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Numero d'incarto:
52.2000.189
Data decisione, Autorità:
04.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00189
Lugano
4 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario: Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2000 di
contro
la risoluzione 21 giugno 2000, no. 2597, del
Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso 23 marzo 2000
dell'insorgente interposto contro la decisione 6 marzo 2000 del municipio di
__________, con la quale non gli viene concessa l'autorizzazione alla visione
del rapporto interno della cancelleria;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il 12 luglio __________, ha
inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione
21 giugno 2000, no. 2597, del Consiglio di Stato.
B. Il 13 luglio 2000 questo
Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"in
possesso del suo scritto citato a margine, le comunichiamo che, conformemente
alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
"Il
ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante
copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni
dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione
impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Esso deve contenere:
-
la menzione
della decisione querelata;
-
una concisa
esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova
richiesti;
-
una breve
motivazione;
-
le
conclusioni del ricorrente.
Al ricorso
devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro
documento.
Richiamato l'art. 9 PAmm le assegnamo un termine di 10 giorni
per presentare il ricorso nella forma indicata, con l'avvertenza che scaduto
infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile."
C. Il termine assegnato al
ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. Nel caso concreto il
ricorrente non ha redatto, malgrado la comminatoria il ricorso nelle forme di
legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giudizio di fr. 100.--
è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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