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Numero d'incarto:
52.2000.15
Data decisione, Autorità:
09.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00015
Lugano
9 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 gennaio 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 7 dicembre 1999 (n. 5216) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 25 agosto 1999 con la quale il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, gli ha revocato il permesso
di lavoro per confinanti;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, cittadino italiano, risiede a __________ (prov. di __________). L'8
settembre 1988, egli ha ottenuto un permesso di lavoro per confinanti (G), in
seguito rinnovato, l'ultima volta l'8 luglio 1999 con prossima scadenza fissata
al 5 luglio 2001 per lavorare come cameriere presso il Motel __________ a
__________.
b) Con decreto d'accusa 14 luglio 1999, il
Procuratore Pubblico lo ha condannato a 30 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per violazione alla LDDS,
commessa dall'ottobre 1998 al 9 luglio 1999 per aver ospitato nella propria
camera di motel una cittadina colombiana entrata illegalmente in Svizzera priva
del visto d'entrata e di qualsiasi permesso di soggiorno.
B. Il 25
agosto 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha revocato il permesso per confinanti di __________. L'autorità si
è fondata sul rapporto d'inchiesta di Polizia giudiziaria del 20 luglio 1999 da
cui risultava che il confinante aveva pernottato almeno 220/240 volte nel corso
dell'ultimo anno nella sua camera presso il Motel dove lavorava ed aveva
aiutato la cittadina colombiana a soggiornare illegalmente sul territorio
cantonale a partire dalla fine del mese di dicembre 1998. Ha infine ordinato al
ricorrente di cessare l'attività entro il 30 settembre 1999. La decisione è
stata resa in virtù degli art. 9 cpv. 2 LDDS e 23 OLS.
C. Con
giudizio 7 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato. Considerate
tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto che il ricorrente non si
fosse attenuto ad una condizione impostagli all'atto della concessione del
permesso, aiutando pure una cittadina straniera a soggiornare illegalmente
presso il suo posto di lavoro.
D. Contro la
predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'emanazione di un
semplice ammonimento. Ritiene che la decisione impugnata sia contraria al principio
di proporzionalità. Asserisce che doveva pernottare temporaneamente presso il
motel al fine di salvaguardare gli interessi della società fiduciaria, ora in
liquidazione, che aveva rilevato il motel. Doveva impedire a diversi
amministratori di fatto della società, nel frattempo denunciati penalmente, di
appropriarsi dell'incasso a fine giornata. Egli era l'uomo di fiducia
dell'allora gerente e attuale liquidatrice __________, la quale non era in grado
di occuparsi durante la notte dell'esercizio pubblico a causa di una
gravidanza. Grazie al suo intervento, la liquidatrice stava progressivamente
risanando l'azienda. Per quanto concerne il soggiorno illegale della
colombiana, minimizza l'infrazione commessa perché la stessa è giunta regolarmente
in Ticino nell'ottobre 1998, allorquando i cittadini di quel Paese non necessitavano
ancora di un visto d'entrata e soggiorno in Svizzera per la durata di tre mesi.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito. Anche il Consiglio di
Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste
a fondamento della propria decisione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è,
in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso
sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione della prova notificata
dal ricorrente (audizione della teste __________, responsabile amministrativa
del Motel __________ e del locale notturno __________ di __________), in quanto
non appare idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
I
beneficiari di un permesso per lavoratori confinanti (G) possono esercitare
un'attività lucrativa unicamente nella zona di frontiera e devono tornare
quotidianamente al loro domicilio nella zona di frontiera contigua (cfr. art.
23 cpv. 2 e 3 OLS). Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, il permesso di dimora
può essere revocato allorquando non è adempiuta una condizione imposta all'atto
della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dà motivo
di gravi lagnanze. Tale disposizione è applicabile per analogia anche al
permesso per lavoratori confinanti, il quale non è esplicitamente regolato
dalla LDDS e non concede una posizione giuridica più salda di quella garantita
da un permesso di dimora annuale (STF 18 marzo 1994 inedita in re F. e LLCC,
consid. 3).
-
Nella
fattispecie in esame, __________ dispone dal 1988 di un permesso per lavoratori
confinanti. Interrogato dalla Polizia cantonale il 9 luglio 1999 in merito alla
sua presenza sul territorio svizzero ed alle sue mansioni presso il Motel
__________, il ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato:
"(…)Percepisco un salario mensile di ca.
fr. 1'100.– mensili lordi siccome dall'inizio 1999 lavoro unicamente al 30% a
causa malattia. In precedenza il mio salario era di fr. 3'500.–. Data la mia
situazione di salute non ho un orario stabilito ma come ad accordo con
l'amministratrice sono in pratica un jolly che si occupa sia del Motel
__________ che del locale notturno __________. Presso il citato Motel mi è
stata data una camera e meglio la nr. 115 per la quale non pago alcun affitto.
