di sporgenza” fondato sul diritto privato. Destituita di qualsiasi fondamento è quindi l’eccezione di nullità, che questi solleva con riferimento all’assoggettamento della vertenza al diritto pubblico. Parimenti infondata è la pretesa di rinvio al foro civile.
La scala realizzata abusivamente su suolo comunale non costituisce d’altro canto un’opera assolutamente indispensabile ai fini della ristrutturazione interna dello stabile del ricorrente. La porta avrebbe potuto essere aperta ad una quota inferiore, collegando diversamente fra loro i vari livelli interni della costruzione. Nessun rimprovero può quindi essere mosso all’autorità comunale dal profilo dell’adeguatezza del provvedimento censurato, che regge alla critica dell’insorgente anche nell’ottica dell’uso accresciuto dell’area pubblica, esaminata dal Consiglio di Stato.
Né il rifiuto del municipio di avallare l’abuso perpetrato disattende il principio della buona fede. Dall’autorizzazione ricevuta per l’apertura della porta, il ricorrente non poteva dedurre più di quanto indicassero i piani approvati. Parimenti nulla poteva dedurre in suo favore dal veniale ritardo con cui l'autorità comunale è intervenuta a contestare i lavori intrapresi abusivamente su suolo comunale.
Nella misura in cui si rifiuta di sollecitare il rilascio di un permesso in sanatoria, la decisione municipale in esame va pertanto confermata.
Dato che l’opera abusiva ha per oggetto una strada comunale aperta al pubblico (art. 2 cpv. 2 LStr), l'autorità comunale era senz’altro legittimata, in quanto detentrice del potere di disposizione sul bene in questione, ad intervenire direttamente per ripristinare la situazione presistente, addebitando al ricorrente le relative spese. Ben si può anzi ritenere che fosse tenuta a procedere in tal senso in ossequio all’obbligo sancito dall’art. 179 LOC. Un ordine di ripristino non entrava comunque in considerazione poiché la costruzione, la sistemazione e la manutenzione di strade aperte al pubblico rientrano nelle competenze dell’ente pubblico, che non possono essere delegate ai privati (art. 4, 32 seg., 37 seg. LStr, 79 LALPT; RDAT I-1996, N. 42).
Seppur per motivi del tutto diversi da quelli addotti dal ricorrente, entro questi limiti il ricorso va quindi accolto, annullando l’ordine di ripristino impartito dal municipio di __________ e la decisione del Consiglio di Stato che lo conferma.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto anche nella misura in cui è rivolto contro la multa, che va annullata.
Resta ovviamente riservata al municipio la facoltà di riaprire un nuovo procedimento contravvenzionale a carico dell’insorgente per violazione della LStr.
Le ripetibili vanno invece poste a carico del comune proporzionalmente al grado di soccombenza.
visti gli art. 21, 46 LE; 33, 53 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 10 marzo 1999 del Consiglio di Stato (n. 1030) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la decisione 1. dicembre 1998 con cui il municipio di __________ ha negato al ricorrente il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria per la scala realizzata su suolo comunale ed ordinato il ripristino della situazione preesistente è annullata ai sensi dei considerandi.
§ Resta riservata al municipio di __________ la facoltà di procedere direttamente al ripristino, addebitando al ricorrente le relative spese.
1.3. la decisione 1. dicembre 1998 con cui il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 3’000.- per violazione della LE è annullata.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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