AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.23
Data decisione, Autorità:
18.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00023
Lugano
18 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 gennaio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 dicembre 1999 (n. 5693) con cui il
Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta disciplinare a suo carico, sospendendolo
dalla carica e privandolo provvisoriamente dello stipendio;
vista la risposta 9 febbraio
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13
novembre 1996 __________ è stato nominato bidello della scuola media di
__________.
L'11 settembre 1997 due allieve
dell'istituto hanno segnalato alla direzione due episodi in cui il bidello
aveva assunto atteggiamenti sconvenienti nei loro confronti e verso altre
ragazze.
La direzione della scuola ha sollecitato
l'intervento dell'autorità cantonale, invitando il ricorrente a tenere un
contegno più distaccato e rispettoso.
Verso la fine del 1997 un'addetta alle
pulizie ha segnalato alla direzione che il ricorrente l'importunava
sessualmente. Il 4 dicembre 1997 la stessa direzione ha ulteriormente informato
l'autorità dipartimentale di aver ricevuto altre segnalazioni relative a comportamenti
ambigui tenuti dal ricorrente nei confronti di allieve.
La Sezione delle risorse umane ha esperito
alcuni accertamenti, sentendo l'addetta alle pulizie, il direttore e la
vicedirettrice della scuola, una docente ed il ricorrente. Valutate le prove
raccolte, ha tuttavia rinunciato ad aprire un procedimento disciplinare a suo
carico.
In seguito ad un'ulteriore denuncia
dell'addetta alle pulizie, il 2 ottobre 1998 il Consiglio di Stato l'ha
tuttavia denunciato al Ministero Pubblico per atti sessuali con fanciulli,
coazione sessuale e sfruttamento dello stato di bisogno. Contemporaneamente ha
aperto un'inchiesta disciplinare a suo carico, sospendendolo dalla funzione, ma
lasciandogli lo stipendio.
Con decreto 12 marzo 1999 il PP ha
abbandonato il procedimento penale. Il 6 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha
chiuso a sua volta l'inchiesta ed ha reintegrato il ricorrente nella funzione.
La Divisione della scuola gli ha comunque
inflitto un ammonimento per essersi lasciato andare a battute equivoche di
dubbio gusto davanti agli allievi.
B. Il 14
dicembre 1999 l'allieva della __________, che si trovava nell'atrio della
scuola, è stata invitata dal bidello a scendere in palestra a chiamare il
docente di ginnastica correttiva, urgentemente desiderato al telefono. In
quell'occasione il custode avrebbe messo una mano sul braccio della ragazza,
cercando di farlo scivolare verso l'alto in direzione del seno. Questa si sarebbe
liberata dandogli uno spintone. L'allieva si è poi recata dal docente, che
essendo impegnato le ha chiesto di tornare dal bidello, affinché chiedesse
all'interlocutore di lasciare il numero di telefono al fine di poterlo
richiamare più tardi. In questa circostanza il ricorrente le avrebbe fatto un
gesto sconveniente con la lingua e le avrebbe messo una mano sul seno. Il gesto
è stato notato dall'amica __________ che l'accompagnava, ma non dalla docente
__________, che stava eseguendo lavori di fotocopiatura nel locale del custode.
Rientrata in classe la ragazza è scoppiata a
piangere al punto di non essere in grado di raccontare l'accaduto al docente
prof. __________, che è stato informato dall'amica.
Il giorno seguente le ragazze hanno allestito
un resoconto scritto, che la direzione della scuola ha trasmesso all'UIM,
assieme alla testimonianza della docente __________ ed alla versione dei fatti
resa dal ricorrente, che sentito nel frattempo ha negato qualsiasi addebito.
Alla segnalazione sono state altresì allegate due dichiarazioni scritte di
allieve, che riferiscono di toccamenti subiti da parte del ricorrente.
C. Per i fatti
sopra descritti, il Consiglio di Stato ha inoltrato una denuncia al Ministero
pubblico ed aperto un'inchiesta disciplinare a carico del ricorrente, che è
stato nel contempo sospeso dalla funzione e privato dello stipendio.
D. Contro la
predetta risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo di essere reintegrato nella funzione con conseguente
ripristino dello stipendio.
Secondo l'insorgente, la privazione dello
stipendio non sarebbe giustificata né dagli interessi dell'amministrazione, né
da esigenze d'inchiesta. I fatti che gli vengono rimproverati non sarebbero
provati. Il provvedimento, particolarmente pesante da sopportare, costituirebbe
un'inammissibile sanzione anticipata, priva di qualsiasi scopo e quindi lesiva
del principio di adeguatezza e proporzionalità.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato con argomenti che verranno discussi
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 67 cpv. 1
lett. a LOrd. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e
personalmente colpito dal provvedimento impugnato, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ai fini del giudizio non occorre procedere al
richiamo di ulteriori atti dal Ministero pubblico.
-
Giusta
l'art. 38 LOrd, se l'interesse dell'amministrazione o dell'inchiesta lo
esigono, il Consiglio di Stato può sospendere anche immediatamente dalla carica
e privare, totalmente o parzialmente, dello stipendio, oppure trasferire
provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è
stata aperta un'inchiesta disciplinare.
La sospensione dalla carica è una misura
cautelare volta a salvaguardare gli interessi della pubblica amministrazione e
quelli specifici dell'inchiesta. Essa si giustifica nei casi in cui v’è da temere
che la permanenza in servizio del dipendente possa rendere più difficile la
conduzione delle indagini o pregiudicare l’interesse del servizio coinvolto
(cfr. Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e sospensione
provvisionale del dipendente durante l'inchiesta, RDAT II 1998, 453 seg.).
La privazione temporanea dallo stipendio,
abbinata all’esonero provvisorio dalla funzione, serve invece a tutelare gli
interessi economici dell'ente pubblico nel caso in cui il procedimento disciplinare
si concluda con la destituzione. Essa presuppone quindi che la trasgressione
addebitata al dipendente, se confermata dall’inchiesta, sia atta a dar luogo ad
un licenziamento disciplinare. Tanto la sospensione provvisoria dalla carica,
quanto la privazione temporanea dello stipendio non presuppongono che la
violazione di doveri di servizio sia già stata compiutamente accertata. È
sufficiente che il quadro della trasgressione ipotizzata risulti sommariamente
tracciato.
Il potere d'apprezzamento di cui dispone
l'autorità in ordine all'adozione di tali provvedimenti, pur essendo
particolarmente esteso, non è assoluto. Anche la sospensione dalla carica e la
privazione dello stipendio devono rispettare il principio di proporzionalità.
Esse devono quindi porsi in un rapporto adeguato con gli interessi che
intendono salvaguardare. Per la sospensione dalla carica basta comunque che la
misura risulti giustificata dalla necessità di garantire un'indisturbata
assunzione delle prove e di assicurare l’ordinato andamento del servizio. Per
la privazione totale o parziale dello stipendio, occorre inoltre che il
provvedimento appaia giustificato dalla prospettiva di un possibile
licenziamento disciplinare e dalla conseguente necessità di salvaguardare gli
interessi economici del datore di lavoro. La privazione totale o parziale dello
stipendio non può quindi fondarsi soltanto sulla sospensione provvisionale
dalla carica. Anche questo provvedimento, facoltativamente cumulabile alla
sospensione dalla carica, ha infatti valore di provvedimento cautelare. Non è
una sanzione e non è nemmeno destinata a compensare la perdita della
prestazione lavorativa subita dall'ente pubblico in seguito all’esonero
temporaneo dal servizio (STA 20.12.99 in re B.). Il dipendente sospeso mantiene
il diritto allo stipendio che gli viene trattenuto. Lo perde solo se il
procedimento disciplinare sfocia nella destituzione. Se il dipendente viene
prosciolto o punito con una sanzione meno grave, lo stipendio arretrato deve
invece essergli versato (Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der
Beamten, pag. 111). La privazione temporanea dello stipendio è quindi soltanto
una misura cautelare volta ad evitare al datore di lavoro di versare al
dipendente uno stipendio che in caso di licenziamento disciplinare
difficilmente potrebbe ripetere.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il controverso provvedimento di sospensione dalla carica
e di privazione dello stipendio è stato adottato nel quadro di un procedimento
disciplinare promosso dal Consiglio di Stato nei confronti del ricorrente per
violazione di doveri di comportamento, perpetrata attentando all'integrità sessuale
di allieve della scuola in cui lavora.
Per questi fatti, che l'insorgente contesta
recisamente, il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni stanno
attualmente procedendo ai necessari accertamenti, sentendo in particolare le
allieve che sarebbero state molestate ed altre persone che operano in seno alla
scuola. La necessità di assicurare l'indisturbato svoglimento dei delicati
accertamenti che l'autorità penale sta esperendo giustifica ampiamente
l'allontanamento temporaneo del ricorrente dal posto di lavoro. È in effetti
innegabile che anche la sua semplice presenza potrebbe interferire con la genuinità
delle deposizioni che verranno rese dalle persone coinvolte in questa vicenda.
Le esigenze di tutela dell'immagine della pubblica amministrazione verso
l'esterno legittimano ulteriormente il provvedimento di sospensione dalla
carica.
In quanto volte a contestare il temporaneo e
provvisorio allontanamento del ricorrente dal posto di lavoro le censure
sollevate dal ricorrente non possono quindi essere accolte.
Il provvedimento resiste alla critica anche
nella misura in cui l'autorità ha rinunciato a prevalersi della facoltà
concessale dall'art. 38 LOrd di trasferire provvisoriamente il ricorrente ad
altra funzione. Nell'organizzazione del lavoro e nell'impiego delle risorse
umane di cui dispone occorre in effetti riconoscere all'amministrazione la necessaria
libertà di decisione, limitando il sindacato di legittimità che l'autorità di
ricorso è chiamata a rendere alla violazione del diritto segnatamente sotto il
profilo dell'abuso di potere; ipotesi, questa, che in concreto non è suffragata
dal benché minimo riscontro.
3.2. Il Consiglio di Stato ha giustificato
la privazione dello stipendio con la prospettiva, sufficientemente concreta, di
una destituzione del ricorrente. Il provvedimento, destinato a tutelare gli interessi
economici dello Stato nel caso in cui il procedimento disciplinare sfoci in un
licenziamento, regge alle critiche del ricorrente. La violazione dei doveri di
servizio che gli viene rimproverata, pur non essendo di estrema gravità, non
può essere sottovalutata. Un attentato all'integrità sessuale di allievi
commesso da una persona che opera all'interno di un istituto scolastico costituisce
già di per sé un'infrazione suscettibile di giustificare una risoluzione
immediata del rapporto d'impiego. Il fatto che l'autore non eserciti funzioni
didattiche o educative è irrilevante. L'autorità è in effetti tenuta ad
assicurare che anche agli addetti ai servizi logistici della scuola tengano un
comportamento irrepresensibile nei confronti degli allievi. Non può permettersi
di mantenere al suo servizio dipendenti che da questo profilo non forniscono
sufficienti garanzie di correttezza ed affidabilità. Il danno che gesti
sconsiderati come quello addebitato al ricorrente possono arrecare al fragile
equilibrio psicologico degli allievi è grave. L'autorità deve quindi adottare
tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio, allontanando dalla
scuola - immediatamente e non soltanto previa disdetta - l'autore di simili
violazioni dei doveri di servizio.
Ponendo mente all'insieme delle circostanze,
nell'evenienza concreta, la prospettiva di un licenziamento del ricorrente a
titolo di sanzione disciplinare non è remota al punto da far apparire eccessiva
la preoccupazione dello Stato di salvaguardare i suoi interessi economici,
evitando di versargli uno stipendio che in caso di destituzione difficilmente
potrebbe recuperare.
A torto reputa l'insorgente che il
versamento dello stipendio possa essere sospeso soltanto nei casi in cui il
dipendente potrebbe essere chiamato a risarcire un danno. La funzione del
provvedimento impugnato è quella di tutelare gli interessi economici dello
Stato in caso di licenziamento disciplinare. La privazione temporanea dello
stipendio non presuppone l'eventualità di un risarcimento dei danni arrecati
allo Stato. Oltre alla sospensione dal servizio, questa misura presuppone
soltanto che il procedimento disiciplinare possa sfociare nella destituzione e
che lo Stato non abbia altre possibilità di recuperare lo stipendio versato
durante il periodo di sospensione dalla carica. Ipotesi, queste, che come si
verifica nel caso del ricorrente devono apparire ragionevolmente verosimili.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 23, 38, 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 68
PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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