AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.1
Data decisione, Autorità:
27.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00001
Lugano
27 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 dicembre 1999 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 1. dicembre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 5102) che annulla la licenza edilizia 1. marzo 1999 rilasciatale dal
municipio di Novaggio per riattare ad ampliare una casa d'abitazione situata
nel nucleo del paese (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
14 gennaio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
17 gennaio 2000 di
__________ e __________, __________ e __________ e
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30
ottobre 1998 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
riattare ed ampliare una vecchia stalla in disuso, situata nel nucleo del paese
(part. n. __________ RF) e strutturata su due piani. Allo scopo di ricavare un
locale abitabile nel sottotetto, l'intervento prevedeva di sopraelevare il
tetto a due falde asimmetriche, creando nella falda più lunga uno scalino alto
circa m 1.00. Il filo di gronda dalla falda più corta ed il colmo avrebbero
dovuto essere innalzati di m 1.90, mentre la falda più lunga sarebbe stata
innalzata per un'altezza variante tra m 0.41 ed 0.90. Lo stabile così ristrutturato
sarebbe risultato composto da:
a)
un pianterreno con due camere da letto; una
lavanderia stireria, un locale tecnico, bagno/WC ed un comodo disimpegno,
b)
un primo piano con un ampio soggiorno, locale
cucina e servizi igienici,
c)
un secondo piano con camera da letto, doccia/WC
e balconata.
B. Alla
domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, contestando la
sopraelevazione, a loro avviso contraria all'art. 33 NAPR, che ammette gli
ampliamenti soltanto nella misura in cui sono dettati da esigenze tecniche o
funzionali.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del
territorio, il 1. marzo 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
C. Su ricorso
di quest'ultimi, il 1. dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il
provvedimento, ritenendo in sostanza che l'ampliamento verticale non fosse
dettato da esigenze tecniche o funzionali e violasse pertanto la succitata
disposizione di PR.
D. Contro il
predetto giudizio governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
L'insorgente pone in evidenza l'esiguità
dell'ampliamento (+ 17% della volumetria; + 14.45% della superficie abitabile).
Sottolinea inoltre l'utilità dell'aggiunta, destinata a promuovere gli insediamenti
abitativi nel nucleo. Dal profilo architettonico, soggiunge, l'ampliamento si
inserirebbe convenientemente nel tessuto edilizio circostante. Il municipio,
peraltro, avrebbe sempre applicato l'art. 33 NAPR in modo largheggiante. Il
Consiglio di Stato si sarebbe sostituito indebitamente al municipio
nell'esercizio del potere d'apprezzamento che questa norma riserva all'autorità
comunale.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Il municipio appoggia invece l'impugnativa,
confermando di aver sempre autorizzato ampliamenti che determinano un aumento
della volumetria inferiore al 20%.
I vicini opponenti, dal canto loro,
contestano le tesi della ricorrente con argomenti che verranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2 LE).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge invero chiaramente dai piani e dalle
fotografie allegate all'incarto.
- Le
condizioni di edificabilità del nucleo di __________ sono definite dall'art. 33
NAPR, che ammette gli ampliamenti nella misura in cui si tratti di "piccole
aggiunte, da limitare a reali bisogni tecnici e funzionali, tali da non
snaturare l'edificio e il suo ambiente".
La norma mira essenzialmente a salvaguardare
l'aspetto architettonico del nucleo. Per essere autorizzati gli ampliamenti devono
essere giustificati da effettive esigenze di carattere tecnico o funzionale ed
essere tali da non alterare in misura significativa l'edificio e l'ambiente in
cui questo è collocato.
Per ampliamento dettato da reali bisogni
tecnici o funzionali occorre intendere un intervento indispensabile ai fini di
un'ulteriore utilizzazione dello stabile. Determinanti non sono le esigenze
personali e soggettive dei proprietari pro tempore, ma le necessità oggettive
derivanti dalla destinazione dell'edificio. Possono quindi essere autorizzati
soltanto gli interventi effettivamente indispensabili per assicurare una ragionevole
utilizzazione dell'immobile e per adeguarne la fruibilità agli attuali standard
abitativi. Un'estensione sostanziale delle preesistenti possibilità di utilizzazione
è di principio esclusa.
Il concetto di "reale bisogno
tecnico o funzionale" è di natura indeterminata (Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 66 B I seg.). In quanto
tale, esso riserva all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio ai
fini dell'individuazione del suo contenuto precettivo. Nella misura in cui è
riferito ad una norma del diritto autonomo comunale, l'autorità superiore è
tenuta a rispettare questo margine d'interpretazione. Essa può scostarsi
dall'interpretazione data dal municipio soltanto quando questa appare
insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali
dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità
cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza
esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice
il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che
l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico
indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli
dall'autorità comunale (DTF 96 I 369 seg, consid. 4; STA 17.1.00 in re B.).
- Nell'evenienza
concreta, la ricorrente intende ristrutturare ed adibire ad abitazione primaria
una vecchia stalla in disuso, situata nel nucleo di __________. Se restasse nei
limiti dell'attuale volumetria o prevedesse di innalzare il tetto di qualche
decina di centimetri al massimo, la ristrutturazione permetterebbe comunque di
ricavare dall'edificio una confortevole abitazione, strutturata su due piani e
composta da due camere da letto (PT), un ampio soggiorno con cucina (1. P) con
servizi ad ogni piano.
La ricorrente intende tuttavia innalzare di
m 1.90 la parte sommitale dello stabile per ricavare un'ulteriore camera con
servizi nel sottotetto, attualmente inagibile. Ora, non v'è chi non veda come
questo ampliamento non risulti sorretto né da esigenze tecniche, né da bisogni
funzionali. La formazione di un nuovo locale abitabile nel sottotetto non è
certo dettata da necessità di carattere tecnico. Nemmeno la ricorrente lo
pretende. Essa non è tuttavia nemmeno giustificata da un bisogno oggettivo
d'ordine funzionale. L'abitazione ristrutturata, distribuita su due piani di 90
mq l'uno, è in grado di assolvere perfettamente la sua funzione anche senza questa
camera. Un'abitazione composta due camere da letto, soggiorno, cucina e servizi
ad ogni piano risponde adeguatamente ai canoni usuali dell'edilizia
residenziale.
Vero è che l'aggiunta è limitata tanto dal
profilo volumetrico
(+ 17 %), quanto dal profilo della
superficie abitabile (+ 26 mq). Ciò non basta tuttavia per autorizzarlo. Per
l'art. 33 NAPR occorre infatti che l'ampliamento sia dettato da reali esigenze
d'ordine tecnico e funzionale. Presupposto, questo, che in concreto non è dato.
Parimenti, non è nemmeno sufficiente che
l'ampliamento non snaturi l'edificio ed il suo ambiente. Anche se questa
condizione fosse soddisfatta, l'intervento non potrebbe comunque essere
autorizzato perché l'aggiunta non risponde ad una necessità oggettiva, legata
alla funzione dell'edificio, in assenza della quale l'abitazione non potrebbe
essere convenientemente utilizzata.
L'autorizzazione per ampliamenti presuppone
che le condizioni poste dalla norma in questione risultino soddisfatte
cumulativamente.
Ne discende che in quanto volta ad
autorizzare l'ampliamento verticale, la licenza edilizia viola il diritto.
Invano si richiama la ricorrente ad una non
meglio precisata prassi largheggiante del municipio in materia di
autorizzazioni per ampliamenti. È in effetti evidente che eventuali permessi
per ampliamenti, rilasciati in passato dal municipio in difetto del presuposto
succitato, non possono pregiudicare i diritti dei vicini qui resistenti. Né giova
alla ricorrente invocare l'art. 48 delle norme di attuazione del PR in via di
revisione, che prevedono di ammettere aggiunte e sopraelevazioni commisurate
all'altezza ed alla volumetria degli edifici esistenti. La nuova norma, non ancora
entrata in vigore, dimostra semmai soltanto l'esigenza di allentare il rigore
del diritto vigente.
- In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto, confermando la
decisione del Consiglio di Stato siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 33 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
-
La
ricorrente rifonderà a titolo di ripetibili:
fr. 800.- ai resistenti __________ e __________;
fr. 800.- ai resistenti __________ e __________, __________ e __________,
__________ e __________;
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster