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Numero d'incarto:
52.2000.11
Data decisione, Autorità:
15.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00011
Lugano
15 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin
statuendo sul ricorso 7 gennaio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 dicembre 1999, n. 5400, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente
avverso la risoluzione 29 ottobre 1999, E. 538, del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca
del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino tunisino __________ è entrato la prima volta in Svizzera il 1°
gennaio 1986. Egli ha beneficiato di svariati permessi si dimora di breve
durata per lavorare quale disc-jockey, l'ultimo dei quali con scadenza al il 30
aprile 1994. Alla scadenza dei permessi, lo straniero rientrava o in Italia
(cfr. domande di entrata in Svizzera 2 maggio 1986, 25 settembre 1986, 28 gennaio
1987, 28 gennaio 1988, 28 febbraio 1989, 2 novembre 1990) o in __________ (cfr.
domande di entrata in Svizzera 11 agosto 1987, 17 agosto 1989, 16 maggio 1991,
15 settembre 1992, 5 novembre 1993; autorizzazioni d'entrata 15 agosto 1988, 16
settembre 1991).
b) __________ è rientrato in Svizzera il 27
novembre 1997, con un visto per soggiorno massimo di 45 giorni non prorogabili,
a seguito della domanda di invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto,
presentata dalla sorella __________.
c) A seguito di promessa nuziale 8 gennaio
1998, lo straniero ha chiesto ed ottenuto un permesso di dimora temporaneo,
valido fino al 26 maggio 1998. Il 13 marzo 1998 si è sposato a __________ con
la cittadina svizzera __________, ottenendo un permesso di dimora annuale,
regolarmente rinnovato e con ultima scadenza al 13 marzo 2000.
B. a) Dal 1°
agosto 1998 al 31 gennaio 1999 __________ ha lavorato quale capo-cameriere alle
dipendenze della società __________ di __________.
b) Il 1° luglio 1999 __________ è deceduta.
C. Con istanza
9 settembre 1999 __________ ha chiesto la modifica del proprio permesso di
dimora per inizio attività (operaio nell'ambito di un programma occupazionale
dell'__________ per la durata di sei mesi).
D. Con
decisione 29 ottobre 1999 (E 538) la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha respinto la predetta istanza, argomentando che, a seguito della morte della
moglie, cittadina svizzera, è venuta a cadere la condizione (ricongiungimento
familiare) in virtù della quale egli aveva a suo tempo ottenuto il permesso di
dimora annuale. L'autorità ha pure rifiutato implicitamente di rinnovargli il
permesso di soggiorno, fissandogli un termine con scadenza al 31 dicembre 1999
per lasciare la Svizzera. Il provvedimento è stato adottato ai sensi degli art.
4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
E. Con decisione
14 dicembre 1999 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame 11 novembre 1999
inoltrato da __________ contro la pronuncia dipartimentale. In particolare il
Consiglio di Stato ha ritenuto che il coniuge straniero di un cittadino svizzero
deceduto non ha più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a
seguito delle nozze, se queste ultime hanno avuto una durata inferiore a 5
anni. Neppure l'art. 8 CEDU troverebbe applicazione.
F. Con ricorso
7 gennaio 2000 __________ insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
contro la risoluzione governativa, postulando il suo annullamento ed il rinnovo
del permesso di dimora. L'insorgente evidenzia l'esistenza di stretti legami
affettivi in Ticino, segnatamente con la sorella, qui residente, e con i
parenti della defunta moglie, nonché di avere la concreta possibilità per
l'immediato futuro di un impiego nel settore della ristorazione. Rileva inoltre
che a causa del suo precario stato di salute (importanti disfunzioni al fegato)
egli necessita di visite ambulatoriali continue: un suo allontanamento dalla
Svizzera comprometterebbe tali cure, in quanto esse non sarebbero garantite in
egual misura in Tunisia.
G. Il 12
gennaio 2000 è pervenuto a questo Tribunale il certificato medico 7 gennaio
2000 del Dr. med. __________, mediante il quale quest'ultimo attesta di avere
in cura __________ dall'ottobre 1999 per ipertensione arteriosa, diabete ed
epatopatia.
H. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione. Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è,
in linea di principio, ammissibile dinanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di un permesso di dimora (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). In concreto la controversa decisione dipartimentale
29 ottobre 1999 si configura alla stregua di una vera e propria revoca del
permesso valido fino al 13 marzo 2000 che __________ deteneva fino a quel
momento. Di conseguenza anche la competenza di questo Tribunale a statuire in
merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso
sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.4. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 Pamm,
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità di ricorso, non
sono ammesse nuove domande. Non spetta quindi al giudice amministrativo
pronunciarsi su questioni su cui la precedente istanza non ha deciso, né aveva
da decidere (cfr. M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 57, p. 295). In concreto il ricorrente, dinanzi al Consiglio
di Stato ha postulato il rinnovo del permesso di dimora fondandosi sull'esistenza
di forti legami affettivi in Ticino e sulla concreta possibilità di lavoro
nell'immediato futuro. Dinanzi a questo Tribunale l'insorgente, facendo valere
la necessità di continue visite ambulatoriali a causa di disfunzioni al fegato,
chiede indirettamente un nuovo permesso, segnatamente per ragioni di cura. In
tale misura il gravame è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2
PAmm. Giova inoltre rilevare che la legislazione federale non conferisce alcun
diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di salute. Un
ricorso in tale ambito sarebbe quindi inammissibile in ultima istanza davanti
al Tribunale Federale (cfr. consid. 1.2). Ne discende che esso, per difetto di
competenza, non sarebbe ricevibile neppure davanti a questo Tribunale.
- 2.1.
Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto
al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta
di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione
della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo
matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
2.2. Secondo il diritto civile, la morte di
uno dei due coniugi mette fine al matrimonio, pur non sopprimendone la totalità
degli effetti giuridici (per esempio la vedova conserva il cognome del marito
deceduto). In materia di diritto degli stranieri, il decesso del coniuge
svizzero provoca l'estinzione del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno
per il coniuge straniero sopravvissuto, salvo che quest'ultimo possa prevalersi
di un diritto fondato sull'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS (DTF 120 Ib 16
consid. 2 con rif.). In altre parole, il coniuge straniero di un cittadino
svizzero decedutonon ha più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno
ottenuto a seguito di un matrimonio durato meno di 5 anni.
2.3.
L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato,
tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della
sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura
di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo
scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità
(art. 10 cpv. 3 ODDS).
- 3.1. In
concreto ad __________ è stato rilasciato il permesso di dimora annuale al fine
di vivere insieme alla moglie, cittadina svizzera, con cui si era sposato nel
marzo del 1998. Quest'ultima è deceduta il 1° agosto 1999. Ne consegue che è
venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la
ragione (ricongiungimento familiare) che a suo tempo aveva giustificato il
rilascio del permesso di dimora. Stante quanto precede, non può essere preso in
considerazione il fatto che il ricorrente abbia la concreta possibilità per
l'immediato futuro di un lavoro presso un'azienda privata. Neppure la
circostanza che egli abbia dei forti legami affettivi con la sorella, qui
residente, ed i parenti della defunta consorte, può giovare all'insorgente. La
misura adottata non gli impedisce infatti di rientrare in Svizzera nell'ambito
delle normative per turisti, permettendogli in tal modo di mantenere le suddette
relazioni. Inoltre __________ non ha nemmeno dimostrato che un suo rientro al
Paese d'origine, dove è nato e cresciuto, o in Italia, dove ha vissuto svariati
anni, sia inesigibile. Del resto, a prescindere dal fatto che egli ha comunque
la possibilità - se ne è dimostrata la necessità - di rientrare in Svizzera
tramite le usuali normative in materia di polizia degli stranieri per
sottoporsi ad eventuali cure mediche, non vi è motivo di dubitare che la
Tunisia non disponga di un apparato medico ed ospedaliero in grado di seguire
il ricorrente. A ragione quindi l'autorità dipartimentale ha revocato il
permesso allo straniero sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
3.2. Il ricorrente non si appella inoltre
all'art. 8 CEDU. Posto che tale disposto possa eventualmente ritornare
applicabile in suo favore (cfr. DTF 120 Ib 16 e ss. consid. 3), i motivi
addotti dal ricorrente non prevarrebbero comunque sull'interesse pubblico a
negargli il sollecitato permesso di soggiorno (cfr. consid. 3.1 che precede).
3.3. Sulla scorta di quanto precede il
ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa
impugnata.
- La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 9 cpv. 2 lett. b, 12, 16 LDDS; 8
ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino tunisino,
è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il
12 maggio 2000 notificando la propria partenza
al competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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