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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2000.246
Data decisione, Autorità: 31.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2000.00246
Lugano 31 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 settembre 2000 di
contro
la decisione 5 settembre 2000 (no. 3681) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 agosto 1999 con la quale il municipio di __________ si è rifiutato di intervenire nei confronti di __________, proprietario del mapp. __________ di __________, a seguito di un presunto cambiamento di destinazione di quel fondo;
viste le risposte:
4 ottobre 2000 del municipio di __________;
10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;
4 novembre 2000 di __________;
4 novembre 2000 di __________;
preso atto della replica 14 novembre 2000 di __________ e delle dupliche:
29 novembre 2000 del Consiglio di Stato;
1° dicembre 2000 di __________;
15 dicembre 2000 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1983 __________ ha acquistato un fondo situato vicino alla casa di vacanza che possiede a __________, in località __________ (part. no. __________, allora no. __________ RT), fuori della zona edificabile;
che, due anni dopo, senza chiedere alcun permesso, ha livellato la superficie del terreno allo scopo di ricavarvi un posteggio;
che, dopo aver tentato invano di ottenere il permesso di costruire delle autorimesse (box), nel 1989 ha chiesto al municipio di __________ l'autorizzazione per realizzare, per sé e per altri tre proprietari di case di vacanza, un semplice posteggio scoperto, con cinque stalli profondi 8 m e larghi 3;
che alla domanda si è opposto __________, proprietario di un fondo (mapp. __________) situato nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione;
che con decisione 6 giugno 1990 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha parzialmente accolto l'opposizione del vicino, autorizzando la costruzione di soli tre posteggi ed ordinando di sistemare a verde la rimanente superficie del mappale, rispettivamente di ripristinare il pendio verso la proprietà __________ escavato abusivamente;
che il 27 luglio 1990 il municipio di __________ ha dal canto suo rilasciato la licenza edilizia comunale, richiamando espressamente le condizioni poste dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni;
che il Consiglio di Stato, con giudizio 26 febbraio 1991, ha confermato il permesso di costruzione, rigettando le impugnative contro di esso interposte tanto dal suo beneficiario, quanto dall'opponente;
che adito da __________, con sentenza 26 giugno 1991 il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato la pronunzia governativa, confermando l'autorizzazione cantonale a costruire 6.6.1990 e la licenza edilizia 27.7.1990 limitatamente all'esecuzione di un solo posteggio (stallo n. 1) ed al rispetto delle seguenti condizioni:
· ripristino del pendio escavato in corrispondenza degli stalli n. 2-5;
· messa a dimora di arbusti o piante a basso fusto in corrispondenza degli stalli da 2 a 5;
· divieto di pavimentare il posteggio;
che __________, __________, __________ e __________ hanno impugnato la predetta sentenza innanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico 5 agosto 1991;
che nel corso del sopralluogo esperito il 2 aprile 1992 dalla Delegazione del Tribunale federale le parti sono giunte alla seguente transazione giudiziale:
"1. Le parti chiedono al Tribunale federale di stralciare la causa 1A.150/1991 dai ruoli alle seguenti condizioni:
a) l'autorizzazione eccezionale (art. 24 cpv. 2 LPT) per un parcheggio di una profondità di 5,5 m (n. 2) - misurati dal cordolo - secondo il piano allegato al rogito no. 137 del 27 aprile 1988 del notaio avv. __________, è concessa.
b) I ricorrenti sono autorizzati ad utilizzare i posteggi n. 3 e 4, come al piano menzionato al punto precedente - pure per una profondità di m. 5,5 - fino all'approvazione da parte del Consiglio di Stato della revisione del piano regolatore attualmente in atto. E' pertanto chiaro che sulla particella n. __________ potranno essere posteggiate solo tre vetture, per evitare qualsiasi parcheggio abusivo.
c) Le parti prendono atto che la Delegazione del Tribunale federale propone al Municipio di __________ e al Cantone di inserire la zona "__________" in una zona di mantenimento. Così l'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT sarebbe superflua e i ricorrenti potranno ottenere formalmente dal Comune la licenza edilizia comunale.
d) I ricorrenti si impegnano a sistemare la particella n. __________ come al precedente stato naturale entro 3 mesi dall'intimazione del decreto di stralcio.
La presente transazione è condizionata all'approvazione del Municipio e al parere dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio.
