AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.214
Data decisione, Autorità: 20.11.2000, TRAM
Incarto n. 52.2000.00214
Lugano 20 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 settembre 2000 di
contro
la decisione 30 agosto 2000, n. 3315, con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da __________, in materia di impianti per telefonia mobile limitatamente al dispositivo n. 2 (tassa di giustizia e ripetibili);
viste le risposte:
26 settembre 2000 del municipio di __________;
3 ottobre 2000 di __________;
3 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 giugno 1999 __________, ha presentato al municipio di __________ una domanda di costruzione concernente un impianto per la telefonia mobile sul portale sud della galleria del __________, part. n. __________ RFD del comune.
Durante il periodo di pubblicazione sono state presentate quattro opposizioni, segnatamente da __________, __________, __________ ed __________, quest'ultima sottoscritta da 28 persone.
Il 9 dicembre 1999 il municipio di __________ ha negato la licenza edilizia in sanatoria adducendo, quali motivazioni, la mancanza di una pianificazione comunale e cantonale in materia e quella di un controllo sulle immissioni effettive dell'antenna, nonché l'impossibilità di quantificare gli effetti delle immissione sulla salute degli abitanti della zona.
B. Con ricorso 7 gennaio 2000 __________ ha impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio di Stato. In sede di osservazioni __________, __________ ed __________ si sono riconfermati nella propria opposizione ed il municipio di __________ nella decisione impugnata, non formulando ulteriori osservazioni. Viceversa __________ e liteconsorti non hanno presentato alcuna osservazione.
C. Con risoluzione 30 agosto 2000 l'Esecutivo cantonale ha accolto il ricorso giudicando l'impianto di telefonia mobile rispettoso dei limiti imposti dall'ORNI e conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Il Consiglio di Stato ha quindi condannato i resistenti al pagamento, in ragione di 1/3 ciascuno, della tassa di giustizia di fr. 600.--, nonché, sempre in ragione di 1/3 ciascuno, a versare ad __________, fr. 600.-- a titolo di indennità per ripetibili.
D. Con ricorso 15 settembre 2000 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando la decisione governativa limitatamente al dispositivo di condanna al pagamento della tassa di giustizia e delle ripetibili. Sostiene che tali oneri processuali non possono essere posti a suo carico, essendo intervenuto nella procedura in oggetto in quanto chiamato in causa dal Consiglio di Stato, rispettivamente non per tutelare interessi propri, poiché egli abita in una delle zone del comune più distanti dall'impianto in questione. In simili circostanze, egli, così come gli altri due resistenti, non potrebbe essere considerato come parte soccombente nel giudizio governativo.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed __________. Il municipio di __________ non ha invece formulato osservazioni.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva di __________ è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Soccombente è giuridicamente la parte che in sede ricorsuale ha avanzato una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 31 PAmm). Secondo la prassi , l'ente pubblico viene sollevato dal pagamento della tassa di giustizia quando non interviene in causa a tutela di interessi economici propri (STA 30 ottobre 1992 in re Comune di __________ pubblicata in RDAT I - 1993 N. 19).
Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico.
In quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto.
Diversa è per contro la situazione nei casi in cui l'ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in questi casi si giustifica che le ripetibili siano esclusivamente addossate alle parti che si sono battute al fianco dell'ente pubblico senza successo (STA 30 ottobre 1992 in re Comune di __________ pubblicata in RDAT I - 1993 N. 19; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 38 no. 3, pag. 330).
In concreto, soccombenti sono risultati __________, __________ e __________.
Addebitando la tassa di giustizia e le ripetibili ai tre opponenti che hanno ingiustamente resistito al ricorso della __________, la decisione del Consiglio di Stato è del tutto conforme al diritto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. art. 28 PAmm). Il ricorrente dovrà inoltre versare ad __________, patrocinata da un legale, fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
Il ricorrente rifonderà ad __________, fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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