Siccome manca personale io sono quasi praticamente sempre presente o al Motel o
nel locale notturno in caso di bisogno. Corrisponde al vero che praticamente
per almeno 20 giorni al mese io resto a __________ a dormire nella camera nr.
115 ed in caso di bisogno vengo chiamato dal personale del locale notturno.
Sono a conoscenza che con il permesso di lavoro per confinanti G non posso rimanere
in Svizzera a dormire ma come detto io restavo a __________ lo stesso anche per
il fatto che mi era di peso rientrare in Italia a __________ dopo la giornata
lavorativa a seguito del mal di schiena. Questa situazione (che io mi fermo a
dormire a __________) dura da almeno un anno e fatto un calcolo posso
confermare che in questo ultimo anno io sono rimasto a dormire a __________
circa 200/240 notti (…)".
(verbale
d'interrogatorio, pag. 1 e 2)
Alla luce di queste chiare, inequivocabili
ed incontestate affermazioni, si deve dunque ammettere che lungo l'arco di un
intero anno (luglio 1998-luglio 1999) l'insorgente ha ripetutamente disatteso
l'obbligo di rientrare al proprio domicilio in Italia al termine del lavoro. Ne
consegue che __________ si è reso effettivamente autore della ripetuta
violazione degli obblighi che gli derivavano dall'art. 23 OLS. Poco importa
quindi se i motivi per cui egli ha pernottato a __________ fossero dovuti
all'impossibilità dell'amministratrice ad occuparsi provvisoriamente
dell'esercizio pubblico o ad impedire le manovre dei "liquidatori di
fatto" della società fiduciaria oppure - come dichiarato nel verbale
d'interrogatorio - ai suoi problemi di salute.
- Occorre
ora verificare la legalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS prevede
che nei casi di mancato adempimento di una delle condizioni poste all'atto del
rilascio del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi
lagnanze, è possibile procedere ad una revoca del medesimo. In materia di
ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce dunque
all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile -
perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfina con
la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere.
4.2. In concreto, il ricorrente, che
beneficia di permessi per confinanti sin dal 1988, ha avuto modo di interessare
l'autorità penale per infrazione alla LDDS. Con decreto d'accusa 14 luglio
1999, il Procuratore Pubblico lo ha condannato a 30 giorni di detenzione
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per aver ospitato dall'ottobre
1998 al 9 luglio 1999 nella propria camera presso il Motel una cittadina
colombiana entrata illegalmente in Svizzera, priva del visto d'entrata e di qualsiasi
permesso di soggiorno. Va tenuto presente che in materia di polizia degli stranieri
non è possibile considerare il reato commesso dall'interessato come privo di
ogni consistenza. Tale modo di agire costituisce inconfutabilmente un reato di
una certa gravità suscettibile di giustificare la revoca del permesso ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, in quanto qualifica il comportamento dello
straniero come motivo che dà adito a gravi lagnanze (cfr. STF 7 febbraio 1995
inedita in re Z., consid. 4 seg.). Favorendo l'entrata illegale della cittadina
straniera, l'insorgente ha dimostrato senza ombra di dubbio una scarsa
considerazione per l'ordine giuridico del Paese che gli ha offerto la
possibilità di lavorare. Egli rasenta la temerarietà quando minimizza il reato,
adducendo che al momento dell'entrata in Svizzera dell'amica i cittadini colombiani
non erano ancora sottoposti all'obbligo del visto. Egli non nega di aver
favorito il soggiorno illegale della colombiana, tanto che il decreto di accusa
è cresciuto in giudicato il 24 agosto 1999. Del resto, nel proprio giudizio, il
dipartimento lo ha rimproverato per avere ospitato la predetta cittadina
colombiana a partire dalla fine del mese di dicembre 1998. Va infine rilevato
che il ricorrente non lavora nemmeno a tempo pieno in Svizzera. Egli ha infatti
dichiarato di lavorare solo al 30% e di essere per il resto al beneficio di un
rendita AI (v. verbale d'interrogatorio, pag. 1 e 2; ricorso ad 10 pag. 5 in
alto).
4.3. La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate,
revocando il permesso di lavoro per confinanti ad __________. Difatti, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa.
- Stante
quanto precede il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 2 LDDS; 23 OLS; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
Di
conseguenza __________, cittadino italiano, risiede a __________ (prov. di
__________), è tenuto a cessare la propria attività lucrativa in Ticino entro
l' 8 maggio 2000.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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