Sulle spese deciderà la Delegazione del Tribunale federale con il decreto di stralcio."
che raccolta l'approvazione di tutte le istanze coinvolte, con decreto 29 aprile 1992 la Delegazione del Tribunale federale ha preso atto della transazione conclusa fra le parti stralciando dai ruoli la causa 1A.150/1991;
che il 22 maggio 1992 __________ ha chiesto al Tribunale federale la revisione del predetto decreto adducendo che la transazione era inficiata da errore essenziale; l'Alta Corte federale si è pronunciata il 1° giugno 1992, dichiarando inammissibile la domanda;
che nel 1995 __________ ha tentato ancora di rimettere in discussione quella transazione impugnando lo stesso decreto di stralcio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 27 ottobre 1995 ha dichiarato irricevibile il gravame; un ulteriore atto di ricorso proposto contro quest'ultima decisione davanti al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile (STF 4 dicembre 1995);
che non pago, l'8 novembre 1996 il proprietario del mapp. __________ è comparso di nuovo innanzi al Tribunale cantonale amministrativo attaccando il Consiglio di Stato per non aver dato seguito alle sue numerose richieste d'intervento al fine di ripristinare la legalità in quel di __________; con giudizio 17 dicembre 1996 questo Tribunale ha disatteso il ricorso per inammissibilità;
che il 30 luglio 1999 __________ ha comunicato al municipio di __________ che il vicino __________ stava sistemando il mapp. __________ per facilitarne l'uso come posteggio; ritenendo che fosse in corso un cambiamento di destinazione, il denunciante ha sollecitato l'immediato intervento dell'autorità comunale;
che inviata sul luogo la polizia comunale e constatata l'assenza di interventi rilevanti dal profilo edilizio, il 6 agosto seguente il segretario comunale ha comunicato al denunciante che il municipio aveva deciso di non dare alcun seguito all'esposto siccome infondato;
che __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, che con giudizio 5 settembre 2000 ha respinto il ricorso; ammessa la propria competenza in base all'art. 208 LOC, il Governo ha escluso in sostanza la sussistenza nella fattispecie di un cambiamento di destinazione soggetto al rilascio di un permesso di costruzione;
che avverso questa pronunzia il soccombente è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che previo annullamento della querelata decisione venga fatto ordine al municipio di __________ di dar seguito alla denuncia presentata il 30 luglio 1999; ripercorse le tappe del contenzioso che da anni lo oppone ai vicini in relazione all'utilizzazione del mapp. __________, il ricorrente ha ribadito che contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale federale sul fondo posteggiano spesso più di tre veicoli e che ultimamente la configurazione del terreno è stata modificata in modo da migliorare la sua funzione di area di sosta per veicoli a motore;
che il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento del ricorso senza formulare particolari osservazioni; __________ e __________ hanno comunicato di attenersi scrupolosamente a quanto deciso nel 1992 dal Tribunale federale, mentre il municipio di __________ si è rimesso in pratica al giudizio di questo Tribunale annotando che la situazione è immutata da anni e che malgrado diversi controlli la polizia comunale non ha mai avuto modo di riscontrare in loco abusi di posteggio come quelli denunciati dal ricorrente;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi ed allegazioni;
che nel corso dei mesi di luglio e agosto 2001 il giudice delegato ha ispezionato in diverse occasioni il mapp. __________ di __________ e le sue adiacenze senza mai constatare la presenza di più di tre vetture posteggiate; l'insorgente è stato informato degli esiti di queste visite e si è ripetutamente espresso a riguardo;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b LOC, nonché 43 e 46 PAmm; il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti integrati dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE); la licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE e 4 lett. a RLE);
che per cambiamento di destinazione rilevante si intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22 N. 12; Scolari, Commentario, N. 647 ss. ad art. 1 LE; Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau § 150 N. 2 d; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 209 seg.; Barblan, Bewilligungserfondernis und Zulässigkeitsvoraussetzungen für Zweckänderung von Bauten ausserhalb des Bauzonen nach dem Recht des Bundes und der Kantone, p. 56); dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti ed atte ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, sia le modifiche che determinano un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali;
che sono tuttavia da considerare come cambiamento di destinazione anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, alterando gli scopi per i quali sono state autorizzate e realizzate;
che i sopralluoghi effettuati nel corso dell'estate hanno permesso di accertare che in loco non è stato operato alcun cambiamento di destinazione; la situazione attuale corrisponde tuttora in tutto e per tutto a quella visionata e giudicata nel 1992 dal Tribunale federale, che con l'accordo delle parti ha autorizzato tre stalli di posteggio sull'odierno mapp. __________;
che non vi era ragione quindi per pretendere l'avvio di una procedura di rilascio di una licenza edilizia;
che qualora __________ dovesse riscontrare nuovamente una situazione eccezionale come quella riprodotta sulla fotografia doc. D (mapp. __________ occupato illecitamente da sei vetture posteggiate in data imprecisata una a ridosso dell'altra), dovrà chiamare subito la polizia comunale per far constatare l'abuso e sollecitare l'intervento del municipio affinché ordini la messa in opera dei provvedimenti atti a garantire che le modalità di utilizzazione del terreno stabilite dal Tribunale federale abbiano ad essere sempre rispettate;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto con seguito di spese e tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 PA; 194-207, 208, 209 LOC; 1 LE; 4 RLE; 3, 26, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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