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Numero d'incarto:
52.2000.109
Data decisione, Autorità:
25.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00109
Lugano
25 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 aprile 2000 di
contro
la decisione 16 giugno 1999, no. 2589, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa del comune di ______ avverso la risoluzione su reclamo 22 aprile 1999, con
la quale il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di ratificare la
decisione 5 maggio 1998 dell'assemblea comunale di __________ stanziante un
credito di fr. 200'000.-- per finanziare la riattazione della casa
parrocchiale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5
maggio 1998 l'assemblea comunale di __________ ha risolto con cinque voti
favorevoli, uno contrario e quattro astenuti di stanziare un credito di fr.
200'000.--, destinato a finanziare un contributo alla parrocchia di questo
comune per la riattazione della casa parrocchiale;
che, versando il comune in regime di
compensazione, il 27 maggio 1998 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle
istituzioni di ratificare il credito votato;
che, preso atto del preavviso negativo
espresso dall'apposita commissione e del rapporto dell'Ispettore dei Comuni del
circondario, il 1. ottobre 1998 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto
la predetta istanza, ritenendo che l'intervento previsto non fosse strettamente
necessario, per cui si sarebbe potuto rinviare la sua realizzazione a tempi
migliori;
che con giudizio 16 giugno 1999 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dal comune di __________;
che in sostanza il Governo ha condiviso i
motivi che avevano indotto il Dipartimento delle istituzioni a negare la
ratifica del credito;
che contro il predetto giudizio governativo,
la parrocchia di __________, rappresentata dal suo presidente __________, è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che le venisse
fissato un termine per motivare l'impugnativa;
che il ricorso è stato dichiarato
irricevibile in quanto l'insorgente non aveva formulato domande di giudizio;
che in via abbondanziale l'impugnativa è
stata respinta anche nel merito, per motivi di cui si dirà in seguito;
che il 18 aprile 2000 __________ e
__________, entrambi cittadini e parrocchiani di __________, hanno impugnato a
loro volta la decisione 16 giugno 1999 del Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento e la ratifica del credito di fr. 200'000.--;
che a sostegno dell'impugnativa i ricorrenti
hanno addotto che le autorità non avrebbero tenuto in debita considerazione
"il desiderio e l'apprensione della gente" di quel comune e che senza
il finanziamento in parola la casa parrocchiale dovrà essere venduta ad un
prezzo irrisorio o lasciata andare in rovina;
che in applicazione dell'art. 48 PAmm
il gravame non è stato intimato all'Esecutivo cantonale, né al municipio
interessato, né alla Parrocchia;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12 LCInt
(RL 2.1.2.3.);
che giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per
interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi
interessi dalla decisione impugnata;
che la qualità per agire in via di ricorso
presuppone che gli insorgenti appartengano a quella limitata e qualificata
cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento
impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con
gli altri membri della collettività;
che i ricorrenti devono inoltre essere
portatori di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della
decisione impugnata per il pregiudizio effettivo che questa arreca loro (DTF
119 Ia 217 consid. 2a; RDAT II-1992, n. 58; Scolari, Commentario, II ed., n.
935 seg.; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 43 n. 1 seg.).
che nella fattispecie i ricorrenti non sono
toccati in maniera più marcata degli altri concittadini; né il semplice fatto
di essere parrocchiani permette di riconoscere loro un rapporto più stretto con
l'oggetto della lite rispetto al resto della collettività;
che di conseguenza il gravame va dichiarato
irricevibile, difettando loro la legittimazione a ricorrere;
che pertanto può essere lasciato aperto il
quesito a sapere se il ricorso è pure tardivo, come sembrerebbe;
che, in via abbondanziale, si ribadisce
(cfr. decisione 26 luglio 1999 di questo tribunale), che il gravame sarebbe
comunque da respingere nel merito;
che nei comuni che beneficiano della
compensazione orizzontale (art. 7 LCInt), il Consiglio di Stato ha il
diritto di approvare i conti preventivi e consuntivi, nonché le risoluzioni
degli organi legislativi concernenti le spese straordinarie (art. 9 LCInt);
che nel caso in cui i conti del comune,
rispettivamente le spese per investimenti, eccedessero i bisogni comunali,
l'approvazione può essere negata (art. 9 cpv. 1 2. frase RCInt);
che il concetto di "bisogni
comunali" è di natura indeterminata (Imboden / Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 66 B I seg.); in quanto tale, esso riserva
all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione
del suo contenuto precettivo, per cui l'autorità superiore è tenuta a
rispettare questo margine d'interpretazione e può scostarsi
dall'interpretazione data soltanto quando questa appare insostenibile,
sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini
(DTF 96 I 369 seg, consid. 4).
che nel caso concreto il diniego della
ratifica si fonda su considerazioni pertinenti e ragionevoli: la
ristrutturazione della casa parrocchiale non è infatti un'opera destinata a
soddisfare un bisogno primario della collettività;
che pertanto la decisione governativa
impugnata non presta il fianco a critiche;
che sulla scorta di tali considerazioni il
ricorso va dunque dichiarato irricevibile; date le circostanze si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia.
Visti gli art. 9, 12 LCInt; 9 cpv .1 2. frase RCInt;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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