AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.190
Data decisione, Autorità: 16.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00190
Lugano 16 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 luglio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 giugno 2000 del Consiglio di Stato (n. 2578) che ha confermato la decisione del municipio di __________ di negargli la licenza edilizia per la ricostruzione dell'abitazione sub. A del mappale no. __________, posto fuori zona edificabile;
viste le risposte:
30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;
12 settembre 2000 del Municipio di __________;
11 settembre 2000 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
vista la replica 16 ottobre 2000 e le successive dupliche:
25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
26 ottobre 2000 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 giugno 1998 __________ ha ottenuto una licenza edilizia per ristrutturare ed ampliare l'abitazione (sub. A) esistente sul mappale __________ RFD di __________, sito fuori zona edificabile, in zona agricola secondo il PR comunale rispettivamente in zona SAC secondo il PD cantonale, allo scopo di ricavare un appartamento di 113 mq su due piani destinato a residenza primaria della famiglia del ricorrente. L'ampliamento di ca. 22 mq era da ricavare all'interno della stalla fienile (sub. B), senza aumenti di volume. L'intervento prevedeva la creazione di nuove murature perimetrali e tavolati interni, della platea al piano terra e della soletta al primo piano.
B. Durante i lavori di demolizione parziale della soletta al primo piano si è verificato un crollo del muro perimetrale a sud, al che gli operai hanno demolito l'intero subalterno, tranne un muro di 9 mq al piano interrato. A fronte della susseguente sospensione lavori decretata dal municipio, il ricorrente ha presentato il 23 luglio 1999 una domanda di costruzione in sanatoria per la ricostruzione del sub. A con un risultato finale corrispondente per l'essenziale a quello di cui alla precedente licenza edilizia.
C. Il DT si è opposto alla concessione della licenza ritenendola in contrasto con i criteri pianificatori applicabili all'utilizzo dei sedimi fuori zona edificabile. Dopo un fallito esperimento di conciliazione, il municipio il 6 ottobre 1999 ha pertanto negato la licenza edilizia.
D. Contro tale decisione il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che alla luce dell'accidentalità dell'accaduto e del fatto che il progetto ricalca quello già autorizzato nel 1998 la decisione di negargli la licenza gli imporrebbe un sacrificio economico eccessivo e ingiustificato e violerebbe pertanto il principio della proporzionalità.
E. Dopo sopralluogo, con decisione 21 giugno 2000 l'esecutivo cantonale ha respinto il gravame giudicando il progetto non conforme alla destinazione di zona. Si potrebbe realizzare un'abitazione in zona agricola solo qualora una presenza continua fosse giustificata dalla particolarità della coltivazione, rispettivamente se la distanza dalla zona edificabile non consentisse senza grossi sforzi di spostarsi quotidianamente fino alla zona agricola per svolgervi un'attività agricola, e se l'agricoltura costituisse l'attività principale del richiedente o perlomeno un suo importante mezzo di sussistenza a lungo termine. Nessuna di queste condizioni sarebbe data, visto che l'attività agricola familiare del ricorrente è svolta a titolo accessorio e che la zona edificabile dista solo 200 metri. Inoltre il progetto contrasterebbe con interessi pubblici preponderanti, dato che senza giustificazioni di tipo agricolo sottrarrebbe all'agricoltura parte di un sedime in zona SAC. Neppure la garanzia delle situazioni acquisite verrebbe in soccorso del ricorrente, siccome gli art. 24 cpv. 2 LPT e 76 LALPT non si applicano alle demolizioni per volontà del proprietario, come quella - asseritamente accidentale - qui in rassegna, che non sono equiparabili a distruzioni repentine dovute a circostanze eccezionali o catastrofi naturali; del resto la garanzia della proprietà con la demolizione o la distruzione delle costruzioni esistenti cesserebbe di esplicare effetti in questo ambito. Da ultimo, non sarebbero dati i presupposti per un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT dato che il progetto non è ad ubicazione vincolata e si scontra ad importanti e prevalenti esigenze della pianificazione territoriale.
F. Contro questa decisione il ricorrente insorge ora davanti a questo Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la concessione della licenza. Egli invoca i principi della proporzionalità, buona fede e garanzia della proprietà e gli art. 5 e 26 Cost, e solleva la mancanza di un interesse pubblico sufficiente a giustificare il diniego della licenza. L'esecutivo cantonale non avrebbe debitamente considerato né la previgente licenza edilizia (che prevedeva di conservare parti importanti dell'edificio esistente), né il fatto che il subalterno A era ancora abitabile all'inizio dei lavori, né il carattere accidentale del crollo. Esso avrebbe pure misconosciuto che il progetto non comporta nessun ampliamento della superficie occupata dagli edifici e pertanto non sottrae terreno agricolo alla sua destinazione. Ribadisce che l'edificio si situerebbe al centro della proprietà e dell'attività agricola accessoria del ricorrente. Censura la mancanza di un interesse pubblico al diniego della licenza, e contesta che la ricostruzione (ricalcando il progetto già approvato) comprometta importanti esigenze della pianificazione territoriale. Ribadisce la sua buona fede e di non avere mai rinunciato "a prevalersi della tutela dell'uso e del possesso di valori reali legittimamente costituiti". A suo dire il crollo accidentale della parete sud é paragonabile ad una distruzione per eventi naturali, per cui la ricostruzione dovrebbe essere autorizzata per motivi di equità. Chiede infine l'assunzione testimoniale di __________, titolare dell'impresa di costruzione i cui operai hanno demolito l'edificio.
G. Il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio, che si è rimesso al giudizio di questo Tribunale, hanno rinunciato a formulare osservazioni.
H. Autorizzato a replicare dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa federale in materia, il ricorrente ha allegato che giusta i nuovi art. 24c LPT e 42 OPT la ricostruzione in rassegna, dopo il crollo avvenuto durante l'esecuzione di lavori autorizzati, è senz'altro ammissibile essendo state estese le (già esistenti) possibilità di ricostruzione di edifici preesistenti non più conformi alla destinazione di zona, essendo dato l'interesse ininterrotto del ricorrente all'utilizzo dell'edificio abitativo e visto che la possibilità di utilizzazione conforme alla sua destinazione era data al momento della demolizione ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 OPT. In duplica il Consiglio di Stato ha riconfermato la propria posizione, mentre il municipio si è limitato a rinviare, per la qualifica di "crollo accidentale", ai rapporti dell'Ufficio tecnico e del DT.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, comprensivi di documentazione fotografica, senza procedere all'esperimento del sopralluogo richiesto dal ricorrente né all'audizione del teste __________, non suscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il 1. settembre 2000 è entrata in vigore la modifica della legge sulla pianificazione del territorio del 20 marzo 1998 (nLPT) e la nuova Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (nOPT). Giusta l'art. 52 nOPT le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione sono giudicate secondo il nuovo diritto. Le procedure ricorsuali pendenti sono però portate a termine secondo il diritto previgente, nella misura in cui il nuovo diritto non sia più favorevole al richiedente. Circostanza questa che va esaminata in concreto.
3.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Nelle zone agricole possono essere rilasciate autorizzazioni per interventi che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno o destinati a consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; DFGP, Commento alla LPT, Berna 1981, n. 1 ad art. 16; A. Scolari, Commentario,
ed., ad art. 67 LALPT, n. 489 seg.).
Edifici e impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tali attività (DTF 114 Ib 131).
3.2. Il fondo in rassegna è ubicato in zona agricola dal piano regolatore comunale ed in zona SAC secondo il Piano direttore cantonale. Si deve in primo luogo esaminare se l'intervento in rassegna sia effettivamente conforme alle disposizioni pianificatorie di diritto federale e cantonale applicabili e se rispetta il diritto comunale.
3.3. Il ricorrente afferma che la prevista abitazione si situerebbe al centro della sua proprietà e della sua attività famigliare/accessoria (100 giorni/lavoro standard, con allevamento di animali e coltivazione di complessivi 4 ettari in diversi comuni), che come risulta dagli atti costituisce a non averne dubbio un'attività agricola ai sensi dell'art. 16 LPT (cfr. C. Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Coira 1991, n. 205). Nel processo produttivo che caratterizza questo genere di attività, il fatto di abitare sul posto non costituisce tuttavia una necessità imprescindibile a meno di particolari circostanze concrete, come ad esempio una particolare coltivazione che necessiti una presenza continua sul fondo, o una distanza tale dalla zona edificabile da richiedere grossi sforzi per trasferirsi quotidianamente dalla zona edificabile a quella agricola per la gestione dell'azienda (e l'art. 34 cpv. 3 nOPT, ha ripreso a questo proposito i medesimi criteri già sviluppati in precedenza dalla prassi; cfr. USTE, Commentario alla nOPT, pag. 31). Come rettamente ha giudicato il Consiglio di Stato, tali condizioni non sono riunite nel caso in rassegna. Non trattandosi di un'opera indispensabile all'esercizio dell'attività agricola che il ricorrente svolge sul suo fondo, e a maggior ragione visto che tale attività è svolta a titolo famigliare/accessorio, si deve pertanto escludere che la realizzazione di un'abitazione in loco sia conforme alla funzione agricola assegnata alla zona di utilizzazione in cui verrebbe realizzata. Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione non può quindi essere rilasciata.
In base a tale norma, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17, consid. 2b). Determinante per la valutazione degli opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28, consid. 3; 114 Ib 268, consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT).
4.2. La realizzazione di un'abitazione primaria su un fondo situato fuori della zona edificabile dove si svolge un'attività agricola accessoria non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.
La destinazione dell’opera non esige invero un’ubicazione fuori della zona edificabile. Lo scopo abitativo può essere conseguito tanto (e precipuamente) all'interno, quanto all'esterno della zona edificabile. Dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare l'opera fuori della zona edificabile.
L'assetto pianificatorio del fondo non permette di giungere a diversa conclusione. Per l’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT l’ubicazione vincolata, in senso positivo o negativo, deve scaturire unicamente dalla destinazione dell’intervento edilizio. Deve, in altri termini, costituire un’esigenza insita nelle finalità della costruzione, indipendente dall’ubicazione del fondo. Non può essere dedotta dalla destinazione dell’intervento considerata per rapporto alla situazione del fondo dal profilo pianificatorio. Diversamente, l’ubicazione vincolata finirebbe per essere determinata dalla stessa ubicazione del fondo e non dalla destinazione dell’opera.
Per gli stessi motivi, neppure l'utilizzazione del fondo effettuata dal ricorrente permette di ravvisare nell'abitazione gli estremi di un'opera ad ubicazione vincolata. Al pari del suo azzonamento, nemmeno la destinazione agricola del fondo è atta a dimostrare l'adempimento del requisito posto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT.
Qualsiasi opera che non può essere autorizzata in via ordinaria, siccome non conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), potrebbe altrimenti essere posta al beneficio di un'autorizzazione eccezionale retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT soltanto perché insiste su un fondo utilizzato in parte in conformità di tale funzione. Ne discende che già dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT la licenza non può essere rilasciata, senza che sia necessario esaminare se siano adempiute le esigenze dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT.
5.2. L'art. 71 LALPT prevede in deroga al principio dell'art. 22 LPT che per la trasformazione o ricostruzione di edifici fuori delle zone edificabili e non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, può essere rilasciata l’autorizzazione dopo un esame di interesse generale se, oltre ad essere adempiute le condizioni specifiche degli art. 72 a 76 LALPT che esigono in ogni caso la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale, il fondo è sufficientemente urbanizzato e non vi si oppongono interessi preponderanti. Secondo l'art. 75 LALPT, una trasformazione parziale una tantum di edifici siti fuori zona edificabile può essere eccezionalmente autorizzata se indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale. L'art. 76 LALPT stabilisce che edifici andati distrutti o demoliti possono essere ricostruiti, mantenendo volume e destinazione precedenti (con riserva dell'art. 75 LALPT), se in precedenza erano utilizzati (cpv. 1); la ricostruzione di edifici andati distrutti può essere autorizzata se non vi si oppongono interessi preponderanti (cpv. 2); la ricostruzione di edifici demoliti può essere eccezionalmente autorizzata se è nell’interesse pubblico (cpv. 3).
5.3. Fondandosi sull'art. 24 cpv. 2 vLPT il legislatore cantonale ha così ammesso a determinate condizioni la possibilità di autorizzare in via eccezionale la trasformazione o ricostruzione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui sono ubicati. In concreto si è confrontati con un caso di applicazione dell'art. 76 LALPT. Senza esaminare se siano riuniti i requisiti del precedente utilizzo dell'abitazione, dell'urbanizzazione del fondo e della sostanziale identità con la costruzione originaria (elementi incontestati, che peraltro paiono desumibili dalle tavole processuali ed in particolare dagli incarti delle domande di costruzione), sarebbe applicabile l'art. 76 cpv. 3 LALPT, dato che l'edificio era stato distrutto in buona parte per opera dell'uomo e non per circostanze eccezionali, per cui la sua ricostruzione avrebbe potuto essere autorizzata solo in presenza di un interesse pubblico, che in concreto non era dato di ravvisare. Comunque un'autorizzazione ai sensi degli art. 71 a 76 LALPT sarebbe da escludere anche in caso di distruzione dovuta a cause esterne, siccome al progetto si opporrebbero importanti esigenze della pianificazione territoriale, dato che lo stesso avrebbe sottratto terreni all'agricoltura per uno scopo non legato alla funzione di zona. Non occorre quindi chiarire mediante istruttoria in quale misura il crollo della parte di edificio che avrebbe dovuto essere conservata nell'ambito dell'intervento di trasformazione parziale inizialmente autorizzato fosse eventualmente da ricondurre a circostanze eccezionali, dato che in ogni caso la circostanza si rivelerebbe ininfluente.
5.4. Per queste considerazioni, alla luce del vecchio diritto la postulata licenza non può essere concessa. Bisogna a questo punto esaminare giusta l'art. 52 nOPT se gli art. 24a a 24d nLPT, in vigore dal 1. settembre 2000 e che escludono ormai un'applicazione delle norme cantonali in questo ambito, siano più favorevoli al ricorrente rispetto al vecchio diritto, nel qual caso andranno applicate alla fattispecie in rassegna.
Secondo l'art. 42 OPT, trasformazioni a edifici e impianti a cui è applicabile l’art. 24c LPT sono ammesse nella misura in cui l’identità dell’edificio o dell’impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l’aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante per la valutazione dell’identità è lo stato in cui si trovava l’edificio o l’impianto al momento della modifica legislativa o dei piani (cpv. 2). Il quesito se l’identità dell’edificio o dell’impianto resti sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze; essa in ogni caso non è più garantita se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona è ampliata per più del 30% (computando soltanto per la metà gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio; cpv. 3 lett. a), o la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona dentro o fuori del volume esistente dell’edificio è ampliata in totale per più di 100 m2 (cpv. 3 lett. b). Un edificio o impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione ed era dato un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione; ove risulti indicato dal profilo oggettivo, l’ubicazione dell’edificio o dell’impianto sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell’edificio o dell’impianto preesistente (cpv. 4).
6.2. Nel caso concreto l'edificio in rassegna era stato edificato legalmente nel 1961, ossia in un'epoca precedente all'introduzione di una separazione rigorosa tra zona edificabile e non edificabile (a livello federale avvenuta con la prima legge contro l'inquinamento delle acque, entrata in vigore il 1. luglio 1972). Esso era quindi già esistente al momento in cui il fondo è stato assegnato alla zona agricola, ed era abitato, prevalentemente durante l'inverno, dal padre del ricorrente, pure attivo nell'agricoltura (verbale di sopralluogo 9.6.2000 pag. 2). L'immobile si è trovato quindi a non essere conforme alla destinazione di zona.
Prima della sua distruzione l'abitazione era ancora utilizzabile in conformità alla destinazione (la sua agibilità risulta verosimile dalle fotografie in atti) e vi è indubbiamente un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione. La fattispecie in rassegna rientra quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 24c LPT (USTE, Raccomandazione relativa all'art. 24c LPT del 21.2.2001, n. 2 segg.).
6.3. Con la traslazione dell'art. 24 cpv. 2 vLPT nell'art. 24c nLPT è stata sostanzialmente mantenuta l'esigenza di conservare l'identità dell'edificio nel suo complesso con lo stato di riferimento, vale a dire lo stato all'epoca in cui ha avuto luogo la modifica legislativa determinante (principio d'identità). Il paragone va effettuato sull'intero edificio, e deve tenere segnatamente conto, come sviluppato dalla giurisprudenza del TF inerente il diritto previgente (ma la dottrina più recente raccomanda prudenza nel riportare i principi sviluppati sotto il vecchio diritto nel nuovo ordinamento; cfr. Kappeler, Die baurechtliche Regelung bestehender Gebäude, Schulthess, 2001, n. 3909), degli aumenti di superficie utile, delle modifiche di volumetria e di utilizzazione, delle trasformazioni all'interno del volume dell'edificio, dell'aspetto esterno, dell'estensione dell'urbanizzazione, dell'accrescimento del comfort e dall'importanza dei costi di ristrutturazione (Raccomandazione, n. 3.1).
Dato che i cambiamenti di destinazione comportano sempre una modifica dell'identità dell'edificio, più è importante il cambiamento di destinazione, prima sarà raggiunto il limite della trasformazione ammissibile giusta l'art. 24c LPT (Raccomandazione n. 3.5 i. i.).
6.4. Con l'entrata in vigore dell'art. 24c LPT, la garanzia allargata della situazione di fatto per edifici e impianti esistenti fuori delle zone edificabili è ormai disciplinata dal diritto federale, che prescrive in maniera vincolante la portata delle trasformazioni edilizie ammissibili; di conseguenza non sarà di principio più possibile una prassi cantonale più restrittiva, mentre una prassi più generosa non era già possibile in precedenza (USTE, Commenti all'OPT del 29.11.2000, n. 2.4.4. pag. 45). Per valutare l'ammissibilità di una ricostruzione giusta l'art. 42 cpv. 4 OPT, occorre constatare lo stato edilizio dell'opera, che doveva essere utilizzabile secondo la destinazione, e appurarne l'utilizzazione legittima prima della distruzione (Commenti, pag. 47). In ogni caso l'evento o l'atto all'origine della distruzione risulta ininfluente ai sensi dell'art. 42 OPT (Kappeler, n. 3931 seg.). In concreto si è visto che l'abitazione primitiva era agibile ed apparentemente utilizzata ed è indubbiamente dato un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione, per cui sono riunite le condizioni alle quali il testo dell'art. 42 cpv. 4 OPT consente una ricostruzione, che conservi per l'essenziale l'identità dell'edificio.
6.5. L'art. 24c cpv. 2 OPT per questi interventi riserva comunque espressamente la compatibilità con importanti interessi della pianificazione territoriale (per una esemplificazione: Kappeler, n. 3944). Appare tuttavia ovvio che un'interpretazione estensiva o allargata di tale concetto avrebbe l'effetto di paralizzare l'applicazione degli art. 24c LPT e 42 OPT per quanto attiene alle ricostruzioni, dato che esse si scontrerebbero sempre, ad esempio, con il principio della separazione tra zone edificabili e non edificabili, o con il fatto che qualsiasi costruzione in zona agricola sottrarrebbe fondi all'agricoltura. Dal momento che tale non può essere la soluzione a fronte della chiara lettera della legge a meno di rendere questi disposti inapplicabili, anche in considerazione del fatto che i diritti specificati dall'art. 42 cpv. 4 OPT non hanno formalmente carattere di eccezionalità, si pone il problema di stabilire come interpretare la nozione di "compatibilità" con gli interessi della pianificazione territoriale in questo ambito. Secondo Kappeler (op. cit. n. 3949 segg.) l'art. 42 OPT fornirebbe precise indicazioni su quando un intervento di ricostruzione è da considerare compatibile con le importanti esigenze della pianificazione. Tra tali esigenze imprescindibili andrebbero intese le immissioni materiali moleste, un'urbanizzazione insufficiente e gli effetti di deturpazione del paesaggio: quando questi tre aspetti non pongono invece problemi, al di là di valutazioni di carattere meramente quantitativo (ad esempio l'accertamento della misura di un ampliamento) non vi è nessun interesse pubblico a vietare l'intervento edilizio (in questo senso Kappeler, n. 3972).
7.2. In concreto l'intervento di ristrutturazione inizialmente autorizzato comportava un importante rinnovamento delle strutture dell'abitazione "per rendere l'edificio più consono alle esigenze attuali di un'abitazione", e contestualmente all'interno della volumetria preesistente era previsto un ampliamento della superficie abitativa (del 24% all'interno del volume esistente, quindi comunque ampiamente al di sotto dei limiti quantitativi dell'art. 42 nOPT). Tali interventi erano già tali da praticamente esaurire il potenziale di trasformazione residuo dell'immobile, dato che ne modificavano in modo percettibile l'identità. La domanda di costruzione per la ricostruzione qui in rassegna comporta inoltre alcune modifiche rispetto al progetto inizialmente approvato, che comunque già doveva essenzialmente rispettare l'identità dell'edificio (tale principio vigeva già sotto il diritto previgente), diminuendo però complessivamente le differenze tra nuova costruzione e l'edificio primitivo: sulla facciata nord, le 3 aperture primitive diventerebbero solo 4 e non più 5, scomparendo la progettata nuova finestra sottotetto; sulla facciata ovest, le cui aperture verrebbero in parte ridistribuite rispetto alla costruzione originale ma non rispetto alla previgente licenza, comparirebbe un nuovo lucernario, che si accompagnerebbe però alla chiusura di una finestra esistente sul lato sud. Il nuovo progetto rispetto al previgente prevede infine alcune modifiche secondarie delle canalizzazioni, e rispetto all'edificio primitivo mantiene l'aggiunta (già in precedenza autorizzata) di un nuovo balcone sul lato ovest. Complessivamente il numero di aperture sui muri perimetrali resta quindi invariato per rapporto alla costruzione primitiva, con la sola aggiunta di un lucernario a filo del tetto, come pure la volumetria esterna non subisce aumenti di sorta. In sintesi, dagli atti risulta che il nuovo progetto rispetto al precedente presenta alcune difformità rispetto all'edificio primitivo che lo portano al limite del potenziale di cambiamento suscettibile di essere autorizzato, ma che non sono superiori a quanto previsto dal progetto inizialmente autorizzato, che già doveva rispettare il principio di identità, ed al quale il ricorrente, sulla scia di quanto l'autorità competente gli aveva già concesso, si è sostanzialmente attenuto, ciò che in buona fede poteva ritenere legittimo fare.
7.3. Da quanto esposto risulta che il progetto in rassegna ossequia i dettami degli art. 24c LPT e 42 cpv. 4 OPT, e pertanto deve essere approvato.
Visto l'esito non si prelevano né tasse né spese. Dal momento che soccombente risulta solo l'autorità cantonale che si è opposta a torto al rilascio della licenza edilizia vincolando la decisione municipale giusta l'art. 7 LE, lo Stato del Canton Ticino verserà al ricorrente, patrocinato da un avvocato, l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. art. 1 segg., 16, 22 e 24 vLPT; 67, 71 segg. LALPT; 5, 26 Cost; 1 segg., 16, 22, 24 segg., 24c LPT; 34, 42, 52 OPT; 1 segg., 21 LE; 1 segg., 18, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 ottobre 1999 del municipio di __________ e la decisione 21 giugno 2000 del Consiglio di Stato (n. 2578) sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché rilasci ai ricorrenti la licenza per la ricostruzione dell'abitazione preesistente sul sub. A della part. __________ RFD __________ come da domanda di costruzione del 23 luglio 1999, imponendo contestualmente il rispetto delle condizioni indicate dal Dipartimento del territorio nella seconda parte della sua opposizione 31 agosto 1999 (avviso n. 24967).
Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Canton Ticino verserà al ricorrente l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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