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Numero d'incarto:
52.2000.24
Data decisione, Autorità:
11.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00024
Lugano
11 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 gennaio 2000 di
Comune di __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato
(n. 5610) che annulla la decisione 15 giugno 1999 con cui il municipio di
__________ ha condannato __________ al pagamento della somma di fr. 73'519.30
a titolo di rifusione delle spese sostenute del comune per il consolidamento
di un muro di sostegno;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14
gennaio 1998 il municipio di __________ ha ordinato al resistente __________ di
consolidare il muro di sostegno della sua proprietà, che minacciava di crollare
sulla sottostante strada comunale. L'ordine è stato confermato dal Consiglio di
Stato con risoluzione 8 aprile 1998, cresciuta in giudicato.
Il 15 aprile 1998 il municipio ha
sollecitato il resistente a dar seguito all'ordine, sotto comminatoria
dell'esecuzione sostitutiva. Alla sollecitazione non è stato dato seguito. Il
27 di quello stesso mese l'autorità comunale ha nuovamente avvertito il resistente
che avrebbe eseguito i lavori in sua vece. Questi si è limitato a comunicare al
municipio di non aver intenzione di dar seguito all'ordine e di autorizzarlo
"ad occuparsi dell'opera di rifacimento".
B. I lavori di
consolidamento sono costati fr. 98'075.25. Sulla scorta di una perizia, allestita
d'intesa fra le parti, il comune ha accettato di assumersi il 25% dei costi in considerazione
del fatto che l'intervento era stato in parte determinato dall'abbassamento
della strada sottostante eseguito dal comune.
Con decisione 15 giugno 1999 il municipio ha
quindi condannato il resistente al pagamento della somma di fr. 73'519.30, pari
al 75% della spesa totale.
C. Con
giudizio 22 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'obbligato. Con succinta
motivazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'autorità comunale avesse
travalicato le proprie competenze, condannando l'obbligato al pagamento delle
spese sostenute per l'esecuzione sostitutiva dell'ordine. A suo avviso, avrebbe
dovuto limitarsi a chiederne il rimborso.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Posta in evidenza la natura pubblicistica
della vertenza, l'insorgente ribadisce che la richiesta di rifusione delle
spese sostenute nell'ambito di un'esecuzione forzata deve necessariamente configurarsi
alla stregua di una decisione di condanna al pagamento della somma rivendicata.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
resistente __________, che contesta le tesi dell'insorgente, obiettando che il
cedimento del muro è dovuto all'abbassamento della strada sottostante, attuato
dal comune senza adottare le precauzioni necessarie per assicurare la stabilità
del manufatto.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE in
relazione all'art. 35 LE, che demanda al municipio il compito di vigilare sulla
buona conservazione delle opere edili (cpv. 1), di ordinarne il restauro, il
consolidamento o la demolizione (cpv. 2) e di provvedervi direttamente a spese
di chi vi è tenuto in caso d'urgenza o d'inadempimento (cpv. 3).
La legittimazione attiva del comune
ricorrente è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Secondo
l'art. 35 cpv. 3 LE, appena citato, il municipio provvede direttamente all'esecuzione
degli ordini di consolidamento delle opere edilizie pericolanti, ai quali
l'obbligato si rifiuta di dar seguito. Le spese dell'esecuzione d'ufficio o
sostitutiva sono poste a carico dell'obbligato inadempiente mediante decisione
impugnabile, adottata iure imperii dall'autorità comunale (cfr. Scolari,
Diritto amministrativo, vol. I, N. 250 seg.; Borghi Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 PAmm, N. 5 seg.). L'autorità che
è intervenuta per sopperire all'inadempienza dell'obbligato non deve affatto
rivolgersi al giudice civile per ottenere la rifusione delle spese sostenute
per l'esecuzione coatta. Essa ne determina l'ammontare con provvedimento
impugnabile, mediante il quale condanna l'obbligato inadempiente al pagamento
di una somma di denaro corrispondente ai costi dell'esecuzione sostitutiva o
d'ufficio.
Impugnando tale provvedimento, l'obbligato
inadempiente non può rimettere in discussione l'obbligo di fornire la
prestazione che ha dato luogo all'esecuzione sostitutiva. In sede di ricorso
contro tale decisione l'insorgente può soltanto contestare la congruenza e
l'adeguatezza dei costi sostenuti dall'autorità per sopperire alle sue
mancanze.
- Con
decisione 15 giugno 1999 il municipio di __________ ha in concreto condannato
il resistente __________ a versare al comune l'importo di fr. 73'519.30 a
titolo di rifusione delle spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio
dell'ordine di consolidamento del muro, che gli aveva impartito il 14 gennaio
Dal profilo formale, la decisione non presta
il fianco a critiche. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato,
condannando il resistente al pagamento di tali spese il municipio non ha
affatto travalicato le proprie competenze. L'autorità comunale non doveva
affatto limitarsi a chiederne la rifusione. Per i motivi illustrati al precedente
considerando, il municipio era anzi tenuto a porre queste spese a carico del
resistente con atto vincolante, adottato in forza delle sue prerogative. Non
poteva agire diversamente.
Da questo profilo, il giudizio governativo,
fondato su considerazioni speciose, va quindi senz'altro annullato, siccome
palesemente lesivo del diritto.
- Nel
giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha verificato se le spese di cui
il municipio chiede il risarcimento fossero congruenti ed adeguate alla
prestazione che il resistente, benché astretto da ordine cresciuto in
giudicato, si era rifiutato di fornire. L'autorità di prima istanza ha in
particolare omesso di pronunciarsi sul fondamento delle eccezioni sollevate dal
qui resistente in merito all'entità della partecipazione del comune alle spese
di consolidamento del muro fissata dal perito (25%).
Stando così le cose, ben si giustifica
rinviare la causa all'autorità inferiore, affinché - completati eventualmente
gli accertamenti - renda un nuovo giudizio parimenti impugnabile (art. 65 cpv.
2 PAmm).
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e dall'assegnazioni di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 35 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 dicembre 1999 del Consiglio
di Stato (n. 5610) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova decisione ai sensi del considerando 4.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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