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Numero d'incarto:
52.2000.105
Data decisione, Autorità:
25.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00105
Lugano
25 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sull'opposizione 14 aprile 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 1. marzo 2000, no. 994, del Consiglio
di Stato che dichiara la pubblica utilità delle opere di arginatura lungo il
fiume __________, approva il progetto definitivo ed ordina il deposito degli
atti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che con
decisione 1. marzo 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato la pubblica utilità
delle opere di arginatura lungo il fiume __________ da __________ alla foce, ha
approvato il relativo progetto di sistemazione allestito dallo studio
d'ingegneria , ha previsto la costituzione di un consorzio obbligatorio
per la realizzazione di tali opere, di cui farebbe parte pure la qui opponente,
ed ha stabilito che al termine dei lavori tutte le opere eseguite saranno
cedute agli esistenti Consorzi di manutenzione arginature dell';
che in tempo utile __________ ha inoltrato
opposizione al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di sospendere il
presente procedimento fino a decisione da parte di questo tribunale del ricorso
presentato dalla qui insorgente avverso l'istituzione del Consorzio arginature
__________ ed al suo obbligo di partecipazione; di constatare la nullità della
convenzione 14 novembre 1988 tra l'__________ ed il Dipartimento dell'ambiente;
di annullare la decisione impugnata; di accertare che __________ non fa parte
dei consorzi per la sistemazione del fiume __________, __________;
che prima di entrare nel merito di
un'impugnativa, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che il ricorso a questo tribunale contro
decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali è
dato solo nei casi in cui tale facoltà è prevista dalla legge (art. 60 PAmm);
che il Tribunale cantonale amministrativo
può respingere in limine, con breve motivazione, i ricorsi inammissibili o
manifestamente infondati (art. 48 PAmm);
che giusta l'art. 32 cpv. 2 LCons le
decisioni rese dal Consiglio di Stato sulla base di tale legge sono deducibili
al Tribunale cantonale amministrativo in applicazione per analogia delle norme
della LOC nella misura in cui non siano riconosciute definitive dalla legge;
che a norma degli art. 8-10 LCons contro le
decisioni con cui il Consiglio di Stato approva i piani, dichiara la pubblica
utilità ed ordina il deposito degli atti, è data opposizione allo stesso Consiglio
(art. 9 LCons), rispettivamente ricorso al Gran Consiglio per contestare la
pubblica utilità delle opere previste (art. 10 cpv. 1 LCons);
che nella fattispecie la __________ non
intende contestare la pubblica utilità delle opere di arginatura del fiume
__________, bensì la sua partecipazione coatta ai consorzi sistemazione del
fiume __________, __________, al fine di evitare gli oneri finanziari che ne
deriverebbero;
che competente a pronunciarsi sulla
contestazione, che la stessa ricorrente configura come un'opposizione, è
pertanto il Consiglio di Stato e non il Tribunale cantonale amministrativo;
che di conseguenza l'impugnativa va
dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi all'Esecutivo cantonale per
competenza (art. 4 PAmm);
che ritenuto come la decisione impugnata
indicasse correttamente i rimedi giuridici esperibili, la tassa di giustizia e
le spese sono poste a carico di __________ (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 e 10 cpv. 1 LCons; 3, 4, 28 e 60
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
§. Gli
atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è posta a carico di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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