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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.141
Data decisione, Autorità:
20.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00141
Lugano
20 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2000 della
contro
la decisione 10 maggio 2000, no. 261/2000, del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il 24 maggio 2000 la
__________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso
contro la decisione 10 maggio 2000, no. 261/2000, del Dipartimento del
territorio, Divisione delle costruzioni.
Al ricorso non era allegata la decisione impugnata.
B. Il 25 maggio 2000 questo
Tribunale ha scritto alla ricorrente quanto segue:
" Al ricorso indicato a margine non è stata allegata la
decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura
per le cause amministrative.
Richiamato l'art. 9 della legge citata, le
assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per produrre la decisione del
Dipartimento del territorio, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente
tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile. "
C. Il termine assegnato alla
ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. La LPAmm all'art. 46 cpv. 3
obbliga la ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9
prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di
legge sono ritornati all'interessata con l'invito a rifarli, entro un termine
perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità.
E. Detta norma vale non solo
quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la
produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.
La presentazione immediata della querelata decisione permette
infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla
immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm.).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giudizio di fr.
100.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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