AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2000.136
Data decisione, Autorità:
17.10.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00136
Lugano
17 ottobre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 maggio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 aprile 2000, no. 1632, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione
30 novembre 1999, no. E 589, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
le ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina ceca __________ è entrata per la prima volta nel nostro paese nel
1994 e vi ha soggiornato durante diversi periodi per lavorare quale
ballerina-intrattenitrice ed in seguito quale cameriera. Nell'ottobre 1995 le
veniva rilasciato un permesso L, in attesa di contrarre matrimonio con il
cittadino svizzero __________, domiciliato a __________. A seguito del matrimonio,
celebrato il __________, alla straniera è stato rilasciato un permesso di
dimora annuale, regolarmente rinnovato ed avente quale ultima scadenza il 29
dicembre 1999. Nel frattempo essa ha svolto diversi lavori quale cameriera e
venditrice, alternando periodi di disoccupazione. Nel maggio 1997 la ricorrente
si è trasferita a __________, locando a suo nome un appartamento di 2 ½ locali
per uso personale.
Raccolte le dichiarazioni dell'insorgente,
secondo la quale il marito si trovava all'estero dall'agosto 1996 (eccetto un
breve periodo di 4-5 settimane nel dicembre-gennaio 1997) e che da allora essa
non aveva più avuto sue notizie, con decisione 12 dicembre 1997 la Sezione
degli stranieri le ha negato il rinnovo del permesso di dimora. Il 22 dicembre
1997 la straniera ha chiesto il riesame della risoluzione, sostenendo di aver
convissuto con il marito fino al 1. maggio 1997 prima che egli si trasferisse
ad Ibiza, che egli aveva fatto ritorno in Ticino nel novembre 1997 e che per il
prossimo futuro la coppia escludeva categoricamente una nuova separazione.
Sulla scorta di tali affermazioni il 23 dicembre 1997 l'autorità dipartimentale
ha annullato l'ordine di partenza impartito all'interessata.
Il 22 ottobre 1999, dopo aver interrogato il
marito, la polizia cantonale ha segnalato all'autorità dipartimentale l'esistenza
di un accordo sottoscritto l'11 luglio 1995 dai coniugi __________, che
deponeva a favore di un matrimonio d'interesse, e che essi non avevano mai
vissuto assieme. A detta del marito, in tale periodo l'insorgente risiedeva
presso una connazionale, intrattenendo una relazione sentimentale con il
fratello di questa, soggiornante illegalmente in Svizzera. Con decisione 20
novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha negato il rinnovo
del permesso di dimora all'insorgente, non avendo essa mai vissuto con il
marito e convivendo attualmente con un'altra persona. L'autorità dipartimentale
le ha quindi fissato un termine per lasciare il territorio del canton Ticino ed
ha tolto l'effetto sospesivo ad un eventuale ricorso.
B. Insorta
davanti al Consiglio di Stato, __________ ha postulato l'annullamento della
decisione impugnata ed il rilascio del permesso di dimora.
Restituito l'effetto sospensivo e raccolta
la testimonianza del marito, con decisione 19 aprile 2000 l'Esecutivo cantonale
ha respinto il gravame. Sulla scorta delle prove agli atti, il Governo ha
ritenuto che fossero dati forti indizi di un matrimonio fittizio e che in ogni
caso il richiamarsi ad un legame che esisteva soltanto formalmente rappresentava
un chiaro abuso di diritto.
C. Con ricorso
15 maggio 2000 __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza. Contesta le
dichiarazioni rilasciate dal marito, in quanto inveritiere, e sostiene che la
firma apposta sull'accordo 11 luglio 1995 sarebbe falsa. Contrariamente a
quanto affermato, il marito conoscerebbe la sua data di nascita ed il nome del
villaggio dove essa è cresciuta e non avrebbe soggiornato ad Ibiza dal giugno
1997 all'estate 1999, bensì solo fino al novembre 1997, quando è stata
ricostituita la comunione domestica. In tale periodo essi avrebbero pertanto
avuto una relazione concreta ed effettivamente vissuta. La presenza del marito
nel nostro Paese sarebbe comprovata dalle ricevute sottoscritte dallo stesso
relative ad alcuni prestiti concessigli dalla moglie in tale periodo.
D'altronde la versione da lui rilasciata in fase istruttoria, contrasterebbe
con quanto dichiarato per iscritto il 20 dicembre 1999. Il fatto poi che il
marito abbia concluso diversi contratti falsificando la sua firma, ne
dimostrerebbe la scarsa affidabilità. Ha infine sottolineato che la circostanza
di mantenere un domicilio separato dal marito non è sufficiente per concludere
circa l'inesistenza di un'unione coniugale realmente vissuta.
D. La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione chiede che il gravame sia dichiarato
irricevibile in quanto tardivo ed in via subordinata postula la sua reiezione.
All'accoglimento del gravame si oppone pure il Consiglio di Stato, con delle argomentazioni
di cui si dirà all'occorrenza nel seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
è data soltanto nella misura in cui la decisione è suscettibile di essere impugnata
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. In materia di polizia degli stranieri
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a
con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera e la
Repubblica ceca alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in
Svizzera dei cittadini cechi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto
al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto,
l'interessata è sposata con __________ dal 29 dicembre 1995. Di principio essa
ha dunque diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto,
essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al
Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere
che la competenza di questo Tribunale a statuire sulla presente impugnativa è
data. Se il permesso sollecitato possa essere in concreto rifiutato è una
questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. La legittimazione della ricorrente è
certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, inoltrato tenendo conto delle
ferie pasquali (art. 13 cpv. 1 lett. a PAmm), è tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm). Il Dipartimento chiede che il gravame venga dichiarato
irricevibile, in quanto la legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere non prevede alcuna sospensione della decorrenza
dei termini (art. 10 LALPS). Secondo la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, l'art. 13 PAmm non troverebbe applicazione nel caso in
rassegna, in quanto la LALPS avrebbe il tenore di lex specialis (art. 1
cpv. 2 PAmm), per analogia alla legge tributaria (LT). A torto. La LALPS
riunisce in una sola legge i disposti dei sei decreti esecutivi cantonali in
materia di stranieri precedentemente in vigore. La normativa è pertanto una
legge quadro, che si prefigge essenzialmente due obiettivi: da una parte, il
riordino formale della legislazione cantonale in tale materia e, dall'altra, la
concentrazione in un atto legislativo adeguato delle basi su cui fondare la
competenza delle relative decisioni cantonali (v. Messaggio 28 maggio 1997, n.
4649, del Consiglio di Stato concernente la legge di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere, pagg. 4-5; Rapporto 12 maggio 1998,
n. 4649 R, della Commissione della legislazione sul citato messaggio, pag. 2).
Attraverso la LALPS il legislatore non ha per contro inteso impedire l'applicazione,
a titolo sussidiario (ovvero fatta salva una diversa, specifica regolamentazione
in essa contenuta), delle disposizioni nella PAmm, sancita all'art. 1 cpv. 1 di
quest'ultima. Questa conclusione è, d'altra parte, espressamente corroborata dal
Messaggio governativo, giusta cui "per quanto non diversamente disposto
dalla presente Legge trovano applicazione le normative della Legge di procedura
per le cause amministrative (…) e, di riflesso, del Codice di procedura
civile" (cfr. Messaggio citato, pag. 11). In concreto la LALPS non
regolamenta l'istituto delle ferie giudiziarie: le relative procedure di ricorso
sono pertanto assoggettate alle stesse giusta l'art. 13 PAmm.
1.6. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
1.7. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La perizia calligrafica
volta ad accertare la falsità della firma attribuita all'insorgente ed apposta
sull'accordo 11 luglio 1999 e su alcuni altri contratti non appare idonea a
procurare a questa corte la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il
giudizio, tanto più che il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio
sull'abuso di diritto e non sulla natura fittizia del matrimonio. Le
testimonianze offerte, volte a dimostrare la presenza in Ticino dal novembre
1997 in poi del marito, non sarebbero comunque atte a provare che il matrimonio
tra i coniugi __________ è realmente vissuto.
-
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero
ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto
non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in
materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione dell'effettivo degli stranieri (art. 7 cpv. 2 LDDS). Il permesso
può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un
diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede
tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, pag. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
n. 74 e 78). In particolare sono dati gli estremi dell'abuso, quando lo
straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente
per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II
97, consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150, consid. 3b).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso
garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione
di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto
alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato
dalla Svizzera.
-
Dalle
prove in atti risulta che fin dall'inizio i coniugi non hanno vissuto assieme,
abitando l'una a __________ e l'altro a __________ (cfr. domanda di dimora con
attività del 12 gennaio 1996). Con scritti del 5 giugno 1997, 1. e 22 luglio
1997 la ricorrente ha ammesso che il marito si trovava all'estero dall'agosto
1996 e che da allora non avevano più avuto alcun contatto. Questa affermazione
è poi stata ribadita il 14 ottobre 1997, in cui l'insorgente ha precisato che
nel frattempo il marito aveva soggiornato in Ticino per 4-5 settimane per poi
ripartire all'inizio di gennaio 1997. Soltanto a seguito del mancato rinnovo
del permesso di dimora (v. decisione 12 dicembre 1997), essa ha ritrattato
quanto dichiarato in precedenza, asserendo di aver convissuto con il marito
fino al 1. maggio 1997, che dal novembre 1997 quest'ultimo aveva fatto ritorno
dalla moglie e che per il futuro i coniugi escludevano una nuova separazione.
Considerata la spontaneità e la libertà con cui erano state rese le precedenti
dichiarazioni, quest'ultima versione appare pertanto poco convincente. La prima
versione trova inoltre conferma nelle affermazioni rilasciate dal marito il 22
ottobre 1999 ed il 28 marzo 2000. A prescindere dalle dichiarazioni relative
all'accordo 11 luglio 1995, egli ha sostenuto di non aver mai convissuto, né di
aver mai avuto rapporti sessuali con l'insorgente e che "dopo il matrimonio,
ognuno è andato per la sua strada." Egli ha poi precisato di essersi
trasferito ad Ibiza nel giugno 1997 e di essere rientrato in Svizzera
nell'estate 1999. Assunto quale operaio, il 12 novembre 1999 si è infortunato,
restando inabile al lavoro e pertanto al momento è al beneficio d'indennità
SUVA. Ha infine dichiarato di non aver più rivisto la moglie nel frattempo. È
ben vero che la versione del marito non è sempre stata lineare. Con scritto 20
dicembre 1999, prodotto dalla ricorrente davanti al Consiglio di Stato, egli ha
infatti ritrattato quanto precedentemente affermato. Tuttavia, nuovamente
assunto a verbale, egli ha riconfermato la sua prima esposizione. La versione
della ricorrente, secondo cui essa abiterebbe dal novembre 1997 con il marito,
appare per contro inattendibile, se si tien conto che neppure era a conoscenza
dell'infortunio occorso al marito nell'inverno del 1999. Quest'ultimo ha
inoltre il proprio domicilio in via __________ a __________ mentre la moglie
risulta essere domiciliata a __________. Va poi sottolineato che la ricorrente
non ha addotto alcuna prova dell'asserita attuale convivenza con il marito. Se
questa sussistesse realmente non avrebbe del resto difficoltà a dimostrarlo.
In merito alle ricevute dei prestiti in
favore del marito si osserva che si tratta di documentazioni compiegata per la
prima volta davanti a questo tribunale. In ogni caso, anche ammettendo la fondatezza
di tale prova, questa non dimostrerebbe ancora né che __________ si trovava in
Svizzera in tale periodo né che i coniugi vivevano assieme.
Va infine osservato che la documentazione
prodotta dalla ricorrente in merito a merce ordinata a suo nome da una terza persona,
non depongono a favore della ricorrente. Se i sospetti di quest'ultima fossero
fondati, ciò dimostrerebbe unicamente che tra i coniugi __________ non vi è
alcun legame affettivo e di fiducia, presupposti indispensabili della vita
coniugale.
Da quanto precede risulta in modo manifesto
l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di ogni
contenuto e scopo da lungo tempo, al fine di continuare a beneficiare del
permesso di dimora.
-
non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. A determinate
condizioni, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita
privata e famigliare tutelato da tale norma per opporsi all'eventuale
separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di
dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la
straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di
risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145).
Considerato che nel caso in esame è stata accertata la sussistenza di un
vincolo matrimoniale di mera natura formale, la ricorrente non può neppure
prevalersi della tutela garantita dall'art. 8 CEDU.
- Sulla
scorta di quanto precede, ritenuto pure che l'insorgente non invoca nemmeno
l'impossibilità di un suo rientro in patria dove è nata ed è cresciuta, il
ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 4, 7, 17 LDDS; 175 CC; 10 lett.
a LALPS; 1 segg. PAmm, in particolare art. 13 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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