AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.123
Data decisione, Autorità: 18.07.2000, TRAM
Incarto n. 52.2000.00123
Lugano 18 luglio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 2000 del
Comune di __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1315) che annulla la risoluzione 21 giugno 1999 con cui il municipio di ______ ha rinunciato a rettificare un'opera stradale realizzata in modo difforme dal progetto approvato dal Tribunale d'espropriazione;
viste le risposte:
23 maggio 2000 del Consiglio di Stato;
5 giugno 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 marzo 1998 il Tribunale d'espropriazione ha rilasciato al comune di __________ il permesso di costruire la strada comunale no. __________. L'opera è stata realizzata in modo parzialmente difforme dal progetto approvato. In particolare, non sono state rispettate le altimetrie previste. I lavori non sono ancora terminati.
Il 21 giugno 1999 il municipio ha risolto, a maggioranza, di portarli a compimento senza rettificare le difformità.
Contro questa determinazione il sindaco, qui resistente, è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della decisione.
B. Con giudizio 29 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il municipio non fosse competente a decidere modifiche del progetto approvato dal Tribunale d'espropriazione.
C. Contro il succitato giudizio il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la tardività dell'impugnativa inoltrata dal sindaco al Consiglio di Stato, l'insorgente rivendica la competenza del municipio ad adottare una decisione di principio in merito al mantenimento dell'opera così com'è stata realizzata. A lavori ultimati, conclude l'insorgente, le modiche difformità riscontrare finirebbero peraltro per scomparire.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________, contestando partitamente le tesi del ricorrente.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
In materia di rilascio del permesso per opere stradali, il tribunale d'espropriazione esercita in sostanza le competenze che la legge edilizia attribuisce al municipio. All'ente promotore dell'opera spetta il ruolo che nella procedura di rilascio del permesso di costruzione retta dalla LE è riservato al proprietario che inoltra una domanda di costruzione.
Il municipio deve vigilare affinché l'opera stradale sia eseguita conformemente ai piani approvati. Rientra tuttavia nei compiti del tribunale d'espropriazione adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui l'opera stradale venga realizzata in modo difforme dal permesso ricevuto.
3.2. In concreto, il provvedimento impugnato da __________ davanti al Consiglio di Stato è stato adottato con il suo voto contrario il 21 giugno 1999. L'atto, per quanto vi si possano ravvisare gli estremi di una decisione, non è stato pubblicato all'albo, né notificato agli interessati. Il ricorrente ne ha comunque avuto immediata conoscenza. Ne discende che il termine per impugnarlo ha iniziato a decorrere il giorno successivo alla seduta del municipio (22 giugno) ed è giunto a scadenza il 6 luglio, ossia prima dell'inizio delle ferie giudiziarie (15 luglio; art. 13 lett. b PAmm).
Il ricorso, inoltrato al Consiglio di Stato soltanto il 23 agosto seguente, era quindi manifestamente tardivo, non potendosi ragionevolmente sostenere che l'insorgente, nella sua qualità di sindaco, non conosca i mezzi e i termini d'impugnazione.
L'impugnativa del comune va pertanto accolta, annullando il giudizio governativo impugnato e riformandolo nel senso di dichiarare irricevibile, siccome tardivo, il ricorso inoltrato da __________ al Consiglio di Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC, 33 LStr; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 2 maggio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 1315) è annullata e riformata nel senso che:
1.2. il ricorso 23 agosto 1999 inoltrato da __________ al Consiglio di Stato è dichiarato irricevibile.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.-- sono a carico del resistente, che rifonderà fr. 500.-- al comune a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster