AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.191
Data decisione, Autorità: 08.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00191
Lugano 8 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 luglio 2000 di
contro
la decisione 27 giugno 2000, no. 2724, del Consiglio di Stato che ha annullato le risoluzioni 18 gennaio 2000, con le quali il municipio di __________ gli aveva rilasciato la licenza edilizia per la formazione di un muro di cinta e di una veranda all'entrata della sua abitazione e sospeso l'ordine di demolizione 25 maggio 1998 del manufatto abusivo costruito tra l'abitazione e una tettoia;
viste le risposte:
18 luglio 2000 di __________, __________ e __________;
28 luglio 2000 del municipio di __________;
30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di una casa d'abitazione, situata nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF). Alla casa è annesso un terreno (part. n. __________ RF), che appartiene invece alla zona R2. Su questo terreno sorge una tettoia adibita a grill-legnaia. Entrambe le costruzioni confinano con un fondo (part. n. __________ RF), di proprietà delle resistenti __________, __________ e __________, sul quale sorge una casa d'abitazione.
Nell'aprile 1997 il municipio ha constatato che il ricorrente stava costruendo senza permesso, lungo il confine con il fondo delle resistenti, un manufatto di circa m 3 x 4, destinato a collegare la sua casa d'abitazione alla tettoia.
Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 19 novembre 1997 il municipio ha negato il rilascio del permesso in sanatoria, ritenendo che il nuovo manufatto determinasse un sorpasso dell'indice di occupazione fissato per la zona R2 e fosse da configurare come costruzione principale, integrata nella casa d'abitazione. Con decisione 27 gennaio 1998, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza in sanatoria.
Il 25 maggio 1998 il municipio ha ordinato all'insorgente di demolire il manufatto realizzato abusivamente. Anche quest'ordine non è stato contestato.
B. Il 7 aprile 1999 l'insorgente ha notificato, in sanatoria, al municipio l'intenzione di costruire un muro di cinta lungo il confine verso il fondo delle resistenti ed una veranda destinata a fungere da ingresso all'abitazione.
Il muro di cinta, costruito con telai prefabbricati in legno, rivestiti con pannelli del tipo Dietrich Sol, intonacati e sormontati da una copertina di rame, verrebbe eretto sul muretto di sostegno alto m 0.50, che separa i due fondi. Posto nella zona R2, esso sarebbe lungo m 3.60 ed alto m 2.10 verso il giardino dell'insorgente, rispettivamente m 2.60 verso il fondo delle resistenti.
La veranda d'entrata, lunga m 3.60, larga m 1.50 ed alta m 2.30, sarebbe realizzata con gli stessi pannelli prefabbricati e dotata di un tetto piano, rivestito di materiale adatto alla formazione di un giardino pensile per piante grasse.
Respinta l'opposizione presentata dalle vicine qui resistenti, il 18 gennaio 2000 l'esecutivo comunale ha rilasciato la licenza richiesta, disponendo nel contempo di sospendere l'esecuzione dell'ordine di demolizione 25 maggio 1998 sino all'adozione del PR in via di revisione.
C. Il 27 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalle opponenti ed ha disposto di:
· annullare la decisione di sospensione dell'ordine di demolizione;
· riformare la licenza edilizia concernente la formazione del muro di cinta nel senso che "l'opera di cinta dovrà essere realizzata in muratura ed essere intonacata, non potrà superare in ogni punto l'altezza di m 2.50 e dovrà essere realizzata interamente ai mappali no. __________ e __________. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere definito l'esatto confine tra i fondi oggetto di tale opera ed il mappale no. __________ di proprietà delle ricorrenti";
· riformare la licenza edilizia relativa alla veranda d'ingresso all'abitazione del ricorrente nel senso che "il tetto dovrà essere a falda coperta con coppi o tegole brune e pendenza adeguata a quella degli edifici circostanti (portico) ed il lato est dovrà essere chiuso con una struttura in muratura intonacata, uguale a quella della retrostante opera di cinta."
D. Contro tale decisione __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Sostiene che l'opera progettata non danneggerebbe in alcun modo i confinanti e che anche dal profilo estetico i materiali utilizzati sarebbero idonei. Il manufatto realizzato abusivamente sarebbe nel frattempo divenuto indispensabile per la sua famiglia. Afferma infine che l'opera sarebbe conforme o quasi ai nuovi parametri edilizi previsti dal PR in via di revisione.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle argomentazioni contenute nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione giungono le resistenti, formulando delle osservazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito. Ripercorsi i tratti salienti della vicenda, il municipio di __________ ha sottolineato che la sospensione dell'ordine di demolizione è motivata dal fatto che con la revisione in atto del piano regolatore l'illegalità di tale opera verrebbe sanata, magari con alcuni correttivi architettonici.
F. Con scritto 9 gennaio 2001 il ricorrente osserva di essere stato colpito da una grave malattia, attestata da certificato medico, che gli impone di evitare nel modo più assoluto qualsiasi movimento. Chiede che questa nuova circostanza venga tenuta in considerazione nel presente giudizio.
Considerato, in diritto
2.Ordine di demolizione
2.1. Un ordine di ripristino cresciuto in giudicato può essere rimesso in discussione soltanto in casi eccezionali, in particolare quando il provvedimento viene a porsi in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore oppure quando l'interesse pubblico alla sua attuazione viene meno con il trascorrere del tempo (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 45 LE, n. 1328).
2.2. In concreto, tali presupposti non sono adempiuti. I motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato a confermare il diniego della licenza edilizia sussistono tuttora. L'opera realizzata abusivamente viola tuttora le distanze da confine previste sia per la zona del nucleo, sia per la zona R2, continua a determinare un superamento dell'indice di occupazione ammesso dall'art. 21 NAPR e non rispetta nemmeno l'art. 20 NAPR, che esige di realizzare i tetti delle costruzioni del nucleo in coppi o tegole brune. La revisione in corso del PR non giova alla causa del ricorrente. Avviato nel 1997 con l'allestimento del piano degli indirizzi, lo studio pianificatorio non ha ancora superato lo stadio iniziale. Gli intenti pianificatori, appena abbozzati, non si sono ancora concretizzati in un disegno preciso, suscettibile di inficiare la legittimità dell'ordine di ripristino.
Neppure i problemi di salute che affliggono l'insorgente permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Trattasi infatti di aspetti soggettivi che nulla hanno a che vedere con l'applicazione del diritto che regola l'attività edilizia (cfr. art. 2 cpv. 1 LE).
3.1. Come ha giustamente osservato l'Esecutivo cantonale, qualora l'ordinamento edilizio comunale non regoli l'altezza massima dei muri di cinta, la lacuna va colmata facendo capo all'altezza massima di m 2.50, sancita dall'art. 134 cpv. 2 LAC.
A meno che le NAPR richiamino esplicitamente il criterio di misurazione fissato dal cpv. 3 di tale norma, l'altezza delle costruzioni si determina invece in base all'art. 40 LE (cfr. art. 7 cifra. 1 NAPR). Fa quindi stato l'ingombro verticale dell'opera, misurato a partire dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
Le NAPR di __________ non fissano né l'altezza massima dei muri di cinta, né i criteri di misurazione. Torna pertanto applicabile il limite di m 2.50 e l'art. 40 LE.
3.2. Il muro di cinta in contestazione, così come progettato, presenta un'altezza di m 2.10 verso il fondo delle resistenti, posto ad una quota leggermente superiore, rispettivamente di m 2.60 verso quello dell'insorgente: superando l'altezza massima fissata dall’art. 134 LAC, esso non può essere autorizzato. La difformità può tuttavia essere facilmente corretta, imponendo al ricorrente di limitare l'altezza del manufatto a m 2.50 su entrambi i lati.
La rettifica imposta dalla decisione governativa impugnata sfugge quindi alle critiche del ricorrente.
4.1. Giusta l'art. 20 NAPR nella zona del nucleo di villaggio ogni intervento deve essere adeguato convenientemente all'aspetto tradizionale di tale comparto. Sentito il parere dell'autorità competente possono essere stabilite condizioni particolari per l'impiego di materiali e tinteggi. I tetti devono essere a falde coperti con coppi o tegole brune; la pendenza dovrà essere adeguata a quella degli edifici circostanti.
Il concetto di "inserimento adeguato" è di natura indeterminata (Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, n. 208). Esso lascia quindi all'autorità decidente una latitudine di giudizio relativamente ampia in ordine alll'individuazione del suo contenuto precettivo. Da parte delle istanze di ricorso sono censurabili unicamente le interpretazioni lesive del diritto, in quanto manifestamente sprovviste di ragioni obiettive, incongruenti con le finalità perseguite dalla norma o insostenibili dal profilo dell'adeguatezza.
4.2. Il ricorrente ha previsto di coprire la veranda d'ingresso con un tetto piano, utilizzabile per la coltivazione di piante grasse. Il Consiglio di Stato gli ha imposto di sostituirlo con un tetto a falde in coppi o tegole brune con pendenza adeguata a quella degli edifici circostanti. La condizione è perfettamente conforme all'art. 20 NAPR, che nella zona del nucleo ammette solo tetti a falde.
Stando alla domanda di costruzione la parete della veranda che confina con il fondo delle resistenti sul prolungamento del muro di confine dovrebbe essere realizzata con pannelli di legno prefabbricati. Il Governo ha imposto al ricorrente di realizzarla in muratura. Anche questa rettifica va esente da critiche. I pannelli di legno prefabbricati costituiscono in effetti materiali palesemente estranei alla tipologia delle costruzioni del nucleo.
4.3. Ingiustificato appare invece l'obbligo imposto dal Governo di realizzare l'opera di cinta in muratura anziché in pannelli prefabbricati. Il muro sorge infatti nella zona R2, nella quale non vigono particolari vincoli estetici. Non è sufficiente che giunga a confine con la zona del nucleo per estendere l'applicazione dell'art. 20 NAPR. Né giustifica una simile estensione del campo di applicazione di tale norma il fatto che il nucleo di __________ sia dichiarato sito pittoresco.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico delle parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili poiché le parti non si sono avvalse del patrocinio di un avvocato (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 134 LAC; 2 DLBN; 20, 21 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza:
1.1. il dispositivo 1.2. della decisione 27 giugno 2000 del Consiglio di Stato (n. 2724) è riformato nel senso che è annullata la condizione di realizzare il muro di cinta in muratura;
1.2. per il resto, la decisione 27 giugno 2000 del Consiglio di Stato (n. 2724) è confermata.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente nella misura di fr. 700.- e delle resistenti in solido per la differenza